Art. 3.
(Contratti a tempo determinato)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
1, il comma 01 è sostituito dal seguente:
«01. Il contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;
b) allarticolo
1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma
1 non è richiesto nellipotesi del primo rapporto a tempo determinato,
di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione,
sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima
missione di un lavoratore nellambito di un contratto di somministrazione
a tempo determinato ai sensi del comma 4 dellarticolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;
c) allarticolo
1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto
previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività
del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo,
produttivo o sostitutivo»;
d) allarticolo
4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il contratto a tempo determinato
di cui allarticolo 1, comma 1-bis, non può essere oggetto
di proroga»;
e) allarticolo
5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo giorno» sono sostituite
dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno» e le parole: «oltre
il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre
il cinquantesimo giorno»;
f) allarticolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma
2, il datore di lavoro ha lonere di comunicare al Centro per limpiego
territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente
fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando
altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione
sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione»;
g) allarticolo
5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«sessanta giorni» e le parole: «venti giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
h) allarticolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dellarticolo 1 del presente decreto e dei commi 3 e 4 dellarticolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».
2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 4 dellarticolo 20, dopo il primo periodo è inserito
il seguente: «È fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis
dellarticolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.»;
b) allarticolo 23, il comma 2 è abrogato.
3. Allarticolo 32, comma 3, della legge 4
novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ai licenziamenti
che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione
del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al
contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia
questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine
di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione
del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il
termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato
in centottanta giorni»;
b) la lettera d) è abrogata.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dellarticolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificate dal comma 3 del presente articolo, trovano applicazione in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1º gennaio 2013.
5. La disposizione di cui al comma 5 dellarticolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che lindennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.