Art. 22.
(Assicurazione sociale per limpiego (ASpI) Ambito di applicazione)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui allarticolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, lAssicurazione sociale per limpiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione unindennità mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nellambito
di applicazione dellASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi
gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito,
con la propria adesione o successivamente allinstaurazione del rapporto
associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dellarticolo
1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni,
con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui alla presente
sezione non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato
o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui allarticolo
7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, allarticolo
25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, allarticolo 7 della legge 16
febbraio 1977, n. 37, e allarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, e successive modificazioni.