Contenzioso
Articolo 12.
(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)
1. Allarticolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;
b) il comma 7 è abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dellarticolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 19, comma 1, lettera f), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».
b) dopo larticolo 69 è inserito il seguente: «Art. 69-bis. - (Aggiornamento degli atti catastali) 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nellarticolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dellattestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale lufficio dellAgenzia del territorio provvede allaggiornamento degli atti catastali.».
4. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dellAgenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni
di cui allarticolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle
Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.».
6. I crediti
derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione
dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e
nellinteresse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dellarticolo
8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dallarticolo
130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti
approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dellagricoltura
e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti
nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonché le
spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle
relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, producono interessi
calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto
maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo
successivo sulla base dei soli interessi legali.
7. Sono fatti
salvi gli effetti derivanti dallapplicazione di sentenze passate
in giudicato di cui allarticolo 324 del codice di procedura civile.
8. La regione
Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo
sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale,
per lacquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dellarticolo
7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a
355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione.
9. In considerazione
dellacquisto di cui al comma 8, le risorse già finalizzate,
ai sensi dellarticolo 18 del citato decreto-legge n. 195 del
2009, al pagamento del canone di affitto di cui allarticolo 7, comma
6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima Regione quale
contributo dello Stato.
10. Ai fini
fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cui
al comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto
proprietario dellimpianto, di cui allarticolo 6 del predetto
decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione risarcitoria
transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Ogni atto
perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo
è esente da imposizione.
11. Allarticolo
32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera
n-bis) è aggiunta la seguente:
«n-ter) delle spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per lacquisto del termovalorizzatore stesso, nei limiti dellammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dellarticolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui allarticolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.».
(Norma di copertura)
1. Agli oneri derivanti dallarticolo 3, comma 10, dallarticolo 4, comma 11, dallarticolo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, pari complessivamente a 184,6 milioni di euro per lanno 2012, a 245,6 milioni di euro per lanno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere dallanno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per lanno 2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dallanno 2014, si provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui allarticolo 8, comma 21, del presente decreto.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 2012.