Capo I
EFFICIENTAMENTO
Articolo 5.
(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)
1. Allarticolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento allannualità 2011, le integrazioni previste dallarticolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.».
2. Allarticolo
15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, le parole: «30 novembre» sono sostituite
dalle seguenti: «16 aprile».
3. Allarticolo
9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole:
«Entro il 30 novembre» fino a: «per lanno precedente,»
sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 maggio di ogni anno,
gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma
pari al 12,5 per cento, dellimposta dovuta per lanno precedente
provvisoriamente determinata,».
4. Al fine
di garantire lunitarietà del Sistema informativo della fiscalità
e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento
degli obiettivi strategici relativi al contrasto allevasione e allelusione
fiscale, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio
tra lamministrazione finanziaria e la società di cui allarticolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati
fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo
atto regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attività
ad essi correlati.
5. Gli importi
massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 4 sono incrementati
in ragione delleffettiva durata del periodo di proroga, fermo restando
che, ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi
unitari sono rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali
di revisione.
6. Dalle disposizioni
di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. Nellarticolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della
applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni
pubbliche si intendono, per lanno 2011, gli enti e i soggetti indicati
a fini statistici nellelenco oggetto del comunicato dellIstituto
nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari
data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171,
nonché a decorrere dallanno 2012 gli enti e i soggetti indicati
a fini statistici dal predetto Istituto nellelenco oggetto del comunicato
del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228,
le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.».
8. Allarticolo 2,
comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nel primo
periodo, la parola: «segue» è sostituita dalle seguenti:
«e lincasso della remunerazione dovuta a tale società
a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono».
(Attività e certificazioni in materia catastale)
1. Allarticolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole:«ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato», sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ferme
le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello
Stato di competenza dellAgenzia del demanio, lAgenzia del territorio
è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare
e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli
enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate
mediante accordi, secondo quanto previsto dallarticolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono
il rimborso dei costi sostenuti dallAgenzia, la cui determinazione
è stabilita nella Convenzione di cui allarticolo 59.».
2. Al comma 9 dellarticolo
14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
«In sede di prima
applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria,
prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, lAgenzia
del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale,
sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto
e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma,
si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata
attribuita la rendita presunta ai sensi dellarticolo 19, comma 10,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dallarticolo
2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».
3. Al fine
di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni
relative alluso del suolo di cui allarticolo 2, comma 33, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine dellaggiornamento
del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalità
stabilite da provvedimento del Direttore dellAgenzia del territorio
da adottare, sentita lAGEA, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Le sanzioni
previste dallarticolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere
dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente
a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.
5. In deroga
a quanto stabilito dallarticolo 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le
disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai
certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per lesecuzione di formalità ipotecarie, nonché
ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dallAgenzia del territorio.
(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)
1.Il Ministro delleconomia e delle finanze, su richiesta dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli oggetti:
a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;
b) degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.