(Attività e certificazioni in materia catastale)
1. Allarticolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole:«ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato», sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ferme
le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello
Stato di competenza dellAgenzia del demanio, lAgenzia del territorio
è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare
e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli
enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate
mediante accordi, secondo quanto previsto dallarticolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono
il rimborso dei costi sostenuti dallAgenzia, la cui determinazione
è stabilita nella Convenzione di cui allarticolo 59.».
2. Al comma 9 dellarticolo
14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
«In sede di prima
applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria,
prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, lAgenzia
del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale,
sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto
e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma,
si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata
attribuita la rendita presunta ai sensi dellarticolo 19, comma 10,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dallarticolo
2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».
3. Al fine
di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni
relative alluso del suolo di cui allarticolo 2, comma 33, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine dellaggiornamento
del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalità
stabilite da provvedimento del Direttore dellAgenzia del territorio
da adottare, sentita lAGEA, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Le sanzioni
previste dallarticolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere
dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente
a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.
5. In deroga
a quanto stabilito dallarticolo 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le
disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai
certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per lesecuzione di formalità ipotecarie, nonché
ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dallAgenzia del territorio.