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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3249


Art. 2.

(Rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni)

    1.  Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono princìpi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.

    2. Al fine dell’applicazione del comma 1 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.