Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
|
N. 3249
|
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (FORNERO) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
|
Onorevoli Senatori. Il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» mira a realizzare un mercato del lavoro dinamico e inclusivo, idoneo a contribuire alla crescita e alla creazione di occupazione di qualità, ripristinando allo stesso tempo la coerenza tra la flessibilità del lavoro e gli istituti assicurativi.
Larticolato proposto declina
in formule normative il contenuto sostanziale del documento approvato dal
Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2012.
Le finalità dellintervento
si fondano su alcune linee direttrici:
ribadire e valorizzare il contratto di lavoro a tempo indeterminato come «contratto dominante» ovvero forma comune del rapporto di lavoro;
ridistribuire
più equamente le tutele dellimpiego, riconducendo nellalveo
di usi propri i margini di flessibilità progressivamente introdotti
negli ultimi ventanni e adeguando la disciplina del licenziamento
individuale per alcuni specifici motivi oggettivi alle esigenze dettate
dal mutato contesto di riferimento;
rendere
più efficiente, coerente ed equo lassetto degli ammortizzatori
sociali e delle politiche attive a contorno;
contrastare
usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali
esistenti.
Dal punto di vista strutturale, lo schema di articolato
è suddiviso in otto Capi, rispettivamente rubricati:
Disposizioni generali;
Tipologie
contrattuali;
Disciplina
in materia di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore;
Ammortizzatori
sociali, tutele in costanza di rapporto di lavoro e protezione dei lavoratori
anziani;
Ulteriori
disposizioni in materia di mercato del lavoro;
Politiche
attive e servizi per limpiego;
Apprendimento
permanente;
Copertura
finanziaria.
Le singole parti del testo al di là
dellapparente eterogeneità degli aspetti disciplinati
sono caratterizzate da una forte interconnessione sistematica e mirano
a creare uno stabile e coerente rapporto fra settori di intervento troppo
spesso in passato disciplinati secondo logiche di settore e
in sostanziale assenza di un organico disegno riformatore.
Il Capo I («Disposizioni generali»)
si apre con un articolo intitolato Finalità del provvedimento
e sistema di monitoraggio e valutazione.
Larticolo 1 declina le diverse
finalità del complessivo intervento riformatore, accorpandole per
grandi settori di intervento (esempio: favor per rapporti di lavoro
più stabili, rafforzamento delle tutele per limpiego, contrasto
della cosiddetta flessibilità cattiva, eccetera).
Al fine di disporre di elementi attendibili
ed aggiornati sullo stato di attuazione della riforma, larticolo
in esame prevede listituzione presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione.
Il sistema in questione (cui concorrono,
sia pure con ruoli diversi le parti sociali e lIstituto Nazionale
di Previdenza Sociale INPS) assicura, con cadenza almeno annuale,
rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze
in termini micro e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo
conseguimento delle finalità della legge.
Larticolo 2 («Rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni») stabilisce
che le disposizioni della legge, per quanto da esse non espressamente previsto,
costituiscono princìpi e criteri per la regolazione dei rapporti
di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con quanto disposto
dallarticolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo (il quale
definisce la platea dei dipendenti di amministrazioni pubbliche in regime
di diritto privato).
Larticolo in questione stabilisce,
altresì, che il Ministro per la pubblica amministrazione e per la
semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, individui e definisca gli
ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina
relativa ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. A tal fine è
possibile ladozione di specifiche iniziative normative.
Larticolo in questione chiarisce
che la riforma non può modificare lassetto dei rapporti di
lavoro in regime di diritto pubblico.
Il Capo II («Tipologie contrattuali») si apre con un articolo intitolato «Contratti a tempo determinato».
Larticolo 3 («Contratti
a tempo determinato») apporta alcune rilevanti innovazioni alla
materia, attualmente disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.
Siccome i rapporti di lavoro regolati
da questo istituto presentano una maggiore propensione, rispetto al contratto
di lavoro a tempo indeterminato, allattivazione di strumenti assicurativi,
si è previsto un incremento del relativo costo contributivo (attraverso
la introduzione di unaliquota nella misura dell1,4 per cento),
destinato al finanziamento dellASpI (Assicurazione sociale per limpiego
articolo 22 e seguenti).
Nello spirito della direttiva europea
n. 99/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, il contrasto
ad uneccessiva reiterazione di rapporti a termine tra le stesse parti
è perseguito tramite lampliamento dellintervallo tra
un contratto e laltro a 60 giorni nel caso di un contratto di durata
inferiore a 6 mesi, e a 90 giorni nel caso di un contratto di durata superiore
(attualmente, i termini in questione sono fissati in 10 e 20 giorni).
Nel contempo, tenuto conto delle possibili
esigenze organizzative delle imprese con riguardo al completamento delle
attività per le quali il contratto a termine è stato stipulato,
si prevede un prolungamento del periodo durante il quale il rapporto a
termine può proseguire oltre la scadenza per soddisfare esigenze
organizzative, da 20 a 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6
mesi e da 30 a 50 giorni per quelli di durata superiore.
Al fine di contrastare non tanto lutilizzo
del contratto a tempo determinato in sé, quanto piuttosto luso
ripetuto e reiterato per assolvere ad esigenze a cui dovrebbe rispondere
il contratto a tempo indeterminato, viene previsto che il primo contratto
a termine intendendosi per tale quello stipulato tra un certo lavoratore
e una certa impresa per qualunque tipo di mansione - non debba più
essere giustificato attraverso la specificazione della causale di cui allarticolo
1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, fermi restando
i limiti di durata massima previsti per listituto.
La previsione in questione (che resta,
comunque, limitata a contratti di durata non superiore a sei mesi) viene
estesa allipotesi della prima missione di un lavoratore nellambito
di un contratto di somministrazione a tempo determinato.
Viene, inoltre, previsto che, ai fini
della determinazione del periodo massimo di 36 mesi (comprensivo di proroghe
e rinnovi) per la stipulazione di contratti a termine con un medesimo dipendente,
vengano computati anche eventuali periodi di lavoro somministrato intercorsi
tra il lavoratore e il datore/utilizzatore. Al riguardo, per ragioni di
coerenza sistematica devono essere ritenuti interessati ai fini della disposizione
in esame solo i periodi di missione svolti dai lavoratori assunti con contratto
di lavoro a tempo determinato dalle agenzie di somministrazione, e non
anche quelli svolti da lavoratori legati da un rapporto a tempo indeterminato
con le medesime.
Nel caso in cui il contratto a termine
sia dichiarato illegittimo dal giudice, il regime continuerà ad
essere basato sul doppio binario della «conversione» del predetto
contratto e del riconoscimento al lavoratore di un importo risarcitorio
compreso tra 2,5 e 12 mensilità retributive secondo quanto previsto
dallarticolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183
(cosiddetto Collegato lavoro), che ha superato il vaglio di legittimità
della Corte costituzionale che si è pronunciata con la sentenza
n. 303 dell11 novembre 2011.
In proposito, per scoraggiare ulteriore
contenzioso, si ribadisce che lindennità di cui sopra, in
quanto prevista dalla legge come «onnicomprensiva», copre tutte
le conseguenze retributive e contributive derivanti dallillegittimità
del contratto a termine.
Larticolo in questione, infine,
reca disposizioni puntuali in tema di tempistica per le impugnative in
sede stragiudiziale e giudiziale.
Larticolo 4 («Contratto
di inserimento») dispone labrogazione delle disposizioni
in materia di contratto di inserimento recate dagli articoli da 54 a 59
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
La previsione in questione deve essere
letta in collegamento sistematico con quella di cui al successivo articolo
53, che istituisce un nuovo ed organico sistema di incentivi alloccupazione
per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate del Paese.
Larticolo in esame stabilisce,
comunque, che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012, continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni in tema
di contratto di inserimento.
Larticolo 5 («Apprendistato»)
costituisce la traduzione normativa della comune volontà di individuare
nellapprendistato il canale privilegiato di accesso dei giovani al
mondo del lavoro.
Il disegno di riforma rispetta sostanzialmente
limpianto del testo unico dellapprendistato di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, del quale regioni e parti
sociali dovranno promuovere limplementazione entro il termine attualmente
fissato del 25 aprile 2012.
Fra gli interventi di maggiore rilievo, si segnalano:
la previsione
di una durata minima del contratto di apprendistato, fissata in almeno
sei mesi, fatta salva la possibilità di durate inferiori per attività
stagionali e le eccezioni previste nel decreto legislativo n. 167
del 2011;
lintroduzione
di un meccanismo in base al quale lassunzione di nuovi apprendisti
è collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nellultimo
triennio (50 per cento) con lesclusione dal computo della citata
percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni
o per licenziamento per giusta causa. Per il primo triennio di applicazione
della riforma, il rapporto in questione è fissato nella misura del
30 per cento;
linnalzamento
del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dallattuale
1/1 a 3/2.
Larticolo 6 («Lavoro a tempo parziale») mira ad incentivare limpiego virtuoso dellistituto, ostacolandone lutilizzo quale copertura di utilizzi irregolari di lavoratori.
In tal senso la disposizione apporta
significative modifiche ai commi 7 e 9 dellarticolo 3 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nellambito dei rapporti
a tempo parziale di tipo verticale o misto, al fine di contrastare un esercizio
distorto della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di variare
in aumento la durata della prestazione lavorativa originariamente stabilita.
In particolare, viene previsto che
i contratti collettivi possono stabilire condizioni e modalità che
consentono al lavoratore di richiedere la eliminazione ovvero la modifica
delle suddette clausole flessibili e elastiche. Viene, poi, introdotta
a favore del lavoratore che abbia già manifestato il consenso alla
clausola elastica, la facoltà di revocare la precedente manifestazione
di volontà, qualora ricorrano le condizioni o situazioni previste
dallarticolo 10, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, dallarticolo
12-bis del decreto legislativo n. 61 del 2000, ovvero dai contratti
collettivi.
Larticolo 7 («Lavoro
intermittente») è volto a contenere il rischio che lo strumento
del contratto di lavoro intermittente, o «a chiamata», possa
essere utilizzato come copertura nei riguardi di forme di impiego irregolare
del lavoro. Al fine di rendere più trasparente il ricorso a tale
contratto, viene previsto lobbligo di effettuare una comunicazione
amministrativa preventiva, con modalità snelle (ad esempio: fax
o PEC), in occasione di ogni chiamata del lavoratore.
Al fine di ripristinare la funzione
originaria dello strumento, viene disposta labrogazione dellarticolo
34, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo
cui «il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso
essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno
di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di
quarantacinque anni di età, anche pensionati».
Mette, inoltre, conto segnalare labrogazione
dellarticolo 37 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
a norma del quale «nel caso di lavoro intermittente per prestazioni
da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive
o delle vacanze natalizie e pasquali lindennità di disponibilità
di cui allarticolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro
solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro. Ulteriori
periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o territoriale».
Gli articoli 8, 9 e 10 del disegno
di legge intervengono su forme contrattuali che si sono non di rado prestate,
per le loro caratteristiche, ad un uso distorto in funzione dissimulatoria
di rapporti di lavoro subordinato. In particolare la ratio sottesa
agli articoli 8 «Lavoro a progetto» e 9 «Altre
prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo» è
quella di valorizzare le caratteristiche professionali delle predette attività,
accentuandone il carattere di autonomia e incidendo su quei profili che
hanno facilitato un uso distorto di tali istituti.
Larticolo 8 («Lavoro
a progetto») reca disposizioni volte a razionalizzare il lavoro
a progetto e ad evitarne un utilizzo distorto da parte del datore di lavoro,
che celi un vero e proprio rapporto di lavoro di natura subordinata. In
particolare, vengono apportate le seguenti modifiche alla disciplina di
cui al decreto legislativo n. 276 del 2003:
a) definizione più stringente del progetto, che deve possedere i requisiti di determinatezza di cui allarticolo 1346 del codice civile, deve essere funzionalmente collegato al risultato finale da raggiungere e non può essere identificato con lobiettivo aziendale nel suo complesso;
b)
eliminazione di qualsiasi riferimento al «programma di lavoro o fasi
di esso»;
c)
limitazione della facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto
prima della realizzazione del progetto. Il recesso può, infatti,
essere esercitato nelle sole ipotesi di giusta causa o di inidoneità
professionale del collaboratore, che renda impossibile la realizzazione
del progetto;
d)
presunzione relativa circa il carattere subordinato del rapporto di lavoro,
qualora lattività esercitata dal collaboratore sia analoga
a quella prestata dai lavoratori dipendenti dallimpresa committente,
salve le prestazioni di elevata professionalità;
e)
interpretazione dellarticolo 69, comma 1, del decreto legislativo
n. 276 del 2003 nel senso che la mancata individuazione del
progetto determina ipso facto la trasformazione del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato.
Larticolo 9 («Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo»), al fine di razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita IVA, sostituisce larticolo 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, introducendo la presunzione che tali prestazioni sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: che la durata della collaborazione sia superiore a sei mesi nellarco di un anno solare; che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nellarco dello stesso anno solare superi la misura del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nellarco dello stesso anno solare; che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione di lavoro presso il committente.
Tale presunzione vale fino a prova
contraria da parte del committente, il quale può dimostrare la genuinità
del rapporto di lavoro autonomo.
La configurazione del rapporto come
collaborazione coordinata e continuativa implica lapplicazione di
tutte le norme che disciplinano tale contratto, incluse quelle relative
al regime previdenziale e alleventuale trasformazione della collaborazione
in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora sia
stata instaurata senza lindividuazione di uno specifico progetto.
Si prevede, inoltre, che le disposizioni
introdotte dal presente articolo si applichino solo ai rapporti instaurati
successivamente allentrata in vigore della riforma; per quelli in
corso le disposizioni trovano applicazione decorsi 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge.
Infine, viene inserita una norma di
interpretazione autentica dellarticolo 61, comma 3, del decreto legislativo
n. 267 del 2003, la quale chiarisce che le norme che disciplinano
il lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano alle sole
prestazioni professionali riconducibili alle attività per lesercizio
delle quali è necessaria liscrizione in appositi albi, ferma
restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere,
sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività
diverse da quelle per le quali è necessaria liscrizione.
Larticolo 10 («Associazione
in partecipazione con apporto di lavoro») modifica la disciplina
vigente in materia. In particolare, il comma 1, aggiungendo un comma, in
fine, allarticolo 2549 del codice civile, prevede che qualora il
conferimento dellassociato consista anche in una prestazione di lavoro,
il numero degli associati impegnati in una medesima attività non
può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti,
con lunica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto
coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro
il secondo. Il tetto massimo di associati con apporto di lavoro è
finalizzato ad evitare fenomeni elusivi della disciplina del rapporto di
lavoro subordinato. Tale tetto massimo, pertanto, non si applica qualora
gli associati siano legati allassociante dai medesimi vincoli di
coniugio, parentela o affinità previsti dallarticolo 230-bis
del codice civile in materia di impresa familiare.
Nella predisposizione del testo normativo,
quindi, si è ritenuto opportuno utilizzare, ai fini dellindividuazione
dei familiari, i parametri codicistici previsti per limpresa familiare,
sia per ragioni di coerenza sistematica, sia in quanto appariva piuttosto
restrittivo il criterio previsto dal documento approvato dal Consiglio
dei ministri in data 23 marzo 2012 (in base al quale listituto dellassociazione
in partecipazione con apporto di lavoro sarebbe stato preservato solo in
caso di associazioni tra familiari entro il primo grado o coniugi).
In caso di violazione del divieto
di cui al comma 1 in esame, il rapporto con tutti gli associati si considera
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il comma 2, inoltre, stabilisce che
i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati
o attuati senza che vi sia stata uneffettiva partecipazione dellassociato
agli utili dellimpresa o dellaffare, ovvero senza consegna
del rendiconto previsto dallarticolo 2552 del codice civile, si presumono,
salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il comma 3, infine, abroga larticolo
86, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che contiene
una disciplina antielusiva inerente i rapporti di associazione in partecipazione
con apporto di lavoro, in quanto tale disciplina viene sostituita dalle
nuove norme antielusive di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 10 in
esame.
Larticolo 11 («Lavoro
accessorio») prevede misure di correzione allarticolo 70
del decreto legislativo n. 276 del 2003, finalizzate a restringere
il campo di operatività dellistituto. In particolare si ridefiniscono
i limiti di applicazione dello stesso ovvero limporto dei compensi
che non può essere superiore a 5.000 euro nel corso di un anno
solare con riferimento alla totalità dei committenti. Larticolo
in esame esclude inoltre le prestazioni nei confronti di imprenditori commerciali
o professionisti salvo che per le attività agricole di carattere
stagionale che possono essere svolte anche in forma imprenditoriale.
Resta fermo quanto già disposto
dallarticolo 70 in ordine al ricorso a prestazioni di lavoro accessorio
da parte del committente pubblico con la precisazione che devono essere
rispettati i vincoli previsti in materia di contenimento delle spese di
personale e dal patto di stabilità interno ove previsto.
