(Gestione dei fondi)
1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dellarticolo 42, provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dellINPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b)
deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti
e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti
dal regolamento;
c)
fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
d)
vigilare sullaffluenza dei contributi, sullammissione agli
interventi e sullerogazione dei trattamenti, nonché sullandamento
della gestione;
e)
decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f)
assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
2. Il comitato amministratore è composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti laccordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delleconomia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nellambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
3. Il comitato amministratore è
nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal
decreto istitutivo.
4. Il presidente del comitato amministratore
è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
5. Le deliberazioni del comitato amministratore
vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni,
prevale il voto del presidente.
6. Partecipa alle riunioni del comitato
amministratore del fondo il collegio sindacale dellINPS, nonché
il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto
consultivo.
7. Lesecuzione delle decisioni
adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si
evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale
dellINPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel
termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con lindicazione della
norma che si ritiene violata, al presidente dellINPS nellambito
delle funzioni di cui allarticolo 3, comma 5, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi,
il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla.
Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.