(Fondo di solidarietà residuale per lintegrazione salariale)
1. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti allattivazione di un fondo di cui allarticolo 42, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.
2. Il fondo di solidarietà
residuale finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori
dei settori coperti, secondo quanto definito dallarticolo 44, garantisce
la prestazione di cui allarticolo 46, comma 1, per una durata non
superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare
in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione
dellattività lavorativa previste dalla normativa in materia
di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
3. Alla gestione del fondo di solidarietà
residuale provvede un comitato amministratore, avente i compiti di cui
allarticolo 47, comma 1, e composto da esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, nonché da due funzionari, con
qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delleconomia
e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili
con quelle connesse a cariche nellambito delle organizzazioni sindacali.