Art. 16.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle controversie aventi ad oggetto limpugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dallarticolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
(Tutela urgente)
1. La domanda avente ad oggetto limpugnativa del licenziamento di cui allarticolo 16 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui allarticolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui allarticolo 16 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa ludienza di comparizione delle parti, con decreto da notificare a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Ludienza di comparizione
deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso. Il
giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale
al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli
atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti dufficio
e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, allaccoglimento
o al rigetto della domanda.
3. Lefficacia esecutiva del
provvedimento di cui al comma 2 non può essere sospesa o revocata
fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio
instaurato ai sensi dellarticolo 18.
(Opposizione)
1. Contro lordinanza di accoglimento o di rigetto di cui allarticolo 17, comma 2, può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui allarticolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui allarticolo 16 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto ludienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando allopposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima delludienza.
2. Il ricorso, unitamente al decreto
di fissazione delludienza, deve essere notificato, anche a mezzo
di posta elettronica certificata, dallopponente allopposto
almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
3. Lopposto deve costituirsi
mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le
decadenze di cui allarticolo 416 del codice di procedura civile.
Se lopposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza,
farne dichiarazione nella memoria difensiva.
4. Nel caso di chiamata in causa a
norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura
civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta
giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti,
il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e latto di
costituzione dellopposto, osservati i termini di cui al comma 2 del
presente articolo.
5. Il terzo chiamato deve costituirsi
non meno di dieci giorni prima delludienza fissata, depositando la
propria memoria a norma del comma 3.
6. Quando la causa relativa alla domanda
riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli
posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.
7. Alludienza, il giudice, sentite
le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti dufficio, ai
sensi dallarticolo 421 del codice di procedura civile, e provvede
con sentenza allaccoglimento o al rigetto della domanda, dando,
ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino
a dieci giorni prima delludienza di discussione. La sentenza, completa
di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dalludienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente
esecutiva e costituisce titolo per liscrizione di ipoteca giudiziale.
(Reclamo e ricorso per cassazione)
1. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte dappello entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
2. Non sono ammessi nuovi mezzi di
prova o documenti, salvo che il collegio, anche dufficio, li ritenga
indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non
aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.
3. La corte dappello fissa con
decreto ludienza di discussione nei successivi sessanta giorni e
si applicano i termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dellarticolo 18.
Alla prima udienza, la corte può sospendere lefficacia della
sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte dappello, sentite
le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
ammessi e provvede con sentenza allaccoglimento o al rigetto
della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito
di note difensive fino a dieci giorni prima delludienza di discussione.
La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria
entro dieci giorni dalludienza di discussione.
4. In mancanza di comunicazione o
notificazione della sentenza si applica larticolo 327 del codice
di procedura civile.
5. Il ricorso per cassazione contro
la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La
sospensione dellefficacia della sentenza deve essere chiesta alla
corte dappello, che provvede a norma del comma 3.
6. La corte fissa ludienza di
discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.
7. In mancanza di comunicazione o
notificazione della sentenza si applica larticolo 327 del codice
di procedura civile.
(Priorità nella trattazione delle controversie)
1. Alla trattazione delle controversie regolate dagli articoli da 16 a 19 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.
(Disciplina transitoria)
1. Gli articoli da 16 a 20 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.