Art. 1.
(Finalità della legge e sistema
di
monitoraggio e valutazione)
1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare:
a) favorendo linstaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro;
b) valorizzando
lapprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro;
c) ridistribuendo
in modo più equo le tutele dellimpiego, da un lato contrastando
luso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità
progressivamente introdotti nellordinamento con riguardo alle tipologie
contrattuali; dallaltro adeguando contestualmente alle esigenze del
mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione
altresì di un procedimento giudiziario specifico per accelerare
la definizione delle relative controversie;
d) rendendo
più efficiente, coerente ed equo lassetto degli ammortizzatori
sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione
e di rafforzamento delloccupabilità delle persone;
e) contrastando
usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali
esistenti;
f) promuovendo
una maggiore inclusione delle donne nella vita economica e favorendo nuove
opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori
ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sullefficienza del mercato del lavoro, sulloccupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nellimpiego, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre Istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione. Al sistema concorrono altresì le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura,
con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole
misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché
sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui al comma
1. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente
articolo sono desunti elementi per limplementazione ovvero per eventuali
correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla presente legge,
anche alla luce dellevoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti
produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale,
di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio
e la valutazione indipendenti della riforma, lIstituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) organizza una banca dati informatizzata
anonima, rendendola disponibile, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi
di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno
anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle
ricerche condotte mediante lutilizzo della banca dati sono resi pubblici
e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. La banca dati di cui al comma 4
contiene i dati individuali anonimi, relativi ad età, genere, area
di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa
durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante,
stato di disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute.
6. Lattuazione delle disposizioni
del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica ed è effettuata con le risorse finanziarie,
umane e strumentali previste a legislazione vigente.