Al fine di favorire lintegrazione
dei lavoratori stranieri, si è, altresì, previsto che i compensi
percepiti nellambito del lavoro accessorio rilevino nel calcolo del
reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Infine, si dispone ladeguamento
delle aliquote dei contributi previdenziali rispetto a quelle previste
per gli iscritti alla Gestione separata dellINPS, da rideterminare
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Larticolo 12 («Tirocini
formativi»), nel rispetto della competenza legislativa regionale,
delega il Governo ad introdurre un quadro normativo più razionale
ed efficiente dei tirocini formativi, secondo i seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b)
previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso
distorto dellistituto, anche attraverso la puntuale individuazione
delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
c)
individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti
conseguenti alla loro assenza, anche attraverso la previsione di sanzioni
amministrative, in misura variabile da mille a seimila euro, in conformità
alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d)
previsione di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il
riconoscimento di una indennità, anche in forma forfetaria, in relazione
alla prestazione svolta.
Il Capo III ridisegna la disciplina vigente in tema di flessibilità in uscita, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, nonché il pertinente regime di garanzie del lavoratore.
Nello specifico, la Sezione I («Disposizioni
in materia di licenziamenti individuali») opera un importante
intervento sul regime dei licenziamenti individuali, ed in particolare
sullarticolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970
n. 300), volto ad adeguare tale regime alle esigenze dettate
dal mutato contesto di riferimento.
La Sezione II («Disposizioni
in materia di licenziamenti collettivi»), poi, reca alcune modifiche
alla disciplina dei licenziamenti collettivi, di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, finalizzate, principalmente, ad armonizzare tale
disciplina con le innovazioni introdotte dalla Sezione I in materia di
licenziamenti individuali.
La Sezione III («Rito speciale
per le controversie in tema di licenziamenti»), infine, introduce
un rito specificamente dedicato alle controversie giudiziali aventi ad
oggetto limpugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi di cui allarticolo
18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge
di riforma, finalizzato alla riduzione dei tempi del processo per quanto
attiene a tali controversie e contraddistinto da caratteristiche di celerità
e di snellezza. Qui di seguito si esaminerà il contenuto dei singoli
articoli che compongono il Capo III.
Larticolo 13 («Modifiche
alla legge 15 luglio 1966, n. 604») reca alcune modifiche
alla disciplina in materia di licenziamenti individuali, di cui alla legge
n. 604 del 1966.
In particolare, il comma 1, modificando
larticolo 2, comma 2, della legge citata, prevede che la comunicazione
del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno
determinato. Viene soppressa, così, la facoltà del datore
di lavoro di intimare il licenziamento individuale senza lindicazione
dei motivi, consentita dal testo attualmente in vigore del citato articolo
2, comma 2, che prevede, in tale ipotesi, lobbligo del datore di
lavoro di comunicare i motivi su richiesta del lavoratore, con i termini
e le modalità previsti dalla norma.
Il comma 2, modificando larticolo
6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, riduce da 270
giorni a 180 giorni il termine entro il quale deve essere depositato il
ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro
o deve essere comunicata alla controparte la richiesta del tentativo di
conciliazione o arbitrato, a seguito dellimpugnazione stragiudiziale
del licenziamento di cui allarticolo 6, primo comma, della legge
sopra citata.
Il comma 3 prevede che il termine
di cui al comma 2 si applichi in relazione ai licenziamenti intimati dopo
la data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 4, infine, sostituendo larticolo
7 della legge n. 604 del 1966, introduce una procedura di conciliazione
davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione
territoriale del lavoro, che il datore di lavoro, avente i requisiti dimensionali
previsti dal nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (i quali restano
immutati rispetto al testo attualmente in vigore di tale articolo), deve
obbligatoriamente esperire prima di intimare il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo, ossia il licenziamento determinato da ragioni inerenti
allattività produttiva, allorganizzazione del lavoro
e al regolare funzionamento di essa, ai sensi dellarticolo 3, seconda
parte, della legge n. 604 del 1966. È previsto che nel
corso della procedura le parti possano farsi assistere da rappresentanti
sindacali, avvocati o consulenti del lavoro.
Tale procedura,
contraddistinta da caratteristiche di snellezza e celerità, costituisce
condizione di procedibilità ai fini dellintimazione del licenziamento
sopra indicato. In caso di violazione della procedura in questione, il
licenziamento è inefficace, in base a quanto previsto dal nuovo
testo dellarticolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Larticolo 14 («Tutele
del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo») sostituisce
i commi dal primo al sesto dellarticolo 18 dello Statuto dei lavoratori,
modificando il regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali illegittimi.
Si deve osservare, anzitutto, che
rimane immutato il campo di applicazione dellarticolo 18, il quale
comprende i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che occupano
più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nellambito
comunale, o più di 60 nellambito nazionale. Ciò comporta
che il regime applicabile ai licenziamenti illegittimi intimati dalle piccole
imprese continua ad essere fissato dallarticolo 8 della legge n. 604
del 1966.
Ciò premesso, il nuovo testo
dellarticolo 18 contempla, sostanzialmente, tre regimi sanzionatori
dei licenziamenti illegittimi, a seconda che il giudice accerti:
a) la natura discriminatoria o il motivo illecito determinante del licenziamento;
b)
linesistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa
addotti dal datore di lavoro (licenziamenti cosiddetti soggettivi o disciplinari);
c)
linesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore
di lavoro (licenziamenti cosiddetti oggettivi o economici).
Per i licenziamenti discriminatori, le conseguenze sanzionatorie rimangono quelle previste dal testo dellarticolo 18 attualmente in vigore: il datore di lavoro, infatti, imprenditore o non imprenditore, è condannato, qualunque sia il numero dei dipendenti occupati dal medesimo, a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a risarcire al medesimo i danni subiti (con un minimo di 5 mensilità di retribuzione), stabilendo a tal fine unindennità commisurata allultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello delleffettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Resta ferma inoltre, la facoltà
del lavoratore di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della
reintegrazione, il pagamento di unindennità pari a 15 mensilità
di retribuzione. Tale richiesta determina la risoluzione del rapporto di
lavoro.
Il medesimo regime si applica per
i licenziamenti intimati in violazione dei divieti posti a tutela della
maternità e della paternità dal decreto legislativo n. 151
del 2001, nonché in concomitanza del matrimonio, per motivo illecito
ai sensi dellarticolo 1345 del codice civile ed in altri casi di
nullità previsti dalla legge.
La medesima tutela, infine, si applica
anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in
forma orale.
Per i licenziamenti soggettivi o disciplinari,
il regime sanzionatorio presenta una ulteriore suddivisione interna.
Il giudice, infatti, nellipotesi
in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo
o della giusta causa, per insussistenza dei fatti contestati, ovvero perché
il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa
sulla base delle tipizzazioni (operate dalla legge, dai contratti collettivi
ovvero dai codici disciplinari applicabili), annulla il licenziamento e
condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente ed al risarcimento
dei danni subiti, stabilendo a tal fine unindennità commisurata
allultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento
sino a quello delleffettiva reintegrazione, entro un massimo di
12 mensilità di retribuzione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito,
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività
lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con
diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
Il datore di lavoro viene, altresì,
condannato al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati
degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per
omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale
contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata
nel rapporto di lavoro risolto dallilleggittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività
lavorative. In questa ipotesi, infine il lavoratore mantiene la facoltà
di scegliere, in luogo della reintegrazione, unindennità sostitutiva
pari a 15 mensilità.
Invece, nelle altre ipotesi, meno
gravi, in cui venga accertata lillegittimità del licenziamento
disciplinare, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto
dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro non alla reintegrazione,
bensì al pagamento di unindennità risarcitoria che
può essere modulata dal giudice tra 12 e 24 mensilità della
retribuzione, in relazione allanzianità del lavoratore e tenuto
conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dellattività
economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere
di specifica motivazione a tale riguardo.
Il regime della tutela obbligatoria,
da ultimo descritto, vale anche per le ipotesi di licenziamento carente
del requisito della motivazione o che sia stato intimato a seguito della
violazione della procedura disciplinare, oppure della violazione della
procedura di comunicazione preventiva introdotta dallarticolo 13
del disegno di legge con riferimento al licenziamento per giustificato
motivo oggettivo. Tuttavia, in questi casi, se laccertamento del
giudice si limita alla rilevazione del vizio di forma o di procedura, esso
comporta lattribuzione al dipendente di unindennità
compresa fra 6 e 12 mensilità della retribuzione; e ciò,
a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti
che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento,
nel qual caso applica le tutele di cui ai commi quarto, quinto e sesto
dellarticolo in esame.
Per i licenziameti oggettivi o economici,
il regime sanzionatorio presenta la medesima suddivisione interna che contraddistingue
i licenziamenti soggettivi o disciplinari.
Il giudice, infatti, condanna il datore
di lavoro alla reintegrazione del lavoratore con le medesime conseguenze
sopra descritte con riferimento ai casi più gravi di illegittimità
del licenziamento disciplinare nellipotesi in cui accerti
linfondatezza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo, consistente nellinidoneità
fisica o psichica del lavoratore, ovvero accerti che il licenziamento è
stato intimato prima della scadenza del periodo cosiddetto di comporto
a causa della malattia o infortunio in cui versa il lavoratore; e può
altresì applicare la predetta disciplina nellipotesi in cui
accerti la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo.
Nelle altre ipotesi in cui il giudice
accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo,
dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento,
disponendo il pagamento in favore del lavoratore, di unindennità
risarcitoria onnicomprensiva, che può essere modulata tra 12 e 24
mensilità di retribuzione, tenuto conto delle valutazioni operate
secondo i criteri già innanzi descritti.
Qualora, nel corso del giudizio, sulla
base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato
da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative
tutele previste dal presente articolo.
Per i licenziamenti economici è
previsto, altresì, che lintimazione del licenziamento sia
preceduta da una procedura di comunicazione preventiva alla Direzione territoriale
del lavoro, come si è detto sub articolo 13.
Il comma 2 dellarticolo in esame,
inoltre, modificando la legge n. 183 del 2010 (cosiddetto Collegato
lavoro), precisa che linosservanza, da parte del giudice, delle
disposizioni in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni
tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro,
costituisce motivo di impugnazione della sentenza per violazione di norme
di diritto.
Larticolo 15 («Modifiche
alla legge 23 luglio 1991, n. 223») è volto
a novellare la legge n. 223 del 1991, apportando modifiche le
quali possono suddividersi, sostanzialmente, in due tipologie.
Una prima tipologia di modifiche attiene,
infatti, alla procedura sindacale che deve seguire il datore di lavoro
il quale intenda intimare licenziamenti collettivi ai sensi della legge
sopra citata.
Nello specifico, viene previsto che
la comunicazione dellelenco dei lavoratori collocati in mobilità,
che limpresa deve effettuare nei confronti di determinati soggetti
pubblici, avvenga non contestualmente (come prevede, attualmente, larticolo
4, comma 9, della legge n. 223 del 1991), bensì entro
sette giorni dalla comunicazione dei recessi a ciascuno dei lavoratori
interessati.
Viene precisato, inoltre (mediante
linserimento di un periodo aggiuntivo allarticolo 4, comma
12, della legge citata), che gli eventuali vizi della comunicazione preventiva
alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni
di categoria con la quale inizia la procedura di licenziamento collettivo
in esame possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nellambito
di un accordo sindacale concluso nel corso della medesima procedura.
Una seconda tipologia di modifiche
concerne larticolo 5, comma 3, della legge n. 223 del
1991 ed è finalizzata ad adeguare le conseguenze sanzionatorie dei
licenziamenti illegittimi o inefficaci intimati ai singoli lavoratori
allesito della procedura di licenziamento collettivo al nuovo
testo dellarticolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introdotto dal
disegno di legge in esame.
Vengono contemplate, a tale riguardo,
più ipotesi. Qualora il recesso sia intimato senza losservanza
della forma scritta si applica il regime sanzionatorio di cui al primo
comma del rinnovellato articolo 18, consistente nella tutela reale. Qualora,
poi, il recesso sia intimato senza il rispetto della procedura sindacale
prevista dallarticolo 4 della legge n. 223 del 1991, si applica
la tutela prevista per i licenziamenti economici dal nuovo testo dellarticolo
18, settimo comma, dello Statuto dei lavoratori. Qualora, infine, il recesso
sia intimato violando i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in
mobilità, come elencati dallarticolo 5 della legge n. 223
del 1991, si applica la tutela reale prevista per i casi più gravi
di licenziamenti disciplinari illegittimi dal nuovo testo dellarticolo
18, quarto comma, dello Statuto dei lavoratori.
Viene previsto, inoltre, che in tali
ipotesi, ai fini dellimpugnazione dei recessi, trovino applicazione
le disposizioni di cui allarticolo 6 della legge n. 604
del 1966 (il quale, nel testo da ultimo modificato dalla legge 4 novembre
2010, n. 183, prevede che il licenziamento debba essere impugnato
con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a manifestare
la volontà del lavoratore, entro 60 giorni dalla sua comunicazione
per iscritto, e che nei successivi 270 giorni ora 180 giorni, in
forza dellarticolo 13 del presente disegno di legge debba
essere depositato il ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione
di giudice del lavoro o debba essere comunicata alla controparte la richiesta
del tentativo di conciliazione).
La sezione III disciplina il rito
speciale applicabile alla controversie in tema di licenziamenti.
Larticolo 16 («Ambito
di applicazione») introduce un rito speciale applicabile alle
controversie aventi ad oggetto limpugnativa dei licenziamenti nelle
ipotesi regolate dal nuovo testo dellarticolo 18 dello Statuto dei
lavoratori, anche quando debbano essere risolte questioni relative alla
qualificazione del rapporto di lavoro.
Si tratta di un rito particolarmente
snello che, prevedendo leliminazione delle formalità non essenziali
allinstaurazione di un pieno contraddittorio, consente di ottenere
una tutela rapida ed efficace.
Il rito di primo grado è suddiviso
in due fasi: una prima fase necessaria, di natura urgente, nella quale
il giudice, con ordinanza, accoglie o rigetta la domanda del lavoratore;
ed una seconda fase, a carattere eventuale, che consegue allopposizione
proposta avverso lordinanza di accoglimento o di rigetto sopra citata
e che è assimilabile al giudizio di merito di primo grado davanti
al giudice del lavoro.
Nello specifico, larticolo 17
del disegno di legge, («Tutela urgente») che disciplina
la prima fase del nuovo rito innanzi richiamato, stabilisce che ludienza
di comparizione deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito
del ricorso e che il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità
non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti
o disposti dufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva,
allaccoglimento o al rigetto della domanda.
Larticolo 18 («Opposizione»)
del disegno di legge, che disciplina la seconda fase del nuovo rito, stabilisce
che lopposizione allordinanza deve essere proposta entro trenta
giorni dalla notificazione di tale provvedimento, o dalla comunicazione
se anteriore, e che durante ludienza il giudice, sentite le parti,
ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede
nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili
e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti dufficio,
ai sensi dallarticolo 421 del codice di procedura civile, e provvede
con sentenza allaccoglimento o al rigetto della domanda.
Larticolo 19 («Reclamo
e ricorso per cassazione») del disegno di legge, inoltre, disciplina
il reclamo alla Corte dappello avverso la sentenza emessa ai sensi
dellarticolo 18, nonché il ricorso per cassazione.
Per quanto concerne il reclamo, si
prevede che la Corte dappello, sentite le parti, ed omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede
con sentenza allaccoglimento o al rigetto della domanda. La
sentenza, inoltre, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria
entro dieci giorni dalludienza di discussione.
Per quanto attiene al ricorso per
cassazione, viene stabilito che la Suprema Corte fissa ludienza di
discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.
Sia nel caso del reclamo che nel caso
del ricorso per cassazione, inoltre, viene precisato che i termini per
limpugnazione (rispettivamente, di 30 e 60 giorni) decorrono dalla
comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, e
che solo in caso di mancata comunicazione o notificazione della sentenza
si applica il termine di decadenza di sei mesi per proporre limpugnazione,
di cui allarticolo 327 del codice di procedura civile.
In base allarticolo 20 («Priorità
nella trattazione delle controversie») del disegno di legge, inoltre,
alla trattazione di tutte le controversie della Sezione III, sopra descritte,
devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.
Larticolo 21 («Disciplina
transitoria») del disegno di legge, infine, prevede che il nuovo
rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti si applichi
alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore
della legge.
Il Capo IV del disegno di legge reca
un articolato complesso di disposizioni in materia di ammortizzatori sociali,
tutele in sostanza di rapporto di lavoro e di protezione dei lavoratori
anziani. Lintervento realizza una riforma strategica da lungo tempo
attesa, nella direzione di estendere le tutele in caso di disoccupazione
in chiave «universalistica».
