Articolo 8.
(Misure di contrasto allevasione)
1. Il comma 4-bis dellarticolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
«4-bis. Nella
determinazione dei redditi di cui allart. 6, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e
le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati
per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto
non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato lazione
penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete
il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità
in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.».
2. Ai fini dellaccertamento
delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto
di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri
componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati
o prestati, entro i limiti dellammontare non ammesso in deduzione
delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica
la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dellammontare delle
spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente
scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun
caso si applicano le disposizioni di cui allarticolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile
esclusivamente ai sensi dellart. 16, comma 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
3. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma
4-bis dellarticolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima
dellentrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli,
tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte
dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al comma 4-bis
previgente non si siano resi definitivi; resta ferma lapplicabilità
delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per
la determinazione del valore della produzione netta ai fini dellimposta
regionale sulle attività produttive.
4. La lettera
d-ter) del secondo comma dellarticolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla
seguente: «d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellapplicazione
degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità
degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione
dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici
per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati
applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati
sulla base dei dati indicati in dichiarazione.».
5. La disposizione
di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati
a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Per gli
accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto
dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dellarticolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. Ai fini
del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza
può avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero
7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini delleffettuazione di segnalazioni
allAgenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente
della commissione tributaria provinciale, da parte di questultima,
delle misure cautelari ai sensi dellarticolo 22 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
7. Allarticolo
51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, le parole: «alla Agenzia delle entrate che attiva i
conseguenti controlli di natura fiscale» sono sostituite dalle seguenti:
«alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi lutilizzabilità
di elementi ai fini dellattività di accertamento, ne dà
tempestiva comunicazione allAgenzia delle entrate».
8. LAgenzia
delle entrate elabora, nellambito della propria attività di
pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti,i quali
siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima allAgenzia
stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dellobbligo
di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del
documento certificativo dei corrispettivi.
9. Al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 35 il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente: «15-quinquies. LAgenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dellanagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione dufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari allAgenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per lomessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Liscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nellarticolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso lammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.»;
b) dopo larticolo 35-ter è inserito il seguente: «35-quater. Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, lAgenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dellarticolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.».
10. Allarticolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, limposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui allarticolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.».
11. Allarticolo
14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è abrogato.
12. Al decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 29, comma 1:
1)
alla lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo:
«. Lagente della riscossione, con raccomandata semplice spedita
allindirizzo presso il quale è stato notificato latto
di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le
somme per la riscossione»;
2)
alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e
lagente della riscossione non invia linformativa di cui alla
lettera b)»;
3)
alla lettera e) le parole: «secondo anno» sono sostituite
dalle seguenti: «terzo anno»;
b)
allarticolo 30, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
«Ai fini dellespropriazione forzata, lesibizione dellestratto
dellavviso di cui al comma 1, come trasmesso allagente della
riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo,
a tutti gli effetti, dellesibizione dellatto stesso in tutti
i casi in cui lagente della riscossione ne attesti la provenienza.».
13. Il comma 2-ter
dellarticolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato
dal comma 1 dellarticolo 19 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
è sostituito dal seguente: «2-ter. Comunicazioni periodiche
alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo
di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati
da certificati. Limposta non è dovuta per le comunicazioni
ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare,
sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di
rimborso.».
14. Nella
nota 3-ter allarticolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
le parole: «agli strumenti e» sono soppresse.
15. Le disposizioni
dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2012.
16. Allarticolo
19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con lintermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dellimposta di bollo di cui allarticolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, lintermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.»;
b)
nel comma 7, le parole: «ai sensi del comma 2-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»;
c)
nel comma 8, le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti:
«16 maggio»;
d)
nel comma 11, le parole: «di bollo» sono sostituite dalle seguenti:
«sui redditi»;
e)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Limposta
di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento
del valore degli immobili. Limposta non è dovuta se limporto,
come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore
è costituito dal costo risultante dallatto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo
in cui è situato limmobile. Per gli immobili situati in Paesi
appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico
europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore
è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dellassolvimento
di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di
cui al periodo precedente.»;
f)
dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Per
i soggetti che prestano lavoro allestero per lo Stato italiano, per
una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale
e le persone fisiche che lavorano allestero presso organizzazioni
internazionali cui aderisce lItalia la cui residenza fiscale in Italia
sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico
delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,
limposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta
dello 0,4 per cento per limmobile adibito ad abitazione principale
e per le relative pertinenze. Laliquota ridotta si applica limitatamente
al periodo di tempo in cui lattività lavorativa è svolta
allestero. Dallimposta dovuta per lunità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
rapportati al periodo dellanno durante il quale si protrae tale destinazione;
se lunità immobiliare è adibita ad abitazione principale
da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nellunità immobiliare adibita ad abitazione principale. Limporto
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non
può superare limporto massimo di 400 euro»;
g)
nel comma 16, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per
gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi
aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio
di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito dimposta
pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti
sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dellarticolo
165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
h)
nel comma 20, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per
i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione
europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono
un adeguato scambio di informazioni limposta è stabilita in
misura fissa pari a quella prevista dallarticolo 13, comma 2-bis,
lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;
i)
dopo il comma 23 è inserito il seguente: «23-bis. Nellapplicazione
dellarticolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, alle attività finanziarie oggetto
di emersione o di rimpatrio ai sensi dellarticolo 13-bis,
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato
decreto-legge n. 350 del 2001, non è comunque precluso laccertamento
dellimposta sul valore aggiunto.».
17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c), per lanno 2012 il versamento dellimposta di cui al comma 8 ivi citato può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.
18. Allarticolo
17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, le parole: «10.000 euro annui» sono
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».
19. Allarticolo
37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti:
«5.000 euro annui».
20. Con provvedimento
del Direttore dellAgenzia delle entrate possono essere stabiliti
i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di
cui ai commi 18 e 19.
21. In relazione
alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanziarie
della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio»
sono ridotte di 249 milioni di euro per lanno 2012 e di 299 milioni
di euro a decorrere dallanno 2013.
22. Al primo
periodo, del primo comma dellarticolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole artistiche
o professionali sono inserite le seguenti: «, nonché
in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono
dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».
23. LAgenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
2000, è soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi
dellarticolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza
nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni
trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al
primo periodo del presente articolo, si fa fronte con le risorse a valere
sullautorizzazione di spesa di cui allarticolo 14 della legge
13 maggio 1999, n. 133. Il Ministero delleconomia e delle finanze
è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Al Ministero sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali
attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire la
continuità delle attività di interesse pubblico già
facenti capo allAgenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato le predette attività continuano ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.
Dallattuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24. Fermi
i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione allesigenza
urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle
proprie strutture, volta a garantire una efficacia attuazione delle misure
di contrasto allevasione di cui alle disposizioni del presente articolo,
lAgenzia delle entrate è autorizzata ad espletare procedure
concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo
le modalità di cui allarticolo 1, comma 530, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dellarticolo 2, comma 2, secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dellespletamento
di dette procedure lAgenzia delle entrate, salvi gli incarichi già
affidati, potrà attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari
con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata
è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del
posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita
procedura selettiva applicando larticolo 19, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è
conferito lincarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti.
A seguito dellassunzione dei vincitori delle procedure concorsuali
di cui al presente comma, lAgenzia delle Entrate non potrà
attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula
di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto
dallarticolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Agli oneri derivanti dallattuazione del presente comma si provvede
con le risorse disponibili sul bilancio dellAgenzia.
25. Allarticolo
13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo
il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, dintesa con il Ministro dellinterno, sono disciplinate le modalità di certificazione dellutilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dallarticolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.».