(Principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni)
1. Al fine di garantire unomogenea applicazione degli incentivi allassunzione, ivi compresi quelli previsti dallarticolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti princìpi:
a) gli incentivi non spettano se lassunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto allassunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b)
gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o lutilizzatore
con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro
connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
lassunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate
allacquisizione di professionalità sostanzialmente diverse
da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa
unità produttiva;
c)
gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano
stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro
che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con
questultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione
tale condizione si applica anche allutilizzatore.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato lattività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima Agenzia, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. Allarticolo 8, comma 9, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese
per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti:
«quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale o sospesi».
4. Linoltro tardivo delle comunicazioni
telematiche obbligatorie inerenti linstaurazione e la modifica di
un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella
parte dellincentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza
del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.