La Sezione 1 reca una complessiva
revisione del sistema degli ammortizzatori sociali.
A tal fine, larticolo 22 («Assicurazione
sociale per limpiego (ASpI) ambito di applicazione»)
istituisce presso lINPS, a decorrere dal 1º gennaio 2013, lAssicurazione
Sociale per lImpiego (ASpI), con il compito di fornire ai lavoratori,
in caso di disoccupazione involontaria, una indennità mensile in
relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi successivamente
a tale data. Lambito di applicazione della nuova forma di sostegno
viene esteso agli apprendisti e ai soci lavoratori di cooperativa che abbiano
stabilito, in ragione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in
forma subordinata. Restano esclusi dalla nuova assicurazione i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, di cui allarticolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato. Lultimo comma dellarticolo
22 stabilisce, infine, che le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo
IV non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli a tempo
determinato o indeterminato.
Larticolo 23 («Requisiti»)
individua i requisiti di accesso alla nuova indennità introdotta
ai sensi dellarticolo 22. In particolare si richiede che il lavoratore
si trovi in stato di disoccupazione involontaria ai sensi dellarticolo
1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 181
del 2000 e che possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno
un anno di contribuzione nel biennio precedente linizio del periodo
di disoccupazione.
Larticolo 24 («Importo
dellindennità e contribuzione figurativa») individua
la misura della nuova indennità (ASpI) riconosciuta in caso di disoccupazione
involontaria. In tal senso, viene rapportata alla retribuzione globale
lorda percepita nellultimo biennio, comprensiva degli elementi continuativi
e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. Tale importo viene
dapprima suddiviso per il numero di settimane di contribuzione e poi moltiplicato
per il coefficiente 4,33. In ogni caso la nuova indennità mensile
risulta essere pari al 75 per cento della retribuzione mensile nei casi
in cui questultima non superi, nel 2013, limporto mensile di
1.180 euro (annualmente rivalutato sulla base dellindice ISTAT dei
prezzi al consumo); lo stesso articolo stabilisce che qualora la retribuzione
mensile sia superiore al predetto importo, lindennità verrà
determinata aggiungendo al 75 per cento dellimporto di euro 1.180
una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile
e il predetto importo. Allimporto determinato secondo le modalità
innanzi indicate, viene applicata una riduzione nella misura del 15 per
cento dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15 per cento
dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Lultimo comma dellarticolo
24 stabilisce che per i periodi di fruizione della nuova indennità
vengono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari
alla media delle retribuzioni dellultimo biennio. La contribuzione
figurativa è utile ai fini del diritto e della misura dei trattamenti
pensionistici.
Larticolo 25 («Durata»)
fissa la durata della nuova ASpI in relazione alletà dei lavoratori
interessati da nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi
a decorrere dal 1º gennaio 2016. In tal senso, la disposizione in
esame distingue i lavoratori di età inferiore a 55 anni, ai quali
lindennità di cui allarticolo 22 viene corrisposta per
un periodo massimo di 12 mesi (detratti i periodi di indennità eventualmente
fruiti, anche di breve durata), da quelli di età pari o superiore
ai 55 anni, ai quali lindennità viene corrisposta per un periodo
massimo di 18 mesi (nel limite delle settimane di contribuzione negli ultimi
due anni).
Larticolo 26 («Procedura»)
disciplina la procedura per la erogazione della nuova indennità
(ASpI), prevedendo che essa spetti dallottavo giorno successivo alla
data di cessazione dellultimo rapporto di lavoro, ovvero dal giorno
successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda. A
tal fine il lavoratore interessato è tenuto a presentare, a pena
di decadenza ed esclusivamente in via telematica, apposita istanza allINPS
entro sessanta giorni dalla data in cui si acquista il diritto al trattamento.
Ovviamente la erogazione dellindennità richiede il permanere
della condizione di disoccupazione.
Le conseguenze derivanti da una situazione
di nuova occupazione sono disciplinate dallarticolo 27 («Nuova
occupazione»). Esso prevede infatti che, in caso di nuova occupazione
con contratto di lavoro subordinato, lindennità di cui allarticolo
22, fruita dal lavoratore interessato, viene sospesa dufficio fino
ad un massimo di sei mesi. Nel caso in cui il periodo di sospensione sia
inferiore a sei mesi, lindennità riprende a decorrere dal
momento della sospensione. Viene inoltre previsto che in caso di sospensione
i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono
essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno (ASpI e
mini-ASpI). Lo stesso articolo 27 introduce unapposita disciplina
per i casi di svolgimento di attività autonoma da parte del soggetto
beneficiario dellindennità. In tal caso, qualora da tale attività
derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione
dello stato di disoccupazione, lINPS provvede a ridurre lindennità
per un importo pari all80 per cento del reddito che il lavoratore
prevede di percepire dalla nuova attività lavorativa in forma autonoma.
Larticolo 28 («Assicurazione
sociale per limpiego. Trattamenti brevi (mini-ASpI)») disciplina
la nuova Assicurazione Sociale per lImpiego espressamente destinata
ad assicurare trattamenti (mini-ASpI). In tal senso si prevede che a decorrere
dal 1º gennaio 2013, ai lavoratori che non possano far valere i requisiti
ordinari di cui allarticolo 22 della presente legge, può essere
concessa, in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività
lavorativa negli ultimi dodici mesi, una indennità di importo pari
a quello previsto dal precedente articolo 24. La mini-ASpI viene calcolata
in maniera analoga a quella prevista per lASpI. Tale indennità
viene corrisposta (mensilmente) per un numero di settimane pari alla metà
delle settimane di contribuzione che si possono far valere nellultimo
anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti. In caso
di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, la mini-ASpI
viene sospesa dufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie
effettuate dal datore di lavoro, fino ad un massimo di cinque giorni. Al
termine del periodo di sospensione lindennità riprende a decorrere
dal periodo in cui era stata interrotta.
Larticolo 29 («Contribuzione
di finanziamento») disciplina le modalità di contribuzione
per il nuovo sistema di indennità, in sostituzione delle aliquote
oggi a carico dei datori di lavoro. In questa prospettiva, si prevede di
estendere la contribuzione a tutti i lavoratori che rientrino nellambito
di applicazione della nuova indennità, nella seguente misura: unaliquota
pari a 1,31 per cento per i lavoratori a tempo indeterminato (sarà
mantenuta lattuale aliquota di copertura dellassicurazione
contro la disoccupazione involontaria); unaliquota aggiuntiva del
1,4 per cento per i lavoratori non a tempo indeterminato.
Laliquota aggiuntiva non si
applicherà: ai lavoratori assunti a termine in sostituzione
di altri lavoratori; ai lavoratori stagionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché a quelli
qualificati come stagionali da contratti o accordi collettivi stipulati
entro il 31 marzo 2012; agli apprendisti; ai lavoratori dipendenti della
pubblica amministrazione di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Vengono inoltre stabilite modalità
di restituzione del contributo addizionale al datore di lavoro in caso
di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
Viene inoltre previsto un contributo
di licenziamento da versare allINPS allatto del licenziamento
(solo per rapporti a tempo indeterminato), pari a 0,5 mensilità
di indennità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale
negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine). Tale contributo
si applica anche agli apprendisti nei casi diversi da dimissioni. A decorrere
dal 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la
eccedenza di personale non abbia formato oggetto di accordi sindacali,
il contributo di cui al comma 7 del presente articolo è versato
in misura pari al triplo di quanto previsto al medesimo comma 7.
Infine, con riferimento ai lavoratori
in somministrazione a tempo determinato, si prevede che laliquota
aggiuntiva dell1,4 per cento sia compensata da una riduzione di pari
importo dellaliquota di cui allarticolo 12, comma 1, del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
Larticolo 30 («Decadenza»)
stabilisce che il soggetto decade dalla fruizione del beneficio in caso
di perdita dello stato di disoccupazione ovvero in caso di avvio di unattività
di lavoro in forma autonoma senza che venga effettuata la necessaria comunicazione
allINPS in relazione ai redditi che si prevede di percepire. Il beneficiario
è tenuto a restituire lindennità eventualmente percepita
in assenza dei requisiti di legge.
Larticolo 31 («Contenzioso»)
reca disposizioni in materia di contenzioso e apporta modifiche allarticolo
46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Larticolo 32 («Disposizioni
transitorie relative alla durata») disciplina la fase transitoria
che dovrà progressivamente mettere a regime la nuova ASpI, per i
nuovi eventi di disoccupazione involontaria determinatisi a decorrere dal
1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015. In particolare, vengono
stabilite le prestazioni (quantificate in mesi) erogate ai soggetti interessati
dagli eventi di disoccupazione in relazione alla loro età anagrafica,
prevedendo che la durata di tali trattamenti aumenti in misura proporzionale
alletà dei beneficiari (distinguendo tra soggetti la cui età
anagrafica sia inferiore a 50 anni; sia pari o superiore a 50 anni ma inferiore
a 55 anni; infine, sia pari o superiore a 55 anni).
Larticolo 33 («Disposizioni
transitorie relative allindennità di mobilità ed alle
indennità speciali di disoccupazione in edilizia») disciplina
il regime transitorio applicabile ai lavoratori collocati in mobilità,
in relazione al periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. In
particolare viene definita la durata massima decrescente del trattamento
di mobilità da attribuire ai lavoratori collocati in mobilità
per ciascuno degli anni 2013/2016, rapportando la durata del trattamento
medesimo alletà dei lavoratori interessati. In tal senso viene
stabilita in dodici mesi la durata minima attribuibile ai lavoratori più
giovani, e in quarantotto mesi la durata massima decrescente attribuibile
ai lavoratori più anziani.
Con larticolo 34 («Addizionale
sui diritti dimbarco») viene stabilito che le maggiori somme
di cui allarticolo 6-quater, comma 3, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, relative allincremento delladdizionale
comunale, sono riversate fino al 31 dicembre 2015 alla gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno dellINPS, a parziale copertura dei maggiori
oneri derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali operata dal
disegno di legge in questione. Il comma 3 prevede che i soggetti tenuti
alla riscossione (in pratica i gestori dei servizi aeroportuali) hanno
anche lobbligo di dare mensilmente comunicazione allINPS delle
somme riscosse e di riversarle allIstituto. Questultimo provvede
allaccertamento di eventuali inadempienze e alla irrogazione delle
conseguenti sanzioni.
Larticolo 35 («Indennità
una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati»)
è volto a rafforzare il meccanismo di protezione una tantum in
favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in quanto esclusi dallambito
di applicazione dellASpI. In tal senso, per poter risultare destinatari
dellindennità, i collaboratori dovranno soddisfare congiuntamente
le seguenti quattro condizioni: aver operato, nellanno precedente,
in regime di monocommittenza; aver conseguito, nellanno precedente,
un reddito complessivo valido ai fini fiscali non superiore a 20.000 euro;
che risulti accreditato, con riguardo allanno di riferimento, presso
la Gestione separata dellINPS almeno un numero di mensilità
non inferiore ad uno; aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto
di almeno due mesi nellanno precedente; che risultino accreditate
nellanno precedente almeno quattro mensilità presso la medesima
Gestione separata dellINPS. I commi 2 e 3 stabiliscono la misura
dellindennità corrisposta al collaboratore e le modalità
di liquidazione in relazione allimporto da corrispondere.
Larticolo 36 («Aumento
contributivo lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui allarticolo
2, comma 26, della legge n. 335 del 1995») dispone in maniera
progressiva laumento contributivo per i lavoratori iscritti alla
Gestione separata dellINPS, fino a raggiungere laliquota del
33 per cento a decorrere dallanno 2018; a tal fine viene modificato
il comma 79 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Larticolo 37 («Gestione
della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali»)
introduce la possibilità di disporre, per gli anni 2013-2016, la
concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti
di integrazione salariale e di mobilità che consentano una graduale
transizione verso il nuovo sistema di ammortizzatori sociali introdotto
con la legge di riforma. Tali interventi possono essere disposti con appositi
provvedimenti adottati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sulla base
di specifici accordi governativi, per periodi non superiori a dodici mesi.
Tali trattamenti possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie
a tal fine destinate nellambito del Fondo sociale per occupazione
e formazione. Il comma 3 prevede la possibilità di prorogare i trattamenti
di integrazione salariale e di mobilità per ulteriori periodi non
superiori a dodici mesi. In caso di proroghe i medesimi trattamenti sono
ridotti in misura crescente: del 10 per cento in caso di prima proroga,
del 30 per cento in caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso
di proroghe successive. Con cadenza bimestrale, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali invia al Ministero delleconomia e delle
finanze una relazione sullandamento degli impegni delle relative
risorse finanziarie.
Larticolo 38 («Aliquota
di finanziamento e di computo della gestione autonoma coltivatori diretti,
mezzadri e coloni») stabilisce lapplicazione, a decorrere
dal 1º gennaio 2013, dellaliquota di finanziamento e di computo
per i lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri
e coloni.
Larticolo 39 («Abrogazioni»)
individua le disposizioni da abrogare a seguito della introduzione, nella
Sezione I del Capo IV della legge, della nuova disciplina degli ammortizzatori
sociali.
La Sezione II («Tutele in
costanza di rapporto di lavoro») ha lo scopo di estendere le tutele
in costanza di rapporto di lavoro anche ai settori oggi non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale straordinaria.
A tal fine, larticolo 40 («Estensione
della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria a particolari
settori») espressamente estende le disposizioni in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale (con i relativi obblighi
contributivi) alle seguenti categorie di imprese: esercenti attività
commerciali con più di cinquanta dipendenti; agenzie di viaggio
e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta
dipendenti; imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale a prescindere dal
numero di dipendenti.
Larticolo 41 («Indennità
di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale»)
stabilisce, a regime, il riconoscimento dellindennità per
le giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori impiegati
dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali.
Lindennità è riconosciuta per un numero di giornate
di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo
di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie,
malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. LINPS eroga
i trattamenti previa acquisizione di appositi elenchi predisposti dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base degli accertamenti effettuati
in sede locale. Il comma 2 dellarticolo 41 introduce lobbligo,
per le società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali,
di versare una contribuzione in misura pari a quella prevista per la Cassa
integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
Attraverso le disposizioni dellarticolo
42 («Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali»)
si intende introdurre un sistema volto ad assicurare le tutele in costanza
di rapporto di lavoro anche ai settori non coperti dalla normativa in materia
di integrazione salariale straordinaria, nel rispetto delle specificità
settoriali. A tal fine si prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge, nellambito di accordi e contratti collettivi
sia prevista la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali,
allo scopo di assicurare ai lavoratori dei settori non coperti dalle tutele
di legge forme di sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione
dellattività lavorativa per le cause già previste per
la Cassa integrazione guadagni (CIG) o per la CIGS. La istituzione e regolamentazione
dei fondi avviene, presso lINPS, mediante decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze. Tali decreti stabiliscono lambito di applicazione
di ciascun fondo, in relazione al settore di attività e alla natura
giuridica dei datori di lavoro anche in relazione alla loro classe di ampiezza.
Il comma 5 prevede che tali fondi non possiedono personalità giuridica
e costituiscono gestioni dellINPS.
Listituzione dei fondi è
obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia
di integrazione salariale per le imprese che occupano mediamente più
di quindici dipendenti. Il comma 8 prevede che i fondi di cui allarticolo
in esame possono avere, in maniera aggiuntiva, anche le seguenti finalità:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto allassicurazione sociale per limpiego;
b)
prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti
nel quadro dei processi di agevolazione allesodo, a lavoratori che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
nei successivi cinque anni;
c)
contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o comunitari.
Larticolo 43 («Fondo di solidarietà residuale per lintegrazione salariale») disciplina i casi in cui non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, contratti o accordi collettivi volti a prevedere la attivazione dei fondi di solidarietà. In tal caso, in via suppletiva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, si provvede alla istituzione di un fondo di solidarietà residuale a carico dei datori di lavoro identificati. Il comma 2 rimanda allarticolo 46 della presente legge per quanto attiene alle prestazioni garantite dal fondo di solidarietà residuale.
Larticolo 44 («Contributi
di finanziamento») individua i criteri per ripartire i contributi
di finanziamento dei fondi di cui agli articoli 42 e 43. In particolare
viene prevista la contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura
di 2/3 e a carico dei lavoratori nella misura di 1/3. In caso di prestazioni
a carico del fondo di trattamenti di integrazione salariale ai sensi dellarticolo
46, commi 1 e 2, è previsto che il datore di lavoro versi un contributo
addizionale da calcolarsi in relazione alla misura delle prestazioni erogate
dal fondo.
Larticolo 45 («Risorse
finanziarie») detta la disciplina finanziaria dei fondi, prevedendo
in particolare: lobbligo di bilancio in pareggio; la impossibilità
di erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziarie;
lobbligo di presentare bilanci di previsione a 8 anni basati sullo
scenario macroeconomico definito dal Ministero delleconomia e delle
finanze.
