Art. 52.
(Interventi in favore dei lavoratori anziani)
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare lesodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere allINPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
2. I lavoratori coinvolti nel programma
di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento,
di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione
dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia allaccordo
di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda
allINPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria
a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
4. Laccordo di cui al comma
1, diviene efficace a seguito della validazione da parte dellINPS,
che effettua listruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in
capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
5. A seguito dellaccettazione
dellaccordo di cui al comma 1 il datore di lavoro è obbligato
a versare mensilmente allINPS la provvista per la prestazione e per
la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile
di cui al presente comma, lInps è tenuto a non erogare le
prestazioni.
6. In caso di mancato versamento lINPS
procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi 180 giorni dalla notifica
senza lavvenuto pagamento lINPS procede alla escussione della
fidejussione.
7. Il pagamento della prestazione
avviene da parte dellINPS, con le modalità previste per il
pagamento delle pensioni. LIstituto provvede contestualmente allaccredito
della relativa contribuzione figurativa.