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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3249


Art. 39.

(Abrogazioni)

    1.  A decorrere dal 1º gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:

        a)  articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

        b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
        c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

    2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è abrogato.

    3. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

        a)  articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

        b)  articoli da 6 a 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
        c)  articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
        d)  articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
        e)  articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
        f)  articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
        g)  articoli da 9 a 19, della legge 6 agosto 1975, n. 427.

    4. All’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»;

        b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole: «programma di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del personale»;
        c) al comma 8, le parole: «procedura di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «procedure di licenziamento collettivo»;
      d) al comma 9, le parole: «collocati in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati» e le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «licenziare»;
        e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».

    5. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 5, commi 1 e 2, le parole «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».