Viene inoltre prevista la possibilità
di apportare modifiche al regolamento del fondo in relazione allimporto
delle prestazioni o alla misura dellaliquota, anche in corso danno,
con decreto direttoriale dei ministeri del lavoro e delle politiche sociali
e delleconomia e delle finanze sulla base di una proposta del comitato
amministratore.
Il comma 5, infine, prevede che, in
caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di
far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, i ministeri
vigilanti possono adeguare laliquota contributiva anche in mancanza
di proposta del comitato amministratore, ovvero in caso si riscontrino
inadempienze di questultimo.
Le tipologie di prestazioni erogate
dai fondi di solidarietà sono espressamente indicate dallarticolo
46 («Prestazioni»). Esse possono consistere, in primo
luogo, in un assegno ordinario di importo pari alla integrazione salariale,
di durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili nellambito
di un biennio (mobile), in relazione alle causali previste dalla normativa
in materia di CIG e CIGS. Il comma 2 indica le ulteriori tipologie di prestazione
che possono essere erogate dai fondi: prestazioni integrative (per importi
o durate) rispetto allASpI; assegni straordinari di sostegno al reddito
in favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento
nei successivi cinque anni, interessati da processi di agevolazione allesodo.
Larticolo 47 («Gestione
dei fondi») disciplina le modalità di gestione dei fondi
di solidarietà istituiti ai sensi dellarticolo 42 della legge,
cui provvede un comitato amministratore per ciascun fondo.
A tal fine il comitato esercita i
seguenti compiti: predispone i bilanci annuali della gestione (preventivo
e consuntivo) sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo
e vigilanza dellINPS; delibera sui bilanci tecnici relativi alla
gestione stessa; delibera in ordine alla concessione degli interventi e
dei trattamenti nonché in ordine ad ogni altro atto connesso alla
gestione; formula proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
vigila sullaffluenza dei contributi, sullammissione agli interventi
e sullerogazione dei trattamenti, nonché sullandamento
della gestione; decide in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza; assolve, infine, ad ogni altro compito ad esso demandato
da leggi o regolamenti. Il comma 2 regola la composizione del comitato,
prevedendo che sia composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori che abbiano stipulato laccordo
o il contratto collettivo, con laggiunta di due rappresentanti (con
qualifica di dirigente) dei ministeri del lavoro e delle politiche sociali
e delleconomia e delle finanze.
Il comitato è nominato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica
per quattro anni ovvero per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
Il comitato elegge tra i suoi membri il presidente, il cui voto prevale
in caso di parità nelle votazioni espresse per ladozione delle
deliberazioni del comitato stesso.
Gli ultimi due commi disciplinano
la partecipazione al comitato da parte del collegio sindacale dellINPS
e del direttore generale dellIstituto, nonché le modalità
attraverso cui possono essere sospese o annullate le decisioni adottate
dal comitato amministratore.
Larticolo 48 («Riconversione
dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dellarticolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662») detta la
disciplina generale cui attenersi per operare la riconversione dei fondi
di solidarietà già istituiti ai sensi dellarticolo
2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, sulla base di accordi e
contratti collettivi da stipularsi entro il 30 giugno 2013.
Gli articoli 49 e 50 (rispettivamente
in tema di «Riconversione del fondo di solidarietà di cui
allarticolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, con legge 3 dicembre 2004, n. 291»
e di «Riconversione del fondo di solidarietà di cui allarticolo
59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449») regolano
le modalità attraverso cui opera la riconversione dei fondi di solidarietà
già istituiti, rispettivamente, per il settore del trasporto aereo
e del sistema aeroportuale (articolo 49) e per il settore del trasporto
ferroviario (articolo 50).
Larticolo 51 («Abrogazioni»)
indica le disposizioni abrogate a seguito della introduzione della nuova
disciplina di cui alla Sezione II del Capo IV, che definisce un nuovo quadro
di tutele per i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro.
La Sezione III («Interventi
in favore dei lavoratori anziani e incentivi alloccupazione»)
introduce un sistema volto a sostenere processi di esodo dei lavoratori
cosiddetti anziani, con costi a carico dei datori di lavoro.
In questa prospettiva, larticolo
52 («Interventi in favore dei lavoratori anziani») contempla
la possibilità che appositi accordi tra datori di lavoro che impiegano
mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale, possono prevedere a carico del datore
di lavoro la erogazione di una prestazione (di importo pari alla pensione
che spetterebbe a legislazione vigente) in favore dei lavoratori in possesso
di maggiore anzianità al fine di incentivarne lesodo. In tale
ipotesi, il datore di lavoro è inoltre tenuto a corrispondere allINPS
la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento
dei lavoratori interessati. Questi ultimi possono essere coinvolti nel
programma di incentivazione allesodo qualora raggiungano i requisiti
minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 4 anni successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro. Per attribuire efficacia allaccordo,
il datore di lavoro deve presentare apposita domanda allINPS, accompagnata
da una fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti. Successivamente
allaccettazione dellaccordo (che sarà validato dallINPS
in ordine ai requisiti del lavoratore e del datore di lavoro) il datore
di lavoro è tenuto a versare mensilmente allINPS la provvista
per la prestazione e per la contribuzione figurativa. Il pagamento della
prestazione al lavoratore è eseguito dallINPS secondo le modalità
già previste per le pensioni; lIstituto provvede altresì
allaccredito della contribuzione figurativa.
Larticolo 53 («Incentivi
alloccupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate»)
prevede che in relazione ad assunzioni effettuate a decorrere dal 1º
gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato,
in somministrazione, che riguardino lavoratori di età non inferiore
a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, viene riconosciuta la riduzione
del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, per una
durata di 12 mesi. Nellipotesi in cui liniziale contratto di
assunzione sia trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga
fino a 18 mesi successivi la data di assunzione. Analogo prolungamento
è riconosciuto quando lassunzione sia fin dallinizio
effettuata a tempo indeterminato. Viene, altresì, previsto che le
agevolazioni in questione trovino applicazione, nel rispetto del regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione europea, del 6 agosto 2008, anche
in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di
un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni
ammissibili ai finanziamenti nellambito dei fondi strutturali comunitari
e nelle aree di cui allarticolo 2, punto 18), lettera e),
del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di
qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Larticolo 54 («Princìpi
generali concernenti gli incentivi alle assunzioni») stabilisce
principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni, anche al fine
di garantire una omogenea applicazione delle misure già previste
a legislazione vigente. In questa prospettiva sono definiti i seguenti
principi:
a) gli incentivi non spettano se lassunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto allassunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli
incentivi non spettano se il datore di lavoro o lutilizzatore con
contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse
ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui lassunzione
(o la trasformazione) o la somministrazione siano finalizzate allacquisizione
di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori
sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva;
c) gli
incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che,
al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con
questultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione
tale condizione si applica anche allutilizzatore. Viene inoltre previsto
che, al fine di determinare il diritto agli incentivi e la loro durata,
si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato lattività
in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
non si procede al cumulo per le prestazioni in somministrazione effettuate
dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se
fornite dalla medesima Agenzia, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti
di collegamento o controllo. Il comma 4 dispone che linoltro tardivo
delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti linstaurazione
e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la
perdita della parte dellincentivo relativa al periodo compreso tra
la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Gli interventi previsti dal Capo V
(«Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro»)
sono volti a favorire linclusione delle donne nel mercato del lavoro
e il sostegno alla genitorialità, attraverso lintroduzione
di misure che consentono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
e la condivisione dei compiti di cura dei figli.
A tal fine, larticolo 55 («Tutela
della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle
dimissioni in bianco») mira a contrastare il fenomeno delle dimissioni
in bianco, introducendo modalità semplificate rispetto a quelle
già previste dalla legge 17 ottobre 2007, n. 188. Tali nuove
modalità consentono di tutelare sia la libertà negoziale
del lavoratore, sia il legittimo affidamento del datore di lavoro derivante
dal comportamento del prestatore di lavoro. In particolare, al fine di
garantire la corrispondenza tra la dichiarazione di volontà del
lavoratore e lintento risolutorio, viene rafforzato il regime della
convalida, che diviene condizione sospensiva della risoluzione del rapporto
di lavoro. Inoltre, viene aumentato il periodo di tempo entro cui la convalida
può avvenire.
In alternativa alla convalida, viene
prevista la sottoscrizione di unapposita dichiarazione del lavoratore
o della lavoratrice apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui allarticolo
21 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Altre modalità semplificate
possono, altresì, essere individuate con decreto, non regolamentare,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ferma restando leventuale
rilevanza penale del fatto, viene previsto che in caso di abuso del foglio
in bianco da parte del datore di lavoro sia applicata una sanzione amministrativa,
conformemente alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Larticolo 56 («Sostegno
alla genitorialità») introduce, in via sperimentale per
gli anni 2013-2015, due istituti a sostegno della genitorialità:
1) il congedo parentale obbligatorio in favore del padre lavoratore, pari ad un periodo di tempo di tre giorni, anche continuativi, di astensione dal lavoro, da fruire nei cinque mesi dalla nascita del figlio;
2) il servizio
di baby-sitting in favore della mamma lavoratrice, attraverso la
corresponsione di vouchers, da utilizzare negli undici mesi successivi
al congedo obbligatorio ed in alternativa a quello facoltativo. Con decreto,
di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze,
da adottarsi nei 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinate le modalità esplicative di tali servizi.
Il Capo V reca («Ulteriori
disposizioni in materia di mercato del lavoro»).
Larticolo 57 («Efficace
attuazione del diritto al lavoro dei disabili») è volto
a favorire maggiormente linserimento e lintegrazione nel mondo
del lavoro delle persone con disabilità. A tal fine sono previsti
interventi che incidono sulla vigente normativa (legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»),
estendendone il campo di applicazione. In particolare, il primo comma prevede
linclusione nel numero di lavoratori utilizzato quale base per il
calcolo della quota di riserva per lassunzione dei disabili, di cui
allarticolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, di tutti i
lavoratori assunti con vincolo di subordinazione. Restano escluse le categorie
già individuate dal vigente articolo 4, comma 1, (ovvero i disabili
già in forza, i soci di cooperative di produzione e lavoro e i dirigenti),
i lavoratori con contratto di inserimento già esclusi dallapplicazione
dellarticolo 20 della legge n. 223 del 1991, i lavoratori occupati
con contratto di somministrazione presso lutilizzatore, anchessi
già non computati ai sensi dellarticolo 22, comma 5, del decreto
legislativo n. 276 del 2003, i lavoratori assunti per attività
da svolgersi allestero, i soggetti impegnati in lavori socialmente
utili assunti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al
programma di emersione.
Al fine di evitare labuso dellistituto
degli esoneri, totale o parziale che a legislazione vigente consente
ad alcuni datori di lavoro che operano in particolari settori o per le
speciali condizioni della loro attività e, nel caso delle attività
svolte dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici,
per determinate mansioni, lesclusione totale dallobbligo di
assunzione delle persone con disabilità o lesonero parziale
con occupazione dei disabili in misura ridotta si è ritenuto
di potenziare i controlli.
Ciò, da un lato, mediante la
previsione, al comma 2, in capo ai Centri per limpiego dellobbligo
di comunicazione alle competenti Direzioni territoriali del lavoro del
mancato rispetto delle quote di riserva o dei vincoli previsti dalla disposizione
in materia di esoneri, al fine di consentire lattivazione degli strumenti
di verifica ed eventualmente dei meccanismi sanzionatori. Dallaltro
lato, invece, il comma 3 ha previsto per le medesime finalità ladozione,
nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento
in questione, di un decreto di natura regolamentare che ridefinisca i procedimenti
relativi agli esoneri, in unottica di prevenzione dei possibili abusi,
anche attraverso il miglioramento dellefficacia dei controlli.
Larticolo 58 («Interventi
volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati») detta
disposizioni in materia di lavoratori stranieri, in funzione di favorire
il reinserimento nel mercato del lavoro degli immigrati che si trovano
già sul territorio nazionale.
La disposizione interviene modificando
larticolo 22, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dellimmigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, il quale prevede che «il lavoratore straniero
in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso
di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi».
Inoltre, la disciplina vigente prevede
che quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro nellambito
di licenziamenti collettivi, il Centro per limpiego competente procede,
in presenza delle condizioni richieste, alliscrizione dello straniero
nelle liste di mobilità, anche ai fini della corresponsione della
indennità di mobilità ove spettante, nei limiti del periodo
di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque per un
periodo non inferiore a sei mesi.
Tali disposizioni sono poste a tutela
del lavoratore straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno,
in quanto fissano un termine minimo (6 mesi, a prescindere dalla residua
validità del permesso di soggiorno) per la permanenza in Italia,
anche se lo straniero ha perso il lavoro o si è dimesso.
La modifica proposta mira a permettere
allo straniero di prolungare la sua permanenza nel territorio italiano
fino ad un anno, attraverso la concessione del rinnovo delloriginario
permesso di soggiorno (permesso di soggiorno per attesa occupazione) ovvero,
nel caso in cui percepisca un trattamento di sostegno al reddito, per tutta
la durata dello stesso, qualora sia superiore rispetto alla durata del
titolo di soggiorno.
Si stabilisce, inoltre, la possibilità
per il lavoratore di rimanere sul territorio dello Stato qualora dimostri
il possesso di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore
agli importi di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del
testo unico sullimmigrazione.
Il Capo VI reca disposizioni in materia
di politiche attive e servizi per limpiego.
Si interviene in un settore nevralgico,
al fine di rendere più dinamico ed inclusivo il mercato del lavoro.
In tal senso, si tiene conto delle prerogative di regioni ed enti locali,
con lobiettivo di assicurare il rispetto dei diversi livelli di governo
in unottica di leale e proficua collaborazione istituzionale e per
orientare il sistema verso risultati di performance.
Larticolo 59 («Modifiche
al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181»), nellottica
del rinnovamento delle politiche attive e del ruolo dei servizi per limpiego,
al fine di favorire lincontro tra lofferta di lavoro (nuova
o connessa a perdita del posto di lavoro) e la domanda, costituisce un
intervento di grande rilievo nellambito della governance del
sistema in quanto pone, in primis, standard nazionali di
riferimento. In particolare, interviene modificando larticolo 3 del
decreto legislativo n. 181 del 2000, che individuava indirizzi generali
per i centri per limpiego ai fini della prevenzione della disoccupazione
di lunga durata. Tali indirizzi prevedevano «livelli essenziali»
delle prestazioni rivolte ai beneficiari di ammortizzatori sociali, per
i quali lo stato di disoccupazione costituisse requisito, per i beneficiari
di integrazione salariale ovvero di altre prestazioni in costanza di rapporto.
In tal modo i centri per limpiego acquistano un ruolo centrale nelleffettivo
accrescimento del tasso di occupazione, incentivando la ricerca attiva
di un nuovo lavoro attraverso azioni specifiche (tra cui colloqui di orientamento
e iniziative di inserimento lavorativo), con modalità di ricerca
di occupazione adatte al contesto produttivo territoriale e formazione,
dallinizio dello stato di disoccupazione, adeguate alle competenze
professionali del disoccupato ed alla domanda di lavoro dellarea
territoriale di residenza.
Sono altresì previste abrogazioni
e modifiche allarticolo 4 del decreto legislativo n. 181 del
2000, relativo alla perdita dello stato di disoccupazione, per la parte
incompatibile con la nuova disciplina introdotta dalla legge di riforma.
Larticolo 60 («Sistema
informativo ASpI Monitoraggio dei livelli essenziali dei servizi
erogati Sistema premiale») è ispirato dallintenzione
di munire il nuovo sistema normativo di un efficace sistema informativo
e di monitoraggio.
Al fine di consentire una gestione
sinergica delle politiche attive e di incentivare lefficienza dei
servizi per il lavoro, nel rispetto del riparto delle competenze in materia
tra Stato e regioni, larticolo 60 prevede, al comma 1, che venga
definito in Conferenza unificata un sistema di premialità che colleghi
la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo alle prestazioni
di politiche attive e servizi per limpiego.
Allo scopo di realizzare la necessaria
convergenza tra politiche attive e passive e la piena realizzazione di
un sistema informativo unico, il comma 2 dispone la realizzazione, entro
il 30 giugno 2013, di una banca dati condivisa tra lINPS e i centri
per limpiego, che consentirà lutilizzo congiunto di
flussi provenienti dalla cosiddetta «banca dati percettori» (ovvero
i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali). Anche il
comma 3 risponde allesigenza di favorire comportamenti virtuosi dei
soggetti che erogano i servizi, prevedendo, ai fini della verifica del
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni individuati dallarticolo
59 del disegno di legge, lobbligo per i centri per limpiego
di inserire nella predetta banca dati gli elementi relativi alle azioni
di politica attiva svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori
sociali.
