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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3249


Capo VI

POLITICHE ATTIVE E SERVIZI
PER L’IMPIEGO

Art. 59.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

    1.  Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
        «1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l’offerta delle seguenti azioni:
        a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;

        b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
        c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell’area territoriale di residenza;
        d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.

    1-ter. Nei confronti dei beneficiari di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall’attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l’offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»;
        b) all’articolo 3 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l’impiego»;

        c) all’articolo 4, comma 1:

            1)  la lettera a) è abrogata;

            2)  alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;
            3)  la lettera d) è sostituita dalla seguente:

        «d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».

Art. 60.

(Sistema informativo ASpI; monitoraggio dei livelli essenziali dei servizi erogati;
sistema premiale)

    1.  Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei è definito un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l’impiego.

    2. Entro il 30 giugno 2013 l’INPS predispone e mette a disposizione dei servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera  g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficia.
    3. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, è fatto obbligo ai servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui al comma 2, con le modalità definite dall’INPS, i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
    4. L’attuazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 61.

(Semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione)

    1.  Nei casi di presentazione di una domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI, la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, può essere resa dall’interessato all’INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui all’articolo 60 della presente legge.

    2. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi all’assunzione, le Regioni e le Province mettono a disposizione dell’INPS, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all’assunzione, ivi comprese le informazioni relative all’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Art. 62.

(Offerta di lavoro congrua)

    1.  Il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del Capo IV, Sezione II, della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

    2. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:

        a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera  g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;

        b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui ha diritto.

    3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

    4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.
    5. È fatto obbligo ai servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui al presente articolo all’INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.
    6. Avverso il provvedimento di cui al comma 5 è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Art. 63.

(Disposizioni in materia di incontro
tra domanda e offerta di lavoro)

    1.  All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

    «f-ter) l’Istituto nazionale della previdenza sociale, con riferimento ai lavoratori che beneficino di prestazioni per le quali lo stato di disoccupazione sia un requisito;».

Art. 64.

(Abrogazioni)

    1.  All’articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: «i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché» sono soppresse.

    2. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, l’articolo 1-quinquies è abrogato.
    3. All’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 10 è abrogato.

Art. 65.

(Delega al Governo in materia di politiche attive e servizi per l’impiego)

    1.  All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 30, alinea, le parole: «, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

        b) al comma 30, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a) servizi per l’impiego e politiche attive;»;
        c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
    «e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;

    e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro;
    e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;
    e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;
    e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità».

    2. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere assicurata l’armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui al presente Capo.