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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3249


Art. 59.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

    1.  Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
        «1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l’offerta delle seguenti azioni:
        a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;

        b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
        c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell’area territoriale di residenza;
        d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.

    1-ter. Nei confronti dei beneficiari di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall’attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l’offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»;
        b) all’articolo 3 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego»;

        c) all’articolo 4, comma 1:

            1)  la lettera a) è abrogata;

            2)  alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;
            3)  la lettera d) è sostituita dalla seguente:

        «d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».