Larticolo 61 («Semplificazione
delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione»)
reca disposizioni di semplificazione in materia di acquisizione dello stato
di disoccupazione. In particolare, il comma 1 prevede che la dichiarazione
di immediata disponibilità al lavoro può essere presentata
dallinteressato, anziché al centro per limpiego, allINPS
nel caso in cui il lavoratore presenti la domanda per ottenere lindennità
nellambito dellASpI.
Pertanto, sarà cura dellINPS
trasmettere la dichiarazione al servizio per limpiego competente.
In linea con quanto previsto dallarticolo 60, comma 2, in materia
di condivisione di dati e creazione di un sistema informativo unico, il
comma 2 prevede che le regioni e le province mettano a disposizione dellINPS
i dati di cui sono in possesso ai fini del riconoscimento degli incentivi
allassunzione. I medesimi dati sono altresì resi disponibili
nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la
pubblicazione nella Borsa continua nazionale del lavoro.
Larticolo 62 («Offerta
di lavoro congrua»), al fine di incentivare comportamenti virtuosi
e di responsabilizzare i lavoratori che beneficiano di prestazioni di sostegno
del reddito, prevede, al comma 1, la decadenza dei lavoratori sospesi dal
trattamento qualora rifiutino di partecipare ad un corso di formazione
o riqualificazione ovvero non lo frequentino con regolarità.
Il comma 2 dispone che i lavoratori
destinatari di una indennità di mobilità o di altra indennità
o sussidio, che rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive
proposte dai centri per limpiego o non vi partecipino regolarmente,
decadono dai medesimi trattamenti. Analogamente decadono dai trattamenti
coloro che non accettano unofferta di lavoro con inquadramento in
un livello retributivo con una riduzione non superiore al 20 per cento
rispetto allimporto lordo dellindennità cui hanno diritto.
Il comma 3 individua quale presupposto
per lapplicazione dei precedenti commi una distanza fra il luogo
di svolgimento dellattività di formazione o lavoro e la residenza
del lavoratore non superiore a 50 chilometri o comunque percorribile con
mezzi pubblici in 80 minuti. Il comma 4 precisa che, ferma restando la
perdita del diritto alla prestazione nelle ipotesi sopra elencate, rimangono
salvi i diritti già maturati.
Il comma 5, ai fini della esatta erogazione
dei trattamenti spettanti e dellemanazione del provvedimento di decadenza
da parte dellINPS, impone ai centri per limpiego di comunicare
allIstituto gli eventi che possono dare luogo alla cessazione del
trattamento. Infine, il comma 6 prevede limpugnazione del provvedimento
di decadenza davanti ai comitati provinciali costituiti presso lINPS.
Larticolo 63 («Disposizioni
in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro») include
fra i soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione
anche lINPS, con riferimento ai lavoratori che beneficiano di prestazioni
per le quali lo stato di disoccupazione sia un requisito.
Larticolo 64 («Abrogazioni»)
reca disposizioni abrogative delle seguenti disposizioni:
articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede lesenzione dei disoccupati e dei loro familiari a carico dalla partecipazione alla spesa sanitaria per lacquisto dei farmaci essenziali, dei farmaci per malattie croniche e dei farmaci di rilevante interesse terapeutico, nonché dal pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali. Ciò in ragione dellestensione della platea dei beneficiari dei trattamenti di sostegno al reddito;
articolo
1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 291 e articolo 19,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 in quanto sostituiti
dallarticolo 62 in tema di offerta di lavoro congrua.
Larticolo 65 («Delega
al Governo in materia di politiche attive e servizi per limpiego»)
apporta modifiche alla disposizione di delega contenuta nellarticolo
1, commi 30 e 31, della legge n. 247 del 2007, fissando il nuovo temine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per lesercizio
della delega.
Al fine di rispondere allesigenza
di rafforzamento delle politiche attive sia nei confronti di coloro che
sono in cerca della prima occupazione sia di coloro che necessitano di
essere reinseriti nel mercato del lavoro, si è previsto di includere
nella delega anche il riordino della normativa in materia di politiche
attive accanto a quella dei servizi per limpiego.
Conseguentemente, sono stati introdotti
ulteriori criteri direttivi finalizzati ad incentivare la ricerca attiva
di una nuova occupazione, la qualificazione professionale dei giovani e
la riqualificazione di coloro che sono stati espulsi dal mercato del lavoro.
Si prevede inoltre che i decreti delegati debbano armonizzarsi con le disposizioni
della presente legge.
Il Capo VII reca disposizioni in materia
di apprendimento permanente.
Il Capo in questione, che si compone
di 4 articoli, stabilisce norme generali in tema di apprendimento permanente
con lobiettivo di definire il diritto di ogni persona allapprendimento
in ogni fase della vita, nellambito di un sistema integrato che permetta
il collegamento con le strategie per la crescita economica, per laccesso
al lavoro dei giovani, per la riforma del welfare, per linvecchiamento
attivo e lesercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli
immigrati.
In particolare, larticolo 66
(«Finalità») in linea con le indicazioni dellUnione
europea, definisce lapprendimento permanente e ne individua le finalità.
Si prevede che le linee di azione
relative allapprendimento permanente siano definite a livello nazionale,
di concerto con le regioni e le autonomie locali e tramite il confronto
con le parti sociali e debbano condurre al riconoscimento del patrimonio
culturale e professionale delle persone da documentare tramite la realizzazione
di un sistema informativo unico, caratterizzato da codifiche uniformi e
da standard condivisi (cosiddetta dorsale informativa).
La disposizione chiarisce che lapprendimento
permanente può consistere in unattività volta a migliorare
le conoscenze, le capacità e le competenze, di tipo formale, non
formale e informale. Per apprendimento formale si intende quello che viene
realizzato tramite il sistema nazionale di istruzione e formazione, le
università e le istituzioni di alta formazione e che si conclude
con il conseguimento di un titolo di studio, di una qualifica professionale
o di una certificazione riconosciuta. Contribuiscono allofferta formativa
anche i centri provinciali per listruzione degli adulti, le strutture
formative accreditate dalle regioni, la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e le parti sociali, in particolare, tramite i fondi interprofessionali
per la formazione continua e lapprendistato. Per apprendimento non
formale si intende, invece, lattività di apprendimento, scaturente
da una scelta consapevole della persona, avviata tramite i canali formativi
offerti dal settore privato, dal volontariato e dalle imprese. Infine,
lapprendimento informale è quello che si realizza nellattività
quotidiana, tramite il sistema di relazioni personali e professionali,
non scaturente da una scelta intenzionale della persona.
Larticolo 67 («Sistemi
integrati territoriali») affida al Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
liniziativa di proporre linee guida per la costruzione, in modo condiviso
con le regioni e le autonomie locali, nel confronto con le parti sociali,
di sistemi integrati territoriali, caratterizzati da flessibilità
organizzativa e di funzionamento, prossimità ai destinatari, capacità
di riconoscere e certificare le competenze acquisite dalle persone.
Si prevede ladozione di piani
di intervento di durata triennale, nei limiti delle risorse destinate da
soggetti pubblici e privati, che riguardino in via prioritaria: il sostegno
alla costruzione di percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale,
compresi quelli di lavoro, in stretto collegamento con i fabbisogni espressi
dal mondo produttivo e dal territorio di riferimento, dando particolare
risalto allacquisizione di competenze linguistiche e informatiche;
il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione delle conoscenze
comunque acquisite e la fruizione di servizi di orientamento e informazione
durante tutta la vita. Anche le università sono chiamate, nel rispetto
della loro autonomia, a partecipare alla costruzione e allo sviluppo dei
sistemi integrati territoriali, tramite linclusione dellapprendimento
permanente nelle loro strategie istituzionali nonché tramite unofferta
formativa flessibile e di qualità capace di adattarsi ad una popolazione
studentesca variegata, utilizzando anche strumenti innovativi come la formazione
a distanza.
Larticolo 68 («Individuazione
e validazione degli apprendimenti non formali e informali di certificazione
delle competenze») delega il Governo ad adottare un decreto legislativo
che definisca le norme generali per lindividuazione e la validazione
degli apprendimenti non formali e informali e la certificazione delle competenze.
I principi e i criteri direttivi cui il Governo è chiamato ad attenersi
riguardano: il riconoscimento e la validazione dei saperi, acquisiti anche
a distanza e la certificazione dellinsieme delle conoscenze, competenze
e abilità possedute dai cittadini e dai lavoratori, nel rispetto
delle scelte e dei diritti delle persone e delle pari opportunità,
anche ai fini dellaccesso al sistema dellapprendimento.
Il Governo, inoltre, dovrà
effettuare la ponderazione dei crediti utilizzabili al fine del rientro
nel circuito dellistruzione scolastica e universitaria, in modo da
garantire lequità e le pari opportunità su tutto il
territorio nazionale, oltre a definire le procedure per laccreditamento
dei soggetti che fanno parte del sistema pubblico nazionale di certificazione
delle competenze abilitati al rilascio delle certificazioni degli apprendimenti.
Altro criterio direttivo concerne
lindividuazione dei parametri generali per il riconoscimento della
capacità formativa delle imprese, previo confronto con le parti
sociali.
Infine, larticolo 69 («Sistema
pubblico nazionale di certificazione delle competenze») disciplina
il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze, il quale
deve fondarsi su standard minimi di servizio omogenei su tutto il
territorio nazionale. La certificazione delle competenze acquisite nellambito
dellapprendimento formale, non formale e informale avviene con atto
pubblico, tramite procedure semplificate che garantiscano la trasparenza,
laccessibilità e la tracciabilità della documentazione,
in particolare attraverso la dorsale informativa unica. Il comma 3 definisce
le competenze certificabili ovvero quelle rientranti in un insieme strutturato
di conoscenze e abilità acquisite nei contesti dellapprendimento
formale, non formale e informale, riconoscibili anche come crediti formativi,
previa validazione degli apprendimenti non formali e informali.
Il comma 4 chiarisce che per certificazione
delle competenze debba intendersi lintero processo che si conclude
con il rilascio di un certificato, diploma o altro titolo che attesti laccertamento
e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato.
Il comma 5 riguarda le certificazioni
nellambito del sistema di istruzione e formazione professionale,
che si articolano in figure professionali definite a livello nazionale
e profili definiti a livello regionale come declinazione delle figure nazionali.
Il comma 6 prevede che con linee guida
definite in sede di Conferenza unificata siano definiti standard omogenei
di certificazione secondo principi di accessibilità, riservatezza,
trasparenza, oggettività e tracciabilità.
Infine, tutte le competenze acquisite
nellambito dei diversi percorsi formativi siano essi formali, non
formali o informali, vengono registrate nel libretto formativo del cittadino,
che costituisce lo strumento fondamentale per raccogliere, sintetizzare
e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini nonché
le competenze da essi comunque acquisite: nella scuola, nella formazione,
nel lavoro, nella vita quotidiana, al fine di migliorare la leggibilità
e la spendibilità delle competenze e loccupabilità
delle persone.
Il Capo VIII definisce il quadro delle
risorse destinate agli interventi previsti dal disegno di legge, con particolare
riguardo al sistema degli ammortizzatori sociali.
Larticolo 70 («Copertura
finanziaria») reca le modalità di copertura finanziaria
relativa agli oneri derivanti dallattuazione della legge. Nello specifico,
viene precisato che in parte saranno utilizzate le maggiori entrate e i
risparmi di spesa derivanti dagli articoli 71 («Misure fiscali»)
e 72 («Riduzione spese di funzionamento Enti»), e
in parte saranno utilizzate le risorse finanziarie che deriveranno dalla
riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa «Regolazioni
contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nellambito della
missione «Politiche economiche-finanziarie e di bilancio» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
Larticolo 71 («Misure
fiscali») prevede misure fiscali volte ad abbassare la soglia
della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi
relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nellesercizio
di imprese, arti e professioni. A decorrere dal 1º luglio 2013, è
previsto inoltre laumento di due euro a passeggero imbarcato, delladdizionale
comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Le maggiori
somme derivanti da tale incremento sono versate allINPS.
Larticolo 72 («Riduzione
spese di funzionamento Enti») prevede, in capo allINPS e
allINAIL, lobbligo di adottare, nellambito della rispettiva
autonomia, misure di razionalizzazione organizzativa aggiuntive rispetto
a quelle contenute nella legge di stabilità per il 2012 («Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»)
e nel decreto «Salva Italia» («Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
disposizioni urgenti per la crescita, lequità e il consolidamento
dei conti pubblici»). Tali misure, di ammontare diverso per lINPS
(72 milioni di euro) e per lINAIL (18 milioni di euro) sono volte
alla riduzione delle spese di funzionamento dei predetti Istituti. Le somme
derivanti da tali riduzioni da applicarsi a decorrere dal 2013
saranno versate, entro il 30 giugno di ogni anno, ad apposito capitolo
dellentrata del bilancio dello Stato.
È previsto analogo obbligo
di riduzione delle spese di funzionamento per lAmministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato. Lammontare di tale riduzione (10 milioni di
euro), da applicarsi a decorrere dal 2013, verrà versato, entro
il 30 giugno di ogni anno, ad apposito capitolo dellentrata del bilancio
dello Stato. I ministeri vigilanti verificheranno le misure correttive
e lattuazione degli adempimenti, anche con riferimento alleffettiva
riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.
Segue parte fotografata in formato PDF (2.036 Kb)
DISEGNO DI LEGGECapo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità della legge e sistema
di
monitoraggio e valutazione)
1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare:
a) favorendo linstaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro;
b) valorizzando
lapprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro;
c) ridistribuendo
in modo più equo le tutele dellimpiego, da un lato contrastando
luso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità
progressivamente introdotti nellordinamento con riguardo alle tipologie
contrattuali; dallaltro adeguando contestualmente alle esigenze del
mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione
altresì di un procedimento giudiziario specifico per accelerare
la definizione delle relative controversie;
d) rendendo
più efficiente, coerente ed equo lassetto degli ammortizzatori
sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione
e di rafforzamento delloccupabilità delle persone;
e) contrastando
usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali
esistenti;
f) promuovendo
una maggiore inclusione delle donne nella vita economica e favorendo nuove
opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori
ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sullefficienza del mercato del lavoro, sulloccupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nellimpiego, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre Istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione. Al sistema concorrono altresì le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura,
con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole
misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché
sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui al comma
1. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente
articolo sono desunti elementi per limplementazione ovvero per eventuali
correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla presente legge,
anche alla luce dellevoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti
produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale,
di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio
e la valutazione indipendenti della riforma, lIstituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) organizza una banca dati informatizzata
anonima, rendendola disponibile, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi
di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno
anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle
ricerche condotte mediante lutilizzo della banca dati sono resi pubblici
e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. La banca dati di cui al comma 4
contiene i dati individuali anonimi, relativi ad età, genere, area
di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa
durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante,
stato di disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute.
6. Lattuazione delle disposizioni
del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica ed è effettuata con le risorse finanziarie,
umane e strumentali previste a legislazione vigente.
(Rapporti di lavoro alle dipendenze
delle
pubbliche amministrazioni)
1. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono princìpi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dallarticolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Restano ferme le previsioni di cui allarticolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.
2. Al fine dellapplicazione del comma 1 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Art. 3.
(Contratti a tempo determinato)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
1, il comma 01 è sostituito dal seguente:
«01. Il contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;
b) allarticolo
1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma
1 non è richiesto nellipotesi del primo rapporto a tempo determinato,
di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione,
sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima
missione di un lavoratore nellambito di un contratto di somministrazione
a tempo determinato ai sensi del comma 4 dellarticolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;
c) allarticolo
1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto
previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività
del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo,
produttivo o sostitutivo»;
d) allarticolo
4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il contratto a tempo determinato
di cui allarticolo 1, comma 1-bis, non può essere oggetto
di proroga»;
e) allarticolo
5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo giorno» sono sostituite
dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno» e le parole: «oltre
il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre
il cinquantesimo giorno»;
f) allarticolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma
2, il datore di lavoro ha lonere di comunicare al Centro per limpiego
territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente
fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando
altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione
sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione»;
g) allarticolo
5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«sessanta giorni» e le parole: «venti giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
h) allarticolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dellarticolo 1 del presente decreto e dei commi 3 e 4 dellarticolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».
2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 4 dellarticolo 20, dopo il primo periodo è inserito
il seguente: «È fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis
dellarticolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.»;
b) allarticolo 23, il comma 2 è abrogato.
3. Allarticolo 32, comma 3, della legge 4
novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ai licenziamenti
che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione
del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al
contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia
questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine
di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione
del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il
termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato
in centottanta giorni»;
b) la lettera d) è abrogata.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dellarticolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificate dal comma 3 del presente articolo, trovano applicazione in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1º gennaio 2013.
