(Prestazioni)
1. I fondi di cui allarticolo 42 assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari allintegrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
2. I fondi di cui allarticolo 42 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:
a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dallASpI;
b) assegni
straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi
di agevolazione allesodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi
cinque anni;
c)
contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dellUnione
europea.
3. Nei casi di cui al comma 1, i fondi di cui agli articoli 42 e 43 provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dallarticolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
4. La contribuzione correlata di cui al comma 3 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 2. In tal caso, il fondo di cui allarticolo 42 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.