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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3249


Art. 58.

(Interventi volti al contrasto del lavoro
irregolare degli immigrati)

    1. All’articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al primo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera  b)».