5. La disposizione di cui al comma 5 dellarticolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che lindennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
(Contratto di inserimento)
1. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
2. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
(Apprendistato)
1. Allarticolo 2 del testo unico dellapprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo
la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) previsione di una durata minima
del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dallarticolo
4, comma 5»;
b) al comma 1, lettera
m), primo periodo, le parole: «2118 del codice civile»
sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice civile; nel periodo
di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto
di apprendistato»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il numero complessivo di apprendisti
che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente
per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dellarticolo
20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore
di lavoro. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore
a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane
per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui allarticolo
4 della legge 8 agosto 1985, n. 443»;
d) dopo il comma
3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Lassunzione di nuovi
apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro
al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti
la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti
dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono
esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per
dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti
in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori
subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente
decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto».
2. La disposizione di cui allarticolo 2,
comma 3, del testo unico dellapprendistato, di cui al decreto legislativo
14 settembre 2011, n. 167, come sostituito dal comma 1, lettera c),
del presente articolo, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni
con decorrenza dal 1º gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza
anteriore alla predetta data continua ad applicarsi larticolo 2,
comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 167
del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis dellarticolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è fissata nella misura del 30 per cento.
(Lavoro a tempo parziale)
1. Allarticolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo
il nunero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) condizioni e modalità
che consentono al lavoratore di richiedere leliminazione ovvero la
modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite
ai sensi del presente comma.».
b) al comma 9 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le ulteriori
condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7, al
lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 12-bis
del presente decreto ovvero in quelle di cui allarticolo 10, primo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà
di revocare il predetto consenso.».
(Lavoro intermittente)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 34, il comma 2 è abrogato;
b) allarticolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Prima dellinizio della
prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicarne
la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale
del lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica
certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, da adottare entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità
semplificate di comunicazione. In caso di violazione degli obblighi di
cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000
ad euro 6.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata
omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui
allarticolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni»;
c) gli
articoli 37 e 40 sono abrogati.
2. I contratti di lavoro intermittente già
sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non
siano compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, cessano
di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
(Lavoro a progetto)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dellarticolo
61 è sostituito dal seguente:
«1. Ferma restando la disciplina degli
agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione,
di cui allarticolo 409, numero 3), del codice di procedura civile,
devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto
deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale
e non può consistere in una mera riproposizione delloggetto
sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con lorganizzazione
del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per lesecuzione
dellattività lavorativa. Il progetto non può comportare
lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono
essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;
b) al comma 1 dellarticolo
62, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) descrizione del progetto, con individuazione
del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende
conseguire»;
c) al comma 1 dellarticolo
67, le parole: «o del programma o della fase di esso» sono soppresse;
d) il comma 2 dellarticolo 67 è sostituito dal seguente:
«2. Le parti possono recedere prima
della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può
altresì recedere prima della scadenza del termine anche qualora
siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore
tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore
può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso,
nel caso che tale facoltà sia prevista nel contratto individuale
di lavoro.»;
e) allarticolo
68, comma 1, e allarticolo 69, comma 1, le parole: «, programma
di lavoro o fase di esso» sono soppresse;
f) al comma 2 dellarticolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui lattività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dellimpresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».
2. Larticolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che lindividuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)
1. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo larticolo 69 è aggiunto il seguente:
«Art. 69-bis. - (Altre prestazioni
lavorative rese in regime di lavoro autonomo). 1. Le
prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai
fini dellimposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che
sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che
la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a sei mesi
nellarco dellanno solare;
b) che
il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a
più soggetti riconducibili al medesimo centro dimputazione
di interessi, costituisca più del 75 per cento dei corrispettivi
complessivamente percepiti dal collaboratore nellarco dello stesso
anno solare;
c) che
il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle
sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1, che determina lintegrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dellarticolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dallobbligo di iscrizione alla gestione separata dellINPS ai sensi dellarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga lassolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.».
2. La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo del comma 3 dellarticolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che lesclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per lesercizio delle quali è necessaria liscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, liscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare lesclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.
(Associazione in partecipazione con apporto di lavoro)
1. Allarticolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora il conferimento dellassociato
consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati
impegnati in una medesima attività non può essere superiore
a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con lunica
eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela
entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di
violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti
gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.».
2. I rapporti di associazione in partecipazione
con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata uneffettiva
partecipazione dellassociato agli utili dellimpresa o dellaffare,
ovvero senza consegna del rendiconto previsto dallarticolo 2552 del
codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
3. Larticolo 86, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
(Lavoro accessorio)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) larticolo
70 è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - (Definizione e campo di applicazione).
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività
lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento
alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro
nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione
annuale dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati intercorsa nellanno precedente. Sono escluse
dal ricorso al lavoro accessorio le prestazioni rese nei confronti di committenti
imprenditori commerciali o professionisti.
2. Le prestazioni di cui al
comma 1 possono comunque essere rese nellambito di attività
agricole di carattere stagionale svolte anche in forma imprenditoriale.
3. Il ricorso a prestazioni
di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito
nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità
interno.
4. I compensi percepiti dal
lavoratore secondo le modalità di cui allarticolo 72 sono
computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio
o il rinnovo del permesso di soggiorno»;
b) allarticolo
72, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il
primo periodo è aggiunto il seguente: «La percentuale relativa
al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in funzione degli incrementi
delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dellINPS.».
2. Resta fermo lutilizzo, secondo la previgente
disciplina, dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore
della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
(Tirocini formativi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al comma 90 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati ad individuare princìpi fondamentali e requisiti minimi dei tirocini formativi e di orientamento, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione
di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto
dellistituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità
con cui il tirocinante presta la propria attività;
c) individuazione
degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla
loro assenza, anche attraverso la previsione di sanzioni amministrative,
in misura variabile da 1.000 a 6.000 euro, in conformità alle disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) previsione
di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento
di unindennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla
prestazione svolta.
DISCIPLINA IN TEMA DI FLESSIBILITÀ IN USCITA E TUTELE DEL LAVORATORE
Sezione I Disposizioni in materia di licenziamenti individuali
Art. 13.
(Modifiche alla legge 15 luglio 1966, n. 604)
1. Il comma 2 dellarticolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione del licenziamento
deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.».
2. Al secondo comma dellarticolo 6 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta»
è sostituita dalla seguente: «centottanta».
3. Il termine di cui al comma 2 si
applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Larticolo 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. 1. Ferma lapplicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dellarticolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui allarticolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui allarticolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui
al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare lintenzione di procedere
al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento
medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione
del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale
del lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore nel termine perentorio
di sette giorni dalla ricezione della richiesta: lincontro si svolge
dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui allarticolo
410 del codice di procedura civile.
4. Le parti possono essere
assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono
mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori,
ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
5. La procedura di cui al presente
articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della
commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative
al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione
territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per lincontro,
fatta salva lipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano
di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.
Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine
di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento
al lavoratore.
6. Se la conciliazione ha esito
positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,
si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per limpiego
(ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione
professionale, laffidamento del lavoratore ad unagenzia di
cui allarticolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
7. Il comportamento complessivo
delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla
stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dellindennità
risarcitoria di cui allarticolo 18, settimo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per lapplicazione
degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.».
(Tutele del lavoratore in caso
di licenziamento
illegittimo)
1. Allarticolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dellarticolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dellarticolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui allarticolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dellarticolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dellordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dallinvito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto lindennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui
al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento
del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata
la nullità, stabilendo a tal fine unindennità commisurata
allultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento
sino a quello delleffettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito,
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività
lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo,
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento
del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la
facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione
nel posto di lavoro, unindennità pari a quindici mensilità
dellultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina
la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata
a contribuzione previdenziale. La richiesta dellindennità
deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito
della sentenza, o dallinvito del datore di lavoro a riprendere servizio,
se anteriore alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta
che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della
giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto
contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili
con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della legge,
dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla
il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel
posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di unindennità
risarcitoria commisurata allultima retribuzione globale di fatto
dal giorno del licenziamento sino a quello delleffettiva reintegrazione,
dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione,
per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto
avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una
nuova occupazione. In ogni caso la misura dellindennità risarcitoria
non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione
globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì,
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati
degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per
omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale
contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata
nel rapporto di lavoro risolto dallillegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività
lavorative. In questultimo caso, qualora i contributi afferiscano
ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati dufficio alla
gestione corrispondente allattività lavorativa svolta dal
dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
A seguito dellordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si
intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
giorni dallinvito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia
richiesto lindennità sostitutiva della reintegrazione nel
posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in
cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo
o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il
rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna
il datore di lavoro al pagamento di unindennità risarcitoria
onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilità dellultima retribuzione globale di fatto, in relazione
allanzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei
dipendenti occupati, delle dimensioni dellattività economica,
del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo.
Nellipotesi in cui il licenziamento
sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di
cui allarticolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, della procedura di cui allarticolo 7 della
presente legge, o della procedura di cui allarticolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime
di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di unindennità
risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità
della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra
un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dellultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale
riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore,
accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento,
nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma,
le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina
di cui al quarto comma del presente articolo nellipotesi in cui accerti
il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi
degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.
68, per motivo oggettivo consistente nellinidoneità fisica
o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato
in violazione dellarticolo 2110, secondo comma, del codice civile.
Può altresì applicare la predetta disciplina nellipotesi
in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che
non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice
applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice,
ai fini della determinazione dellindennità tra il minimo e
il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma,
delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione
e del comportamento delle parti nellambito della procedura di cui
allarticolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal
lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie
o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente
articolo.
Le disposizioni dal comma quarto al
comma settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,
che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più
di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,
che nellambito dello stesso comune occupa più di quindici
dipendenti e allimpresa agricola che nel medesimo ambito territoriale
occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa
più di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei
dipendenti di cui allottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti
con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente
svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità
lavorative fa riferimento allorario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore
di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui allottavo comma non incide
su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Nellipotesi di revoca del licenziamento,
purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione
al datore di lavoro dellimpugnazione del medesimo, il rapporto di
lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con
diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente
alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti
dal presente articolo.».
2. Allarticolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Linosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto».
Sezione II Disposizioni in materia
di
licenziamenti collettivi
Art. 15.
(Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)
1. Allarticolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo, la parola: «Contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».
2. Allarticolo 4, comma 12,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2
del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge,
nellambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura
di licenziamento collettivo».
3. Allarticolo 5 della legge
23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza losservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui allarticolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate allarticolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dellimpugnazione del licenziamento trovano applicazione le disposizioni di cui allarticolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».
Sezione III Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti
Art. 16.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle controversie aventi ad oggetto limpugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dallarticolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
(Tutela urgente)
1. La domanda avente ad oggetto limpugnativa del licenziamento di cui allarticolo 16 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui allarticolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui allarticolo 16 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa ludienza di comparizione delle parti, con decreto da notificare a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Ludienza di comparizione
deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso. Il
giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale
al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli
atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti dufficio
e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, allaccoglimento
o al rigetto della domanda.
3. Lefficacia esecutiva del
provvedimento di cui al comma 2 non può essere sospesa o revocata
fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio
instaurato ai sensi dellarticolo 18.
(Opposizione)
1. Contro lordinanza di accoglimento o di rigetto di cui allarticolo 17, comma 2, può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui allarticolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui allarticolo 16 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto ludienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando allopposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima delludienza.
2. Il ricorso, unitamente al decreto
di fissazione delludienza, deve essere notificato, anche a mezzo
di posta elettronica certificata, dallopponente allopposto
almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
3. Lopposto deve costituirsi
mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le
decadenze di cui allarticolo 416 del codice di procedura civile.
Se lopposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza,
farne dichiarazione nella memoria difensiva.
4. Nel caso di chiamata in causa a
norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura
civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta
giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti,
il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e latto di
costituzione dellopposto, osservati i termini di cui al comma 2 del
presente articolo.
5. Il terzo chiamato deve costituirsi
non meno di dieci giorni prima delludienza fissata, depositando la
propria memoria a norma del comma 3.
6. Quando la causa relativa alla domanda
riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli
posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.
7. Alludienza, il giudice, sentite
le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti dufficio, ai
sensi dallarticolo 421 del codice di procedura civile, e provvede
con sentenza allaccoglimento o al rigetto della domanda, dando,
ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino
a dieci giorni prima delludienza di discussione. La sentenza, completa
di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dalludienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente
esecutiva e costituisce titolo per liscrizione di ipoteca giudiziale.
(Reclamo e ricorso per cassazione)
1. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte dappello entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
2. Non sono ammessi nuovi mezzi di
prova o documenti, salvo che il collegio, anche dufficio, li ritenga
indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non
aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.
3. La corte dappello fissa con
decreto ludienza di discussione nei successivi sessanta giorni e
si applicano i termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dellarticolo 18.
Alla prima udienza, la corte può sospendere lefficacia della
sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte dappello, sentite
le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
ammessi e provvede con sentenza allaccoglimento o al rigetto
della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito
di note difensive fino a dieci giorni prima delludienza di discussione.
La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria
entro dieci giorni dalludienza di discussione.
4. In mancanza di comunicazione o
notificazione della sentenza si applica larticolo 327 del codice
di procedura civile.
5. Il ricorso per cassazione contro
la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La
sospensione dellefficacia della sentenza deve essere chiesta alla
corte dappello, che provvede a norma del comma 3.
6. La corte fissa ludienza di
discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.
7. In mancanza di comunicazione o
notificazione della sentenza si applica larticolo 327 del codice
di procedura civile.
(Priorità nella trattazione delle controversie)
1. Alla trattazione delle controversie regolate dagli articoli da 16 a 19 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.
(Disciplina transitoria)
1. Gli articoli da 16 a 20 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
AMMORTIZZATORI SOCIALI, TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO E PROTEZIONE DEI LAVORATORI ANZIANI
Sezione I Ammortizzatori sociali
Art. 22.
(Assicurazione sociale per limpiego (ASpI) Ambito di applicazione)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui allarticolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, lAssicurazione sociale per limpiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione unindennità mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nellambito
di applicazione dellASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi
gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito,
con la propria adesione o successivamente allinstaurazione del rapporto
associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dellarticolo
1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni,
con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui alla presente
sezione non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato
o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui allarticolo
7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, allarticolo
25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, allarticolo 7 della legge 16
febbraio 1977, n. 37, e allarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, e successive modificazioni.
(Requisiti)
1. Lindennità di cui allarticolo 22 è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dellarticolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente linizio del periodo di disoccupazione.
2. Sono esclusi dalla fruizione dellindennità di cui allarticolo 22 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui questultima sia intervenuta nellambito della procedura di cui allarticolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dallarticolo 13, comma 4, della presente legge.
(Importo dellindennità e contribuzione
figurativa)
1. Lindennità di cui allarticolo 22 è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Lindennità mensile
è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75 per
cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel
2013 allimporto di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla
base della variazione annuale dellindice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nellanno
precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto
importo lindennità è pari al 75 per cento del predetto
importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale
tra la retribuzione mensile e il predetto importo. Lindennità
mensile non può in ogni caso superare limporto mensile massimo
di cui allarticolo unico, secondo comma, lettera b), della
legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.
3. Allindennità di cui
allarticolo 22 non si applica il prelievo contributivo di cui allarticolo
26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
4. Allindennità di cui
allarticolo 22 si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi
sei mesi di fruizione. Lindennità medesima, ove dovuta, viene
ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.
5. Per i periodi di fruizione dellindennità
sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari
alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi
due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della
misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento
del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola
contribuzione effettivamente versata.
(Durata)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:
a) per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, lindennità di cui allarticolo 22 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui allarticolo 28 (mini-ASpI);
b) per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, lindennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo ai sensi dellarticolo 23 ovvero dellarticolo 28 della presente legge.
(Procedura)
1. Lindennità di cui allarticolo 22 spetta dallottavo giorno successivo alla data di cessazione dellultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.
2. Per fruire dellindennità
i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita
domanda, esclusivamente in via telematica, allINPS, entro il termine
di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.
3. La fruizione dellindennità
è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di
cui allarticolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
(Nuova occupazione)
1. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, lindennità di cui allarticolo 22 è sospesa dufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui allarticolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi lindennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
2. Nei casi di sospensione, i periodi
di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti
valere ai fini di un nuovo trattamento nellambito dellASpI
o della mini-ASpI di cui allarticolo 28.
3. In caso di svolgimento di attività
lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al
limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione,
il soggetto beneficiario deve informare lINPS entro un mese dallinizio
dellattività, dichiarando il reddito annuo che prevede di
trarre da tale attività. Il predetto Istituto provvede, qualora
il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dellindennità
di un importo pari all80 per cento dei proventi preventivati, rapportati
al tempo intercorrente tra la data di inizio dellattività
e la data di fine dellindennità o, se antecedente, la fine
dellanno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata
dufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi;
nei casi di esenzione dallobbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi, è richiesta al beneficiario unapposita autodichiarazione
concernente i proventi ricavati dallattività autonoma.
