(Importo dellindennità e contribuzione
figurativa)
1. Lindennità di cui allarticolo 22 è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Lindennità mensile
è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75 per
cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel
2013 allimporto di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla
base della variazione annuale dellindice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nellanno
precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto
importo lindennità è pari al 75 per cento del predetto
importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale
tra la retribuzione mensile e il predetto importo. Lindennità
mensile non può in ogni caso superare limporto mensile massimo
di cui allarticolo unico, secondo comma, lettera b), della
legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.
3. Allindennità di cui
allarticolo 22 non si applica il prelievo contributivo di cui allarticolo
26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
4. Allindennità di cui
allarticolo 22 si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi
sei mesi di fruizione. Lindennità medesima, ove dovuta, viene
ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.
5. Per i periodi di fruizione dellindennità
sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari
alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi
due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della
misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento
del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola
contribuzione effettivamente versata.