(Addizionale sui diritti dimbarco)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le maggiori somme derivanti dallincremento delladdizionale di cui allarticolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dellINPS, di cui allarticolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
2. Allarticolo 6-quater del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni con legge 31 marzo 2005 n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «è destinato» sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dellincremento delladdizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge lobbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono
comunicate mensilmente allINPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali
con le modalità stabilite dallIstituto e riversate allo stesso
Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo
le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano
le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dallarticolo
116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
per i contributi previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione
di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e dà
titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalità previste dallarticolo 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni».
3. I soggetti tenuti alla riscossione di cui allarticolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 2 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. LINPS provvede allaccertamento delle inadempienze e allirrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Allarticolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dellincremento alladdizionale comunale debbono riversare allINPS, ai sensi dellarticolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».