(Lavoro a progetto)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dellarticolo
61 è sostituito dal seguente:
«1. Ferma restando la disciplina degli
agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione,
di cui allarticolo 409, numero 3), del codice di procedura civile,
devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto
deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale
e non può consistere in una mera riproposizione delloggetto
sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con lorganizzazione
del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per lesecuzione
dellattività lavorativa. Il progetto non può comportare
lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono
essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;
b) al comma 1 dellarticolo
62, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) descrizione del progetto, con individuazione
del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende
conseguire»;
c) al comma 1 dellarticolo
67, le parole: «o del programma o della fase di esso» sono soppresse;
d) il comma 2 dellarticolo 67 è sostituito dal seguente:
«2. Le parti possono recedere prima
della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può
altresì recedere prima della scadenza del termine anche qualora
siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore
tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore
può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso,
nel caso che tale facoltà sia prevista nel contratto individuale
di lavoro.»;
e) allarticolo
68, comma 1, e allarticolo 69, comma 1, le parole: «, programma
di lavoro o fase di esso» sono soppresse;
f) al comma 2 dellarticolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui lattività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dellimpresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».
2. Larticolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che lindividuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.