2.155
GARRAFFA, GALARDI, GASBARRI, MERCATALI, SARO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e dei servizi idrici» aggiungere, in fine le seguenti: «. La possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia è esclusa in tutti i casi in cui l'organizzazione e l'affidamento del servizio è riservata ad apposita Autorità d'Ambito o di Bacino».