(Risorse finanziarie)
1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 42 e 43 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
2. Gli interventi a carico dei fondi
di cui agli articoli 42 e 43 sono concessi previa costituzione di specifiche
riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
3. I fondi istituiti ai sensi degli
articoli 42 e 43 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione,
di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico
coerente con il più recente Documento di economia e finanza e la
relativa Nota di aggiornamento.
4. Sulla base del bilancio di previsione
di cui al comma 3, il comitato amministratore di cui allarticolo
47 ha facoltà di proporre modifiche in relazione allimporto
delle prestazioni o alla misura dellaliquota. Le modifiche sono adottate,
anche in corso danno, con decreto direttoriale dei Ministeri del
lavoro e delle politiche sociali e delleconomia e delle finanze,
verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla
base della proposta del comitato amministratore.
5. In caso di necessità di
assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte, a prestazioni
già deliberate o da deliberare ovvero di inadempienza del comitato
amministratore in relazione allattività di cui al comma 4,
laliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale
dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e delleconomia
e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore.
In ogni caso, in assenza delladeguamento contributivo di cui al comma
4, lINPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.