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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3249


Art. 45.

(Risorse finanziarie)

    1.  I fondi istituiti ai sensi degli articoli 42 e 43 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

    2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 42 e 43 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
    3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 42 e 43 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento.
    4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, il comitato amministratore di cui all’articolo 47 ha facoltà di proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota. Le modifiche sono adottate, anche in corso d’anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.
    5. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte, a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all’attività di cui al comma 4, l’aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo di cui al comma 4, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.