(Efficace attuazione del diritto al lavoro
dei
disabili)
1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso lutilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi allestero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dellarticolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dellarticolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;
b) allarticolo 5, dopo il comma 8-quater è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-quinquies.
Al fine di evitare abusi nel ricorso allistituto dellesonero
dagli obblighi di cui allarticolo 3 e di garantire il rispetto delle
quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli
esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono
stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo»;
c) allarticolo
6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi
organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza
almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato
rispetto degli obblighi di cui allarticolo 3, nonché il ricorso
agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti».