Articolo 11.
(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)
1. Allarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Lomessa,
incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze
negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui allarticolo
5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni
di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui allarticolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per
cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta
o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.».
2. Allarticolo 5-quinquies,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo
è soppresso.
3. Allarticolo
1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è
il terzo periodo è soppresso.
4. Larticolo
303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:
«303. - (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana). 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano allaccertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che linesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.
2. La precedente disposizione non si applica:
a) quando nei casi previsti dallarticolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile lapplicazione dei diritti;
b)
quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento
sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima
voce, e lammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo
la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera
di meno di un terzo;
c)
quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel
valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle
merci dichiarate.
3. Se i diritti
di confine complessivamente dovuti secondo laccertamento sono maggiori
di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti
supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto
non costituisca più grave reato, è applicata come segue:
a)
per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103
a 500 euro;
b)
per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa
da 1.000 a 5.000 euro;
c)
per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa
da 5.000 a 15.000 euro;
d)
per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa
da 15.000 a 30.000 euro;
e)
oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci
volte limporto dei diritti.».
5. Al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.»
sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.»
b) allarticolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.».
6. Allarticolo 1
del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. Indipendentemente
dallapplicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono
reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti
e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori
difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa
di cui allarticolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995,
n. 504.».
7. Per le unità
immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta
ai sensi del comma 10 dellarticolo 19 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come integrato dallart. 2 comma 5-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato
di cui allarticolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si
applicano le sanzioni amministrative di cui allart. 2 comma 12 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 6, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il sequestro
è eseguito nel limite:
a)
del 30 per cento dellimporto eccedente quello di cui al comma 1 qualora
leccedenza non sia superiore a 10 mila euro;
b) del 50 per cento dellimporto eccedente, in tutti gli altri casi.
2-bis. Il denaro
contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;
b)
allarticolo 7:
1)
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il soggetto
cui è stata contestata una violazione può chiederne lestinzione
effettuando un pagamento in misura ridotta:
a)
pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui allarticolo
3 se leccedenza non dichiarata non è superiore a 10 mila euro;
b) pari al 15 per cento se leccedenza non supera i 40 mila euro.
1-bis. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.
1-ter. Il pagamento può essere effettuato allAgenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero delleconomia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dellavvenuto pagamento, sono trasmesse allAgenzia delle dogane.»;
2) al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;
3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
c) allarticolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve i verbali di contestazione.»;
d) allarticolo 9:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La violazione
delle disposizioni di cui allarticolo 3 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
a)
dal 10 al 30 per cento dellimporto trasferito o che si tenta di trasferire
in eccedenza rispetto alla soglia di cui allarticolo 3, se tale valore
non è superiore a 10 mila euro;
b) dal 30 per cento al 50 per cento dellimporto trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui allarticolo 3 se tale valore è superiore a 10 mila euro.»;
2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono soppresse.