DISCIPLINA IN TEMA DI FLESSIBILITÀ IN USCITA E TUTELE DEL LAVORATORE
Sezione I Disposizioni in materia di licenziamenti individuali
Art. 13.
(Modifiche alla legge 15 luglio 1966, n. 604)
1. Il comma 2 dellarticolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione del licenziamento
deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.».
2. Al secondo comma dellarticolo 6 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta»
è sostituita dalla seguente: «centottanta».
3. Il termine di cui al comma 2 si
applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Larticolo 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. 1. Ferma lapplicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dellarticolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui allarticolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui allarticolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui
al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare lintenzione di procedere
al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento
medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione
del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale
del lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore nel termine perentorio
di sette giorni dalla ricezione della richiesta: lincontro si svolge
dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui allarticolo
410 del codice di procedura civile.
4. Le parti possono essere
assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono
mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori,
ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
5. La procedura di cui al presente
articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della
commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative
al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione
territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per lincontro,
fatta salva lipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano
di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.
Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine
di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento
al lavoratore.
6. Se la conciliazione ha esito
positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,
si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per limpiego
(ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione
professionale, laffidamento del lavoratore ad unagenzia di
cui allarticolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
7. Il comportamento complessivo
delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla
stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dellindennità
risarcitoria di cui allarticolo 18, settimo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per lapplicazione
degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.».
(Tutele del lavoratore in caso
di licenziamento
illegittimo)
1. Allarticolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dellarticolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dellarticolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui allarticolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dellarticolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dellordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dallinvito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto lindennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui
al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento
del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata
la nullità, stabilendo a tal fine unindennità commisurata
allultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento
sino a quello delleffettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito,
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività
lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo,
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento
del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la
facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione
nel posto di lavoro, unindennità pari a quindici mensilità
dellultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina
la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata
a contribuzione previdenziale. La richiesta dellindennità
deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito
della sentenza, o dallinvito del datore di lavoro a riprendere servizio,
se anteriore alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta
che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della
giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto
contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili
con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della legge,
dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla
il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel
posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di unindennità
risarcitoria commisurata allultima retribuzione globale di fatto
dal giorno del licenziamento sino a quello delleffettiva reintegrazione,
dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione,
per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto
avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una
nuova occupazione. In ogni caso la misura dellindennità risarcitoria
non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione
globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì,
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati
degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per
omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale
contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata
nel rapporto di lavoro risolto dallillegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività
lavorative. In questultimo caso, qualora i contributi afferiscano
ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati dufficio alla
gestione corrispondente allattività lavorativa svolta dal
dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
A seguito dellordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si
intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
giorni dallinvito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia
richiesto lindennità sostitutiva della reintegrazione nel
posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in
cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo
o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il
rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna
il datore di lavoro al pagamento di unindennità risarcitoria
onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilità dellultima retribuzione globale di fatto, in relazione
allanzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei
dipendenti occupati, delle dimensioni dellattività economica,
del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo.
Nellipotesi in cui il licenziamento
sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di
cui allarticolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, della procedura di cui allarticolo 7 della
presente legge, o della procedura di cui allarticolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime
di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di unindennità
risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità
della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra
un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dellultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale
riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore,
accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento,
nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma,
le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina
di cui al quarto comma del presente articolo nellipotesi in cui accerti
il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi
degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.
68, per motivo oggettivo consistente nellinidoneità fisica
o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato
in violazione dellarticolo 2110, secondo comma, del codice civile.
Può altresì applicare la predetta disciplina nellipotesi
in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che
non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice
applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice,
ai fini della determinazione dellindennità tra il minimo e
il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma,
delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione
e del comportamento delle parti nellambito della procedura di cui
allarticolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal
lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie
o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente
articolo.
