(Tirocini formativi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al comma 90 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati ad individuare princìpi fondamentali e requisiti minimi dei tirocini formativi e di orientamento, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione
di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto
dellistituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità
con cui il tirocinante presta la propria attività;
c) individuazione
degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla
loro assenza, anche attraverso la previsione di sanzioni amministrative,
in misura variabile da 1.000 a 6.000 euro, in conformità alle disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) previsione
di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento
di unindennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla
prestazione svolta.