(Abrogazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) articolo
7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
c) articolo
40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, larticolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è abrogato.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) articoli
da 6 a 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) articolo
10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) articolo
16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) articolo
25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
f) articolo
3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
g) articoli
da 9 a 19, della legge 6 agosto 1975, n. 427.
4. Allarticolo 4 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «le procedure di mobilità» sono sostituite dalle
seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»;
b) al
comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilità» sono
sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le
parole: «programma di mobilità» sono sostituite dalle
seguenti: «programma di riduzione del personale»;
c) al
comma 8, le parole: «procedura di mobilità» sono sostituite
dalle seguenti: «procedure di licenziamento collettivo»;
d) al comma 9,
le parole: «collocati in mobilità» sono sostituite dalla
seguente: «licenziati» e le parole: «collocare in mobilità»
sono sostituite dalle seguenti: «licenziare»;
e) al
comma 10, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite
dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilità»
sono sostituite dalla seguente: «licenziati».
5. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 5, commi 1 e 2, le parole «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».