Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (2380 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3249


Art. 12.

(Tirocini formativi)

    1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al comma 90 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati ad individuare princìpi fondamentali e requisiti minimi dei tirocini formativi e di orientamento, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a)  revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

        b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
        c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza, anche attraverso la previsione di sanzioni amministrative, in misura variabile da 1.000 a 6.000 euro, in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
        d) previsione di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento di un’indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.