(Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e certificazione delle competenze)
1. Ai fini di cui allarticolo 67, comma 1, lettera b), il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dellautonomia delle istituzioni scolastiche, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali per lindividuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e la certificazione delle competenze, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconoscimento e validazione dei saperi acquisiti, anche a distanza, dai cittadini e dai lavoratori quale attestazione dellapprendimento non formale e informale e certificazione dellinsieme delle conoscenze, abilità e competenze possedute dalla persona; la validazione è effettuata nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità, anche ai fini dellaccesso;
b)
definizione di standard nazionali e procedure per la certificazione
delle competenze, ivi incluse quelle connesse allottenimento della
qualifica nei percorsi di apprendistato, con riguardo ai risultati formativi
effettivamente conseguiti e alle competenze teorico-pratiche effettivamente
possedute, attraverso lidentificazione di una metrica e di metodologie
uniformi da predisporre a cura di enti allo scopo preposti e in continuità
e coerenza con quanto in essere nel segmento dellistruzione scolastica;
c)
ponderazione dei crediti spendibili ai fini del rientro nei percorsi dellistruzione
scolastica e universitaria, da effettuare in modo da garantire lequità
e il pari trattamento su tutto il territorio nazionale;
d)
definizione di procedure e criteri di validazione dellapprendimento
non formale ed informale ispirati a princìpi di equità, adeguatezza
e trasparenza, semplificazione, valorizzazione del patrimonio culturale
e professionale accumulato nel tempo dai cittadini e dai lavoratori e previsione
di sistemi di garanzia della qualità anche a tutela dei fruitori
dei servizi di istruzione e formazione offerti dalle strutture che operano
nei contesti non formali di cui allarticolo 66, comma 3;
e)
definizione di procedure per laccreditamento dei soggetti che fanno
parte del sistema pubblico nazionale di cui allarticolo 69, abilitati
allindividuazione e validazione degli apprendimenti e al rilascio
delle relative certificazioni;
f)
previsione di criteri generali per il riconoscimento della capacità
formativa delle imprese, previo confronto con le parti sociali.
2. Per ladozione del decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili.
3. Dalladozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.