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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3249


Art. 68.

(Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e certificazione delle competenze)

    1.  Ai fini di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e la certificazione delle competenze, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) riconoscimento e validazione dei saperi acquisiti, anche a distanza, dai cittadini e dai lavoratori quale attestazione dell’apprendimento non formale e informale e certificazione dell’insieme delle conoscenze, abilità e competenze possedute dalla persona; la validazione è effettuata nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità, anche ai fini dell’accesso;

        b) definizione di standard nazionali e procedure per la certificazione delle competenze, ivi incluse quelle connesse all’ottenimento della qualifica nei percorsi di apprendistato, con riguardo ai risultati formativi effettivamente conseguiti e alle competenze teorico-pratiche effettivamente possedute, attraverso l’identificazione di una metrica e di metodologie uniformi da predisporre a cura di enti allo scopo preposti e in continuità e coerenza con quanto in essere nel segmento dell’istruzione scolastica;
        c) ponderazione dei crediti spendibili ai fini del rientro nei percorsi dell’istruzione scolastica e universitaria, da effettuare in modo da garantire l’equità e il pari trattamento su tutto il territorio nazionale;
        d) definizione di procedure e criteri di validazione dell’apprendimento non formale ed informale ispirati a princìpi di equità, adeguatezza e trasparenza, semplificazione, valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dai cittadini e dai lavoratori e previsione di sistemi di garanzia della qualità anche a tutela dei fruitori dei servizi di istruzione e formazione offerti dalle strutture che operano nei contesti non formali di cui all’articolo 66, comma 3;
        e) definizione di procedure per l’accreditamento dei soggetti che fanno parte del sistema pubblico nazionale di cui all’articolo 69, abilitati all’individuazione e validazione degli apprendimenti e al rilascio delle relative certificazioni;
        f) previsione di criteri generali per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese, previo confronto con le parti sociali.

    2. Per l’adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili.

    3. Dall’adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.