(Reclamo e ricorso per cassazione)
1. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte dappello entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
2. Non sono ammessi nuovi mezzi di
prova o documenti, salvo che il collegio, anche dufficio, li ritenga
indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non
aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.
3. La corte dappello fissa con
decreto ludienza di discussione nei successivi sessanta giorni e
si applicano i termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dellarticolo 18.
Alla prima udienza, la corte può sospendere lefficacia della
sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte dappello, sentite
le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
ammessi e provvede con sentenza allaccoglimento o al rigetto
della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito
di note difensive fino a dieci giorni prima delludienza di discussione.
La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria
entro dieci giorni dalludienza di discussione.
4. In mancanza di comunicazione o
notificazione della sentenza si applica larticolo 327 del codice
di procedura civile.
5. Il ricorso per cassazione contro
la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La
sospensione dellefficacia della sentenza deve essere chiesta alla
corte dappello, che provvede a norma del comma 3.
6. La corte fissa ludienza di
discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.
7. In mancanza di comunicazione o
notificazione della sentenza si applica larticolo 327 del codice
di procedura civile.