Proposta di modifica n. 1.702 al DDL n. 1611


1.702

LA COMMISSIONE

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

        "7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis"».