(Potenziamento dellaccertamento in materia di giochi)
1. LAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a cento mila euro annui. Con decreto del Direttore generale dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti allAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui allarticolo 110, comma 6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesimi operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì al personale della Polizia di Stato, allArma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, il quale, ai fini dellutilizzo del fondo previsto dal presente comma, agiscono previo concerto con le competenti strutture dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri dellinterno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attività di cui al presente comma può effettuare le operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nellesercizio delle attività di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al primo periodo.
2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono introdotte le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3-bis dellarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,il seguente periodo: «La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.»;
b) allarticolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» aggiungere le seguenti: «o il mantenimento» e dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322,323» e dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «644,»; nello stesso comma 25 è aggiunto, in fine,il seguente periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero limputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.».
3. Con regolamento da emanare
ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare
le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di:
a)
razionalizzare e rilanciare il settore dellippica;
b)
assicurare la trasparenza e la regolarità dello svolgimento delle
competizioni ippiche;
c)
improntare lorganizzazione e la gestione dei giochi a criteri di
efficienza ed economicità, nonché la scelta dei concessionari
secondo criteri di trasparenza ed in conformità alle disposizioni,
anche comunitarie;
d)
assicurare il coordinamento tra il Ministero delleconomia e delle
finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e)
operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantire
lespletamento dei compiti istituzionali dellASSI;
f)
realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute
e del benessere del cavallo.
4. A decorrere dal 1º febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli è stabilita tra 5 centesimi e un euro e limporto minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro. Il predetto importo può essere modificato, in funzione dellandamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dellazione nei settori di competenza, il Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e lAgenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:
a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., a decorrere dal 1º gennaio 2012, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per leffetto, lASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalità di cui allarticolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) relativamente alle quote di prelievo di cui allarticolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, allarticolo 38, comma 4, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) è soppressa.
6. Nellambito delle disponibilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dellarticolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto Ministero destina, per lanno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dellippica.
7. Nel rispetto
delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, lIstituto per
lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. può intervenire finanziariamente,
nellambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del
settore ippico presentati da soggetti privati,secondo le modalità
definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze.
8. Allarticolo
12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera p)
è soppressa.
9. Le disposizioni
in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate
di cui allarticolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dellAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011.