Art. 59.
(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei
confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato
di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi
operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno lofferta delle
seguenti azioni:
a) colloquio di
orientamento entro i tre mesi dallinizio dello stato di disoccupazione;
b)
azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dallinizio
dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più
efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
c)
formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i
sei e i dodici mesi dallinizio dello stato di disoccupazione, adeguata
alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro
dellarea territoriale di residenza;
d)
proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza
del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.
1-ter. Nei confronti dei beneficiari di
integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di
lavoro, che comportino la sospensione dallattività lavorativa
per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi
di cui al comma 1 devono prevedere almeno lofferta di formazione
professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata
alle competenze professionali del disoccupato»;
b) allarticolo
3 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i servizi per limpiego»;
c) allarticolo 4, comma 1:
1) la lettera a) è abrogata;
2) alla
lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine
o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno
a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono
soppresse;
3) la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».