(Incentivi alloccupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate)
1. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1º gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.
2. Nei casi di cui al comma 1, se
il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei
contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora
lassunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla
data di assunzione.
4. Le disposizioni di cui al presente
articolo trovano applicazione nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni
di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nellambito
dei fondi strutturali dellUnione europea e nelle aree di cui allarticolo
2, punto 18), lettera e) del predetto regolamento, annualmente individuate
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, nonché in relazione
alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.