Le disposizioni dal comma quarto al
comma settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,
che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più
di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,
che nellambito dello stesso comune occupa più di quindici
dipendenti e allimpresa agricola che nel medesimo ambito territoriale
occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa
più di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei
dipendenti di cui allottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti
con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente
svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità
lavorative fa riferimento allorario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore
di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui allottavo comma non incide
su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Nellipotesi di revoca del licenziamento,
purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione
al datore di lavoro dellimpugnazione del medesimo, il rapporto di
lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con
diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente
alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti
dal presente articolo.».
2. Allarticolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Linosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto».
Sezione II Disposizioni in materia
di
licenziamenti collettivi
Art. 15.
(Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)
1. Allarticolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo, la parola: «Contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».
2. Allarticolo 4, comma 12,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2
del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge,
nellambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura
di licenziamento collettivo».
3. Allarticolo 5 della legge
23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza losservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui allarticolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate allarticolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dellimpugnazione del licenziamento trovano applicazione le disposizioni di cui allarticolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».
Sezione III Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti
Art. 16.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle controversie aventi ad oggetto limpugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dallarticolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
(Tutela urgente)
1. La domanda avente ad oggetto limpugnativa del licenziamento di cui allarticolo 16 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui allarticolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui allarticolo 16 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa ludienza di comparizione delle parti, con decreto da notificare a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Ludienza di comparizione
deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso. Il
giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale
al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli
atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti dufficio
e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, allaccoglimento
o al rigetto della domanda.
3. Lefficacia esecutiva del
provvedimento di cui al comma 2 non può essere sospesa o revocata
fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio
instaurato ai sensi dellarticolo 18.
(Opposizione)
1. Contro lordinanza di accoglimento o di rigetto di cui allarticolo 17, comma 2, può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui allarticolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui allarticolo 16 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto ludienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando allopposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima delludienza.
2. Il ricorso, unitamente al decreto
di fissazione delludienza, deve essere notificato, anche a mezzo
di posta elettronica certificata, dallopponente allopposto
almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
3. Lopposto deve costituirsi
mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le
decadenze di cui allarticolo 416 del codice di procedura civile.
Se lopposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza,
farne dichiarazione nella memoria difensiva.
4. Nel caso di chiamata in causa a
norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura
civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta
giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti,
il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e latto di
costituzione dellopposto, osservati i termini di cui al comma 2 del
presente articolo.
5. Il terzo chiamato deve costituirsi
non meno di dieci giorni prima delludienza fissata, depositando la
propria memoria a norma del comma 3.
6. Quando la causa relativa alla domanda
riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli
posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.
7. Alludienza, il giudice, sentite
le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti dufficio, ai
sensi dallarticolo 421 del codice di procedura civile, e provvede
con sentenza allaccoglimento o al rigetto della domanda, dando,
ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino
a dieci giorni prima delludienza di discussione. La sentenza, completa
di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dalludienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente
esecutiva e costituisce titolo per liscrizione di ipoteca giudiziale.
(Reclamo e ricorso per cassazione)
1. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte dappello entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
2. Non sono ammessi nuovi mezzi di
prova o documenti, salvo che il collegio, anche dufficio, li ritenga
indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non
aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.
3. La corte dappello fissa con
decreto ludienza di discussione nei successivi sessanta giorni e
si applicano i termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dellarticolo 18.
Alla prima udienza, la corte può sospendere lefficacia della
sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte dappello, sentite
le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
ammessi e provvede con sentenza allaccoglimento o al rigetto
della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito
di note difensive fino a dieci giorni prima delludienza di discussione.
La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria
entro dieci giorni dalludienza di discussione.
4. In mancanza di comunicazione o
notificazione della sentenza si applica larticolo 327 del codice
di procedura civile.
5. Il ricorso per cassazione contro
la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La
sospensione dellefficacia della sentenza deve essere chiesta alla
corte dappello, che provvede a norma del comma 3.
6. La corte fissa ludienza di
discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.
7. In mancanza di comunicazione o
notificazione della sentenza si applica larticolo 327 del codice
di procedura civile.
(Priorità nella trattazione delle controversie)
1. Alla trattazione delle controversie regolate dagli articoli da 16 a 19 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.
(Disciplina transitoria)
1. Gli articoli da 16 a 20 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.