(Riduzione delle spese di funzionamento di enti)
1. LINPS e lIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nellambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dallarticolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dallarticolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2013. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per lINAIL e in 72 milioni di euro per lINPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, emanato in applicazione del richiamato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato.
2. LAmministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, nellambito della propria autonomia, adotta
misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle
previste dallarticolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura
pari a euro 10 milioni a decorrere dallesercizio 2013, che sono conseguentemente
versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato
di previsione dellentrata.
3. I Ministeri vigilanti verificano
lattuazione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, comprese le
misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche
con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli
enti interessati.