(Tutele del lavoratore in caso
di licenziamento
illegittimo)
1. Allarticolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dellarticolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dellarticolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui allarticolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dellarticolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dellordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dallinvito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto lindennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui
al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento
del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata
la nullità, stabilendo a tal fine unindennità commisurata
allultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento
sino a quello delleffettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito,
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività
lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo,
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento
del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la
facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione
nel posto di lavoro, unindennità pari a quindici mensilità
dellultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina
la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata
a contribuzione previdenziale. La richiesta dellindennità
deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito
della sentenza, o dallinvito del datore di lavoro a riprendere servizio,
se anteriore alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta
che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della
giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto
contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili
con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della legge,
dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla
il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel
posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di unindennità
risarcitoria commisurata allultima retribuzione globale di fatto
dal giorno del licenziamento sino a quello delleffettiva reintegrazione,
dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione,
per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto
avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una
nuova occupazione. In ogni caso la misura dellindennità risarcitoria
non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione
globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì,
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati
degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per
omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale
contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata
nel rapporto di lavoro risolto dallillegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività
lavorative. In questultimo caso, qualora i contributi afferiscano
ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati dufficio alla
gestione corrispondente allattività lavorativa svolta dal
dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
A seguito dellordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si
intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
giorni dallinvito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia
richiesto lindennità sostitutiva della reintegrazione nel
posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in
cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo
o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il
rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna
il datore di lavoro al pagamento di unindennità risarcitoria
onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilità dellultima retribuzione globale di fatto, in relazione
allanzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei
dipendenti occupati, delle dimensioni dellattività economica,
del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo.
Nellipotesi in cui il licenziamento
sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di
cui allarticolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, della procedura di cui allarticolo 7 della
presente legge, o della procedura di cui allarticolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime
di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di unindennità
risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità
della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra
un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dellultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale
riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore,
accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento,
nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma,
le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina
di cui al quarto comma del presente articolo nellipotesi in cui accerti
il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi
degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.
68, per motivo oggettivo consistente nellinidoneità fisica
o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato
in violazione dellarticolo 2110, secondo comma, del codice civile.
Può altresì applicare la predetta disciplina nellipotesi
in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che
non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice
applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice,
ai fini della determinazione dellindennità tra il minimo e
il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma,
delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione
e del comportamento delle parti nellambito della procedura di cui
allarticolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal
lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie
o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente
articolo.
Le disposizioni dal comma quarto al
comma settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,
che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più
di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,
che nellambito dello stesso comune occupa più di quindici
dipendenti e allimpresa agricola che nel medesimo ambito territoriale
occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa
più di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei
dipendenti di cui allottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti
con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente
svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità
lavorative fa riferimento allorario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore
di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui allottavo comma non incide
su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Nellipotesi di revoca del licenziamento,
purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione
al datore di lavoro dellimpugnazione del medesimo, il rapporto di
lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con
diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente
alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti
dal presente articolo.».
2. Allarticolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Linosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto».