Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (2380 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3249


Art. 19.

(Reclamo e ricorso per cassazione)

    1.  Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

    2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.
    3. La corte d’appello fissa con decreto l’udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 18. Alla prima udienza, la corte può sospendere l’efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d’appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all’accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione.
    4. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile.
    5. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell’efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d’appello, che provvede a norma del comma 3.
    6. La corte fissa l’udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.
    7. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile.