Articolo 5.
(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)
1. Allarticolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento allannualità 2011, le integrazioni previste dallarticolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.».
2. Allarticolo
15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, le parole: «30 novembre» sono sostituite
dalle seguenti: «16 aprile».
3. Allarticolo
9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole:
«Entro il 30 novembre» fino a: «per lanno precedente,»
sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 maggio di ogni anno,
gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma
pari al 12,5 per cento, dellimposta dovuta per lanno precedente
provvisoriamente determinata,».
4. Al fine
di garantire lunitarietà del Sistema informativo della fiscalità
e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento
degli obiettivi strategici relativi al contrasto allevasione e allelusione
fiscale, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio
tra lamministrazione finanziaria e la società di cui allarticolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati
fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo
atto regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attività
ad essi correlati.
5. Gli importi
massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 4 sono incrementati
in ragione delleffettiva durata del periodo di proroga, fermo restando
che, ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi
unitari sono rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali
di revisione.
6. Dalle disposizioni
di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. Nellarticolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della
applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni
pubbliche si intendono, per lanno 2011, gli enti e i soggetti indicati
a fini statistici nellelenco oggetto del comunicato dellIstituto
nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari
data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171,
nonché a decorrere dallanno 2012 gli enti e i soggetti indicati
a fini statistici dal predetto Istituto nellelenco oggetto del comunicato
del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228,
le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.».
8. Allarticolo 2,
comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nel primo
periodo, la parola: «segue» è sostituita dalle seguenti:
«e lincasso della remunerazione dovuta a tale società
a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono».