(Sistema informativo ASpI; monitoraggio
dei livelli essenziali dei servizi erogati;
sistema premiale)
1. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei è definito un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per limpiego.
2. Entro il 30 giugno 2013 lINPS
predispone e mette a disposizione dei servizi competenti di cui allarticolo
1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati telematica
contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali,
con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati
essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficia.
3. Ai fini della verifica della erogazione
dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi
dellarticolo 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2000,
è fatto obbligo ai servizi competenti di cui allarticolo 1,
comma 2, lettera g), del medesimo decreto legislativo, di inserire
nella banca dati di cui al comma 2, con le modalità definite dallINPS,
i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione
svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
4. Lattuazione delle disposizioni
del presente articolo non può comportare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa è effettuata
con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione
vigente.