(Opposizione)
1. Contro lordinanza di accoglimento o di rigetto di cui allarticolo 17, comma 2, può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui allarticolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui allarticolo 16 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto ludienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando allopposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima delludienza.
2. Il ricorso, unitamente al decreto
di fissazione delludienza, deve essere notificato, anche a mezzo
di posta elettronica certificata, dallopponente allopposto
almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
3. Lopposto deve costituirsi
mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le
decadenze di cui allarticolo 416 del codice di procedura civile.
Se lopposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza,
farne dichiarazione nella memoria difensiva.
4. Nel caso di chiamata in causa a
norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura
civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta
giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti,
il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e latto di
costituzione dellopposto, osservati i termini di cui al comma 2 del
presente articolo.
5. Il terzo chiamato deve costituirsi
non meno di dieci giorni prima delludienza fissata, depositando la
propria memoria a norma del comma 3.
6. Quando la causa relativa alla domanda
riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli
posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.
7. Alludienza, il giudice, sentite
le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti dufficio, ai
sensi dallarticolo 421 del codice di procedura civile, e provvede
con sentenza allaccoglimento o al rigetto della domanda, dando,
ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino
a dieci giorni prima delludienza di discussione. La sentenza, completa
di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dalludienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente
esecutiva e costituisce titolo per liscrizione di ipoteca giudiziale.