4. Nei casi di cui al comma 3, la
contribuzione relativa allassicurazione generale obbligatoria per
linvalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione
allattività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti
contributivi e viene riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui allarticolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
(Assicurazione sociale per limpiego.
Trattamenti
brevi (mini-ASpI))
1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 dellarticolo 22 che non raggiungano il requisito contributivo di 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni, ma possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per lassicurazione obbligatoria, è liquidata unindennità di importo pari a quanto definito nellarticolo 24, denominata mini-ASpI.
2. Lindennità di cui
al comma 1 è corrisposta mensilmente per un numero di settimane
pari alla metà delle settimane di contribuzione nellultimo
anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
3. Allindennità di cui
al presente articolo si applicano le disposizioni di cui allarticolo
22, comma 3, e agli articoli 23, commi 1, lettera a), e 2, 24, 26
e 27.
4. In caso di nuova occupazione del
soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, lindennità
è sospesa dufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie
di cui allarticolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque
giorni; al termine del periodo di sospensione lindennità riprende
a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
5. Le prestazioni di cui allarticolo
7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento
ai periodi lavorativi dellanno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI
liquidate a decorrere dal 1º gennaio 2013.
(Contribuzione di finanziamento)
1. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013, al finanziamento delle indennità di cui agli articoli da 22 a 28 della presente legge concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
2. Continuano a trovare applicazione,
in relazione ai contributi di cui al comma 1, le eventuali riduzioni derivanti
dai provvedimenti di riduzione del costo del lavoro operate dallarticolo
120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dallarticolo 1, comma
361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché le misure compensative
di cui allarticolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni.
3. Per i lavoratori per i quali i
contributi di cui al comma 1 non trovavano applicazione, e in particolare
per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo è decurtato
della quota di riduzione di cui allarticolo 120 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e allarticolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata
capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate
leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005.
4. Con effetto sui periodi contributivi
di cui al comma 1, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato
si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari
all1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
5. Il contributo addizionale di cui
al comma 4 non si applica:
a) ai lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) ai
lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
c) agli
apprendisti;
d) ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
6. Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo addizionale di cui al comma 4 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
7. In tutti i casi di interruzione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle
dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è
dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del
trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità
aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dellanzianità
aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello
a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione
di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione
di cui al comma 6.
8. Il contributo di cui al comma 7
è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato
diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso
del datore di lavoro ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera m),
del testo unico dellapprendistato, di cui al del decreto legislativo
14 settembre 2011, n. 167.
9. Il contributo di cui al comma 7
non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto
il contributo di cui allarticolo 5, comma 4, della legge 23 luglio
1991, n. 223.
10. A decorrere dal 1º gennaio
2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza
del personale di cui allarticolo 4, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo
di cui al comma 7 del presente articolo è moltiplicato per tre volte.
11. A decorrere dal 1º gennaio
2013 allarticolo 2, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
14 settembre 2011, n. 167, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) assicurazione
sociale per limpiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a
quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni
di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui allarticolo
1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi
contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 è dovuta
dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all1,31 per cento della retribuzione imponibile
ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione
non operano le disposizioni di cui allarticolo 22, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183».
12. Laliquota contributiva di cui al comma
11, di finanziamento dellASpI, non ha effetto nei confronti delle
disposizioni agevolative che rimandano, per lidentificazione dellaliquota
applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.
13. Allarticolo 1, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo
le parole: «provvidenze della gestione case per lavoratori» sono
aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per limpiego».
14. A decorrere dal 1º gennaio
2013 laliquota contributiva di cui allarticolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è ridotta al
2,6 per cento.
(Decadenza)
1. Si decade dalla fruizione delle indennità di cui alla presente sezione nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio
di unattività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui
la comunicazione di cui allarticolo 27, comma 3;
c) raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione
del diritto allassegno ordinario di invalidità, sempre che
il lavoratore non opti per lindennità erogata dallASpI.
2. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica levento che la determina, con obbligo di restituire lindennità che eventualmente si sia continuato a percepire.
(Contenzioso)
1. Allarticolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) le prestazioni dellAssicurazione
sociale per limpiego (ASpI)».
2. Ai contributi di cui allarticolo 29 della
presente legge si applica la disposizione di cui allarticolo 26,
comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
(Disposizioni transitorie relative alla durata)
1. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui allarticolo 19 del Regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.
2. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nellanno 2013: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
b) per
le prestazioni relative agli eventi intercorsi nellanno 2014: otto
mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni,
dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a
cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per
i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque
anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
c) per
le prestazioni relative agli eventi intercorsi nellanno 2015: dieci
mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni,
dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a
cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti
con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei
limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
(Disposizioni transitorie relative allindennità di mobilità e alle indennità speciali di disoccupazione in edilizia)
1. Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dellarticolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui allarticolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridefinito nei seguenti termini:
a) lavoratori
collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2013 al 31
dicembre 2013:
1) lavoratori
di cui allarticolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui allarticolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
b) lavoratori collocati
in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre
2014:
1) lavoratori
di cui allarticolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui allarticolo 7, comma 2: diciotto mesi, elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
c) lavoratori collocati
in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre
2015:
1) lavoratori
di cui allarticolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per
i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui allarticolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
d) lavoratori collocati
in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre
2016:
1) lavoratori
di cui allarticolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per
i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui allarticolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
(Addizionale sui diritti dimbarco)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le maggiori somme derivanti dallincremento delladdizionale di cui allarticolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dellINPS, di cui allarticolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
2. Allarticolo 6-quater del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni con legge 31 marzo 2005 n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «è destinato» sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dellincremento delladdizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge lobbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono
comunicate mensilmente allINPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali
con le modalità stabilite dallIstituto e riversate allo stesso
Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo
le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano
le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dallarticolo
116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
per i contributi previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione
di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e dà
titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalità previste dallarticolo 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni».
3. I soggetti tenuti alla riscossione di cui allarticolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 2 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. LINPS provvede allaccertamento delle inadempienze e allirrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Allarticolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dellincremento alladdizionale comunale debbono riversare allINPS, ai sensi dellarticolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».
(Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati)
1. A decorrere dallanno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dellarticolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è riconosciuta unindennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui allarticolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso lINPS di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dallarticolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dellanno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano
conseguito lanno precedente un reddito lordo complessivo soggetto
a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dellindice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta lanno
precedente;
c) con
riguardo allanno di riferimento sia accreditato, presso la predetta
Gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) abbiano
avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dellarticolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, ininterrotta di almeno due mesi nellanno
precedente;
e) risultino
accreditate nellanno precedente almeno quattro mensilità
presso la predetta Gestione separata di cui allarticolo 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995.
2. Lindennità è pari a una somma del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui allarticolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate lanno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
3. La somma di cui al comma 2 è
liquidata in ununica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000
euro, ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro
se superiore.
4. Restano fermi i requisiti di accesso
e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dellarticolo
19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
5. A decorrere dal 1º gennaio
2013 le lettere a), b) e c) del comma 1 dellarticolo
19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.
(Aumento contributivo lavoratori iscritti Gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995)
1. Allarticolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dallanno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per lanno 2012, al 28 per cento per lanno 2013, al 29 per cento per lanno 2014, al 30 per cento per lanno 2015, al 31 per cento per lanno 2016, al 32 per cento per lanno 2017 e al 33 per cento a decorrere dallanno 2018» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per lanno 2012, al 19 per cento per lanno 2013, al 20 per cento per lanno 2014, al 21 per cento per lanno 2015, al 22 per cento per lanno 2016, al 23 per cento per lanno 2017 e al 24 per cento a decorrere dallanno 2018.».
(Gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali)
1. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nellambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo.
2. Lautorizzazione di spesa
di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui allarticolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013
e 2014, di euro 700 milioni per lanno 2015 e di euro 400 milioni
per lanno 2016.
3. Nellambito delle risorse
finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente,
anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione
salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai sensi dellarticolo
33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché ai sensi
del comma 1 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base
di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze. La misura dei trattamenti
di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso
di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40
per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del
reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego,
anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia
al Ministero delleconomia e delle finanze una relazione sullandamento
degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
4. Al fine di garantire criteri omogenei
di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche
ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in
deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni
di cui allarticolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
e di cui allarticolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223.
(Aliquota di finanziamento e di computo della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni)
1. Con effetto dal 1º gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dellallegato n. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dellINPS che non fossero già interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto dallarticolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) articolo
7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
c) articolo
40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, larticolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è abrogato.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) articoli
da 6 a 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) articolo
10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) articolo
16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) articolo
25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
f) articolo
3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
g) articoli
da 9 a 19, della legge 6 agosto 1975, n. 427.
4. Allarticolo 4 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «le procedure di mobilità» sono sostituite dalle
seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»;
b) al
comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilità» sono
sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le
parole: «programma di mobilità» sono sostituite dalle
seguenti: «programma di riduzione del personale»;
c) al
comma 8, le parole: «procedura di mobilità» sono sostituite
dalle seguenti: «procedure di licenziamento collettivo»;
d) al comma 9,
le parole: «collocati in mobilità» sono sostituite dalla
seguente: «licenziati» e le parole: «collocare in mobilità»
sono sostituite dalle seguenti: «licenziare»;
e) al
comma 10, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite
dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilità»
sono sostituite dalla seguente: «licenziati».
5. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 5, commi 1 e 2, le parole «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».
Sezione II Tutele in costanza
di rapporto
di lavoro
Art. 40.
(Estensione della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria a particolari settori)
1. Allarticolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio
2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti
imprese:
a) imprese
esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
b) agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più
di cinquanta dipendenti;
c) imprese
di vigilanza con più di quindici dipendenti;
d) imprese
del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
e) imprese
del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».
(Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui allarticolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dellarticolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta unindennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Lindennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. Lerogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dellINPS è subordinata allacquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
2. Alle imprese e agenzie di cui allarticolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dellarticolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso lobbligo contributivo di cui allarticolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
(Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali)
1. Al fine di assicurare la definizione, entro lanno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dellattività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
2. Entro i successivi tre mesi, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, si provvede allistituzione
presso lINPS dei fondi cui al comma 1.
3. Con le medesime modalità
di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi
di ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni
o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri
del lavoro e delle politiche sociali e delleconomia e delle finanze,
sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui allarticolo
47.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano,
sulla base degli accordi, lambito di applicazione del fondo di cui
al comma 1, con riferimento al settore di attività, alla natura
giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di
lavoro. Il superamento delleventuale soglia dimensionale fissata
per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento
alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno
personalità giuridica e costituiscono gestioni dellINPS.
6. Gli oneri di amministrazione di
ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti
dal regolamento di contabilità dellINPS.
7. Listituzione dei fondi di
cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese
che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Le prestazioni e i
relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente
se non espressamente previsto.
8. I fondi di cui al comma 1, oltre
alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti
finalità:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto allassicurazione sociale per limpiego;
b) prevedere
assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro
dei processi di agevolazione allesodo, a lavoratori che raggiungano
i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi cinque anni;
c) contribuire
al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dellUnione
europea.
9. Per le finalità di cui al comma 8, i fondi di cui al comma 1 possono essere istituiti, con le medesime modalità di cui al comma 1, anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennità di mobilità, gli accordi e contratti collettivi con le modalità di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1º gennaio 2017, con unaliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
10. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo cui al medesimo comma confluisca anche leventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dellarticolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dallarticolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dallattuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
(Fondo di solidarietà residuale per lintegrazione salariale)
1. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti allattivazione di un fondo di cui allarticolo 42, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.
2. Il fondo di solidarietà
residuale finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori
dei settori coperti, secondo quanto definito dallarticolo 44, garantisce
la prestazione di cui allarticolo 46, comma 1, per una durata non
superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare
in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione
dellattività lavorativa previste dalla normativa in materia
di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
3. Alla gestione del fondo di solidarietà
residuale provvede un comitato amministratore, avente i compiti di cui
allarticolo 47, comma 1, e composto da esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, nonché da due funzionari, con
qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delleconomia
e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili
con quelle connesse a cariche nellambito delle organizzazioni sindacali.
(Contributi di finanziamento)
1. I decreti di cui agli articoli 42 e 43 determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per lavvio dellattività sia per la situazione di regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui al comma 3.
2. Qualora sia prevista la prestazione
di cui allarticolo 46, comma 1, è previsto, a carico del datore
di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dellattività
lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni
perse, nella misura prevista dai decreti di cui agli articoli 42 e 43 e
comunque non inferiore all1,5 per cento.
3. Per la prestazione straordinaria
di cui allarticolo 46, comma 2, lettera b), è dovuto,
da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente
al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della
contribuzione correlata.
4. Ai contributi di finanziamento
di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia
di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative
agli sgravi contributivi.
(Risorse finanziarie)
1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 42 e 43 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
2. Gli interventi a carico dei fondi
di cui agli articoli 42 e 43 sono concessi previa costituzione di specifiche
riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
3. I fondi istituiti ai sensi degli
articoli 42 e 43 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione,
di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico
coerente con il più recente Documento di economia e finanza e la
relativa Nota di aggiornamento.
4. Sulla base del bilancio di previsione
di cui al comma 3, il comitato amministratore di cui allarticolo
47 ha facoltà di proporre modifiche in relazione allimporto
delle prestazioni o alla misura dellaliquota. Le modifiche sono adottate,
anche in corso danno, con decreto direttoriale dei Ministeri del
lavoro e delle politiche sociali e delleconomia e delle finanze,
verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla
base della proposta del comitato amministratore.
5. In caso di necessità di
assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte, a prestazioni
già deliberate o da deliberare ovvero di inadempienza del comitato
amministratore in relazione allattività di cui al comma 4,
laliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale
dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e delleconomia
e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore.
In ogni caso, in assenza delladeguamento contributivo di cui al comma
4, lINPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
(Prestazioni)
1. I fondi di cui allarticolo 42 assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari allintegrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
2. I fondi di cui allarticolo 42 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:
a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dallASpI;
b) assegni
straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi
di agevolazione allesodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi
cinque anni;
c)
contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dellUnione
europea.
3. Nei casi di cui al comma 1, i fondi di cui agli articoli 42 e 43 provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dallarticolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
4. La contribuzione correlata di cui al comma 3 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 2. In tal caso, il fondo di cui allarticolo 42 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.
(Gestione dei fondi)
1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dellarticolo 42, provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dellINPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b)
deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti
e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti
dal regolamento;
c)
fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
d)
vigilare sullaffluenza dei contributi, sullammissione agli
interventi e sullerogazione dei trattamenti, nonché sullandamento
della gestione;
e)
decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f)
assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
2. Il comitato amministratore è composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti laccordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delleconomia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nellambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
3. Il comitato amministratore è
nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal
decreto istitutivo.
4. Il presidente del comitato amministratore
è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
5. Le deliberazioni del comitato amministratore
vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni,
prevale il voto del presidente.
6. Partecipa alle riunioni del comitato
amministratore del fondo il collegio sindacale dellINPS, nonché
il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto
consultivo.
7. Lesecuzione delle decisioni
adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si
evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale
dellINPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel
termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con lindicazione della
norma che si ritiene violata, al presidente dellINPS nellambito
delle funzioni di cui allarticolo 3, comma 5, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi,
il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla.
Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
(Riconversione dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dellarticolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. La disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dellarticolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme previste dal presente capo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno 2013.
2. Lentrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 determina labrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo.
(Riconversione del fondo di cui allarticolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito, con modificazioni, con legge 3 dicembre 2004, n. 291)
1. La disciplina del fondo di cui allarticolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dal presente capo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
(Riconversione del fondo di solidarietà di cui allarticolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)
1. La disciplina del fondo di cui allarticolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è adeguata alle norme previste dal presente capo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b)
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 27 novembre 1997, n. 477;
c)
articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
d)
articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
Interventi in favore dei lavoratori anziani e incentivi alloccupazione
Art. 52.
(Interventi in favore dei lavoratori anziani)
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare lesodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere allINPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
2. I lavoratori coinvolti nel programma
di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento,
di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione
dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia allaccordo
di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda
allINPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria
a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
4. Laccordo di cui al comma
1, diviene efficace a seguito della validazione da parte dellINPS,
che effettua listruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in
capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
5. A seguito dellaccettazione
dellaccordo di cui al comma 1 il datore di lavoro è obbligato
a versare mensilmente allINPS la provvista per la prestazione e per
la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile
di cui al presente comma, lInps è tenuto a non erogare le
prestazioni.
