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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3249


Art. 70.

(Copertura finanziaria)

    1.  All’onere derivante dall’attuazione della presente legge valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l’anno 2013, 2.921 milioni di euro per l’anno 2014, 2.501 milioni di euro per l’anno 2015, 2.482 milioni di euro per l’anno 2016, 2.038 milioni di euro per l’anno 2017, 2.142 milioni di euro per l’anno 2018, 2.148 milioni di euro per l’anno 2019, 2.195 milioni di euro per l’anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede:

        a) quanto a 1.138 milioni di euro per l’anno 2013, 2.014 milioni di euro per l’anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dagli articoli 71 e 72;

        b) quanto a 581 milioni di euro per l’anno 2013, 907 milioni di euro per l’anno 2014, 785 milioni di euro per l’anno 2015, 766 milioni di euro per l’anno 2016, 322 milioni di euro per l’anno 2017, 426 milioni di euro per l’anno 2018, 432 milioni di euro per l’anno 2019, 479 milioni di euro per l’anno 2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell’ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.