(Semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione)
1. Nei casi di presentazione di una domanda di indennità nellambito dellASpI, la dichiarazione di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, può essere resa dallinteressato allINPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui allarticolo 60 della presente legge.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi allassunzione, le Regioni e le Province mettono a disposizione dellINPS, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi allassunzione, ivi comprese le informazioni relative alliscrizione nelle liste di mobilità, di cui allarticolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui allarticolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.