6. In caso di mancato versamento lINPS
procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi 180 giorni dalla notifica
senza lavvenuto pagamento lINPS procede alla escussione della
fidejussione.
7. Il pagamento della prestazione
avviene da parte dellINPS, con le modalità previste per il
pagamento delle pensioni. LIstituto provvede contestualmente allaccredito
della relativa contribuzione figurativa.
(Incentivi alloccupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate)
1. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1º gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.
2. Nei casi di cui al comma 1, se
il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei
contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora
lassunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla
data di assunzione.
4. Le disposizioni di cui al presente
articolo trovano applicazione nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni
di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nellambito
dei fondi strutturali dellUnione europea e nelle aree di cui allarticolo
2, punto 18), lettera e) del predetto regolamento, annualmente individuate
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, nonché in relazione
alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
(Principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni)
1. Al fine di garantire unomogenea applicazione degli incentivi allassunzione, ivi compresi quelli previsti dallarticolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti princìpi:
a) gli incentivi non spettano se lassunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto allassunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b)
gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o lutilizzatore
con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro
connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
lassunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate
allacquisizione di professionalità sostanzialmente diverse
da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa
unità produttiva;
c)
gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano
stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro
che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con
questultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione
tale condizione si applica anche allutilizzatore.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato lattività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima Agenzia, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. Allarticolo 8, comma 9, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese
per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti:
«quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale o sospesi».
4. Linoltro tardivo delle comunicazioni
telematiche obbligatorie inerenti linstaurazione e la modifica di
un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella
parte dellincentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza
del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
Art. 55.
(Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco)
1. Il comma 4 dellarticolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione
consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla
lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre
anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di
adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni
di cui allarticolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente
per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata
lefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».
2. Al di fuori dellipotesi di cui allarticolo
55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, lefficacia
delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione
consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida
effettuata secondo modalità individuate con decreto non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione
territoriale del lavoro o il Centro per limpiego territorialmente
competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
3. In alternativa alla procedura di
cui al comma 2, lefficacia delle dimissioni della lavoratrice o del
lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente
condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice
o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione
di cessazione del rapporto di lavoro di cui allarticolo 21 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Con decreto,
di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, possono essere individuate ulteriori modalità semplificate
per accertare la veridicità della data e la autenticità della
manifestazione di volontà del lavoratore, in relazione alle dimissioni
o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo
dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia
di comunicazioni obbligatorie.
4. Nellipotesi in cui la lavoratrice
o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 2 ovvero alla
sottoscrizione di cui al comma 3, il rapporto di lavoro si intende risolto,
per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice
o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, allinvito
a presentarsi presso le sedi di cui al comma 2 ovvero allinvito ad
apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro tramite
comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la contestazione di
cui al comma 6.
5. La comunicazione contenente linvito,
cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al
comma 3, si considera validamente effettuata quando è recapitata
al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto
di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice
o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata alla lavoratrice
o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
6. Nei sette giorni di cui al comma
4, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso lavorato, la lavoratrice
o il lavoratore può contestare lefficacia delle dimissioni
e della risoluzione consensuale, offrendo le proprie prestazioni al datore
di lavoro.
7. Qualora, in mancanza della convalida
ovvero della sottoscrizione di cui al comma 3, il datore di lavoro non
provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione
contenente linvito entro il termine di trenta giorni dalla data delle
dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano
definitivamente prive di effetto.
8. Salvo che il fatto costituisca
reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla
lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione
consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa
da euro 5.000 ad euro 30.000. Laccertamento e lirrogazione
della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
(Sostegno alla genitorialità)
1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli allinterno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013 2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha lobbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, dei quali due giorni in sostituzione della madre e con un riconoscimento di unindennità giornaliera a carico dellINPS pari al 100 per cento della retribuzione e il restante giorno in aggiunta allobbligo di astensione della madre con un riconoscimento di unindennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. Allonere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dellincremento in termini quantitativi e qualitativi delloccupazione giovanile e delle donne di cui allarticolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto, e quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 ai sensi dellarticolo 70 della presente legge;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 3 e con le modalità di cui al comma 2, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dellarticolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per lacquisto di servizi di baby-sitting da richiedere al datore di lavoro.
2. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
delleconomia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle
risorse di cui al comma 3:
a) i criteri di
accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui
al presente articolo;
b) il numero e limporto dei voucher, tenuto anche conto dellindicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
3. Il decreto di cui al comma 2 provvede altresì a determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 1, lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato fondo di cui allarticolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel limite delle quali è riconosciuto il beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.
(Efficace attuazione del diritto al lavoro
dei
disabili)
1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso lutilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi allestero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dellarticolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dellarticolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;
b) allarticolo 5, dopo il comma 8-quater è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-quinquies.
Al fine di evitare abusi nel ricorso allistituto dellesonero
dagli obblighi di cui allarticolo 3 e di garantire il rispetto delle
quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli
esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono
stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo»;
c) allarticolo
6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi
organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza
almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato
rispetto degli obblighi di cui allarticolo 3, nonché il ricorso
agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti».
(Interventi volti al contrasto del lavoro
irregolare
degli immigrati)
1. Allarticolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al primo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b)».
POLITICHE ATTIVE E SERVIZI
PER LIMPIEGO
Art. 59.
(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nei
confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato
di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi
operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno lofferta delle
seguenti azioni:
a) colloquio di
orientamento entro i tre mesi dallinizio dello stato di disoccupazione;
b)
azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dallinizio
dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più
efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
c)
formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i
sei e i dodici mesi dallinizio dello stato di disoccupazione, adeguata
alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro
dellarea territoriale di residenza;
d)
proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza
del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.
1-ter. Nei confronti dei beneficiari di
integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di
lavoro, che comportino la sospensione dallattività lavorativa
per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi
di cui al comma 1 devono prevedere almeno lofferta di formazione
professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata
alle competenze professionali del disoccupato»;
b) allarticolo
3 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i servizi per limpiego»;
c) allarticolo 4, comma 1:
1) la lettera a) è abrogata;
2) alla
lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine
o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno
a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono
soppresse;
3) la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».
(Sistema informativo ASpI; monitoraggio
dei livelli essenziali dei servizi erogati;
sistema premiale)
1. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei è definito un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per limpiego.
2. Entro il 30 giugno 2013 lINPS
predispone e mette a disposizione dei servizi competenti di cui allarticolo
1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati telematica
contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali,
con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati
essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficia.
3. Ai fini della verifica della erogazione
dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi
dellarticolo 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2000,
è fatto obbligo ai servizi competenti di cui allarticolo 1,
comma 2, lettera g), del medesimo decreto legislativo, di inserire
nella banca dati di cui al comma 2, con le modalità definite dallINPS,
i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione
svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
4. Lattuazione delle disposizioni
del presente articolo non può comportare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa è effettuata
con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
(Semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione)
1. Nei casi di presentazione di una domanda di indennità nellambito dellASpI, la dichiarazione di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, può essere resa dallinteressato allINPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui allarticolo 60 della presente legge.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi allassunzione, le Regioni e le Province mettono a disposizione dellINPS, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi allassunzione, ivi comprese le informazioni relative alliscrizione nelle liste di mobilità, di cui allarticolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui allarticolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
(Offerta di lavoro congrua)
1. Il lavoratore sospeso dallattività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del Capo IV, Sezione II, della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
2. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui allarticolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto allimporto lordo dellindennità cui ha diritto.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e
3 il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde
il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.
5. È fatto obbligo ai servizi
competenti di cui allarticolo 1, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,
di comunicare tempestivamente gli eventi di cui al presente articolo allINPS,
che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le
somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.
6. Avverso il provvedimento di cui
al comma 5 è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui allarticolo
34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
(Disposizioni in materia di incontro
tra
domanda e offerta di lavoro)
1. Allarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) lIstituto nazionale della previdenza sociale, con riferimento ai lavoratori che beneficino di prestazioni per le quali lo stato di disoccupazione sia un requisito;».
(Abrogazioni)
1. Allarticolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: «i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché» sono soppresse.
2. Al decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291, larticolo 1-quinquies è abrogato.
3. Allarticolo 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, il comma 10 è abrogato.
(Delega al Governo in materia di politiche attive e servizi per limpiego)
1. Allarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 30, alinea, le parole: «, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
b) al comma 30, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) servizi per limpiego e politiche
attive;»;
c) al comma 31,
dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«e-bis) attivazione del soggetto che
cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori
sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;
e-ter) qualificazione professionale
dei giovani che entrano nel mercato del lavoro;
e-quater) formazione nel continuo
dei lavoratori;
e-quinquies) riqualificazione
di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;
e-sexies) collocamento di soggetti
in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità».
2. Nellesercizio della delega di cui allarticolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere assicurata larmonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui al presente Capo.
APPRENDIMENTO PERMANENTE
Art. 66.
(Finalità)
1. In linea con le indicazioni dellUnione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le regioni e le autonomie locali e il confronto con le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica.
2. Ai fini di cui al comma 1, per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema nazionale di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di una certificazione riconosciuta. Alla realizzazione e allo sviluppo della relativa offerta, in particolare, concorrono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubbblica:
a) i centri provinciali per listruzione degli adulti, di cui allarticolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b)
le strutture formative accreditate dalle regioni;
c)
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, per quanto riguarda
il personale dipendente dalla pubblica amministrazione;
d)
le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali, per lo sviluppo
della formazione continua e della formazione in apprendistato previsti
dal testo unico dellapprendistato, di cui al decreto legislativo
14 settembre 2011, n. 167.
3. Ai fini di cui al comma 1, per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 2, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato e del privato sociale e nelle imprese che rispondono ai criteri di cui allarticolo 68, comma 1, lettera e).
4. Ai fini di cui al comma 1, per apprendimento informale si intende quello che prescinde da una scelta intenzionale e che si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nellambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
(Sistemi integrati territoriali)
1. Ai fini di cui allarticolo 66, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono definite, nel confronto con le parti sociali, linee guida in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la individuazione di criteri generali e priorità per la costruzione, in modo condiviso con le Regioni e le autonomie locali, di sistemi integrati territoriali collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, accesso al lavoro dei giovani, riforma del welfare, invecchiamento attivo, esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. Tali sistemi sono caratterizzati da flessibilità organizzativa e di funzionamento, prossimità ai destinatari, capacità di riconoscere e certificare le competenze acquisite dalle persone. I relativi piani di intervento, di durata triennale, comprendono, nei limiti delle risorse destinate da soggetti pubblici a legislazione vigente e da soggetti privati, una pluralità di azioni, con priorità per quelle riguardanti:
a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui allarticolo 66, commi 3 e 4, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
b)
il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti
comunque acquisiti;
c)
la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.
2. Alla realizzazione e allo sviluppo dei sistemi integrati territoriali di cui al comma 1 concorrono anche le università, nella loro autonomia, attraverso linclusione dellapprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, unofferta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, appropriati servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico.
3. Lattuazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
(Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e certificazione delle competenze)
1. Ai fini di cui allarticolo 67, comma 1, lettera b), il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dellautonomia delle istituzioni scolastiche, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali per lindividuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e la certificazione delle competenze, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconoscimento e validazione dei saperi acquisiti, anche a distanza, dai cittadini e dai lavoratori quale attestazione dellapprendimento non formale e informale e certificazione dellinsieme delle conoscenze, abilità e competenze possedute dalla persona; la validazione è effettuata nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità, anche ai fini dellaccesso;
b)
definizione di standard nazionali e procedure per la certificazione
delle competenze, ivi incluse quelle connesse allottenimento della
qualifica nei percorsi di apprendistato, con riguardo ai risultati formativi
effettivamente conseguiti e alle competenze teorico-pratiche effettivamente
possedute, attraverso lidentificazione di una metrica e di metodologie
uniformi da predisporre a cura di enti allo scopo preposti e in continuità
e coerenza con quanto in essere nel segmento dellistruzione scolastica;
c)
ponderazione dei crediti spendibili ai fini del rientro nei percorsi dellistruzione
scolastica e universitaria, da effettuare in modo da garantire lequità
e il pari trattamento su tutto il territorio nazionale;
d)
definizione di procedure e criteri di validazione dellapprendimento
non formale ed informale ispirati a princìpi di equità, adeguatezza
e trasparenza, semplificazione, valorizzazione del patrimonio culturale
e professionale accumulato nel tempo dai cittadini e dai lavoratori e previsione
di sistemi di garanzia della qualità anche a tutela dei fruitori
dei servizi di istruzione e formazione offerti dalle strutture che operano
nei contesti non formali di cui allarticolo 66, comma 3;
e)
definizione di procedure per laccreditamento dei soggetti che fanno
parte del sistema pubblico nazionale di cui allarticolo 69, abilitati
allindividuazione e validazione degli apprendimenti e al rilascio
delle relative certificazioni;
f)
previsione di criteri generali per il riconoscimento della capacità
formativa delle imprese, previo confronto con le parti sociali.
2. Per ladozione del decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili.
3. Dalladozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze)
1. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei princìpi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.
2. La certificazione delle competenze
acquisite nei contesti formali, non formali ed informali di cui allarticolo
1 è un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il
riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati
dallUnione europea. Le relative procedure sono ispirate a criteri
di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione
e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui
allarticolo 66, comma 1.
3. Per competenza certificabile ai
sensi del comma 1, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di
abilità, acquisite nei contesti di cui allarticolo 66 e riconoscibili
anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione
degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto allarticolo
68.
4. Per certificazione delle competenze
si intende lintero processo che conduce, nel rispetto delle norme
di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy, al
rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente
laccertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da
un soggetto accreditato ai sensi dellarticolo 68, comma 1, lettera
e).
5. Le certificazioni riguardanti il
sistema di istruzione e formazione professionale si riferiscono a figure,
intese quali standard definiti a livello nazionale, e a profili,
intesi come standard regionali definiti anche in termini di declinazione
territoriale delle predette figure nazionali.
6. Con linee guida, definite in sede
di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, su proposta del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione,
sono definiti standard omogenei di certificazione rispondenti ai
princìpi di cui al comma 1, che contengono gli elementi essenziali
per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni
in ambito regionale, nazionale ed europeo, anche con riferimento ai livelli
e ai sistemi di referenziazione dellUnione europea.
7. Le competenze acquisite nellambito
dei percorsi di apprendimento formali, non formali ed informali certificate
sono registrate nel libretto formativo del cittadino istituito dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
COPERTURA FINANZIARIA
Art. 70.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per lanno 2013, 2.921 milioni di euro per lanno 2014, 2.501 milioni di euro per lanno 2015, 2.482 milioni di euro per lanno 2016, 2.038 milioni di euro per lanno 2017, 2.142 milioni di euro per lanno 2018, 2.148 milioni di euro per lanno 2019, 2.195 milioni di euro per lanno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2021, si provvede:
a) quanto a 1.138 milioni di euro per lanno 2013, 2.014 milioni di euro per lanno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dagli articoli 71 e 72;
b) quanto a 581 milioni di euro per lanno 2013, 907 milioni di euro per lanno 2014, 785 milioni di euro per lanno 2015, 766 milioni di euro per lanno 2016, 322 milioni di euro per lanno 2017, 426 milioni di euro per lanno 2018, 432 milioni di euro per lanno 2019, 479 milioni di euro per lanno 2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2021, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nellambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Misure fiscali)
1. Allarticolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.
3. Allarticolo 37, comma 4-bis,
primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».
La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dallanno
2013.
4. Fermo restando quanto previsto
dallarticolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, come modificato dallarticolo 34 della
presente legge, laddizionale comunale sui diritti di imbarco
di passeggeri sugli aeromobili di cui allarticolo 2, comma 11, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente incrementata,
a decorrere dal 1º luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato.
Le maggiori somme derivanti dallincremento delladdizionale
disposto dal presente comma sono versate allINPS con le stesse modalità
previste dalla disposizione di cui allarticolo 34, comma 2, lettera
b), e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di
cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 34.
5. Il contributo di cui allarticolo
334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni
per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale limpresa di assicurazione
ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è
deducibile, ai sensi dellarticolo 10, comma 1, lettera e),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo
del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione
di cui al presente comma si applica a decorrere dallanno 2012.
(Riduzione delle spese di funzionamento di enti)
1. LINPS e lIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nellambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dallarticolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dallarticolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2013. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per lINAIL e in 72 milioni di euro per lINPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, emanato in applicazione del richiamato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato.
2. LAmministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, nellambito della propria autonomia, adotta
misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle
previste dallarticolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura
pari a euro 10 milioni a decorrere dallesercizio 2013, che sono conseguentemente
versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato
di previsione dellentrata.
3. I Ministeri vigilanti verificano
lattuazione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, comprese le
misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche
con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli
enti interessati.