(Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati)
1. A decorrere dallanno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dellarticolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è riconosciuta unindennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui allarticolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso lINPS di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dallarticolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dellanno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano
conseguito lanno precedente un reddito lordo complessivo soggetto
a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dellindice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta lanno
precedente;
c) con
riguardo allanno di riferimento sia accreditato, presso la predetta
Gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) abbiano
avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dellarticolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, ininterrotta di almeno due mesi nellanno
precedente;
e) risultino
accreditate nellanno precedente almeno quattro mensilità
presso la predetta Gestione separata di cui allarticolo 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995.
2. Lindennità è pari a una somma del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui allarticolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate lanno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
3. La somma di cui al comma 2 è
liquidata in ununica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000
euro, ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro
se superiore.
4. Restano fermi i requisiti di accesso
e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dellarticolo
19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
5. A decorrere dal 1º gennaio
2013 le lettere a), b) e c) del comma 1 dellarticolo
19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.