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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3249


Art. 46.

(Prestazioni)

    1.  I fondi di cui all’articolo 42 assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

    2. I fondi di cui all’articolo 42 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

        a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall’ASpI;

        b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
        c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

    3. Nei casi di cui al comma 1, i fondi di cui agli articoli 42 e 43 provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

    4. La contribuzione correlata di cui al comma 3 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 2. In tal caso, il fondo di cui all’articolo 42 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.