(Fiscalità locale)
1. Allarticolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre».
2. Le disposizioni
concernenti limposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori,
di cui allarticolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
si applicano su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni
emanate prima dellapprovazione del presente decreto.
3. Il comma
1 dellarticolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero delleconomia e delle finanze 22 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006,
come modificato dallarticolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e dallarticolo 1, comma 23, lettera b), della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 il contributo dell1
per mille della quota di gettito dellimposta municipale propria spettante
al comune ai sensi dellarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno,
al soggetto di cui allarticolo 1, comma 1.».
4. Larticolo
77-bis, comma 30, e larticolo 77-ter, comma 19, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e larticolo 1, comma 123,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi
i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province
e dei comuni, relativi allanno dimposta 2012, emanate prima
dellapprovazione del presente decreto.
5. Alla lettera
a) del comma 14 dellarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ad
eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti
nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano».
6. Per lanno
2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti
dal Ministero dellinterno in favore degli enti locali sono determinati
in base alle disposizioni recate dallarticolo 2, comma 45, terzo
periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche
delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
7. Il Ministero
dellinterno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde, a titolo di
acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto
corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di
cui allarticolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna,
detto acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti
nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del Ministro dellinterno
21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 7 marzo 2002. Le somme erogate in acconto sono portate in detrazione
da quanto spettante per lanno 2012 ai singoli comuni a titolo di
trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale.
8. Nei confronti
dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo
fiscale da corrispondere nellanno 2012 risultino insufficienti a
recuperare lanticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero
è effettuato, da parte dellAgenzia delle entrate, sulla base
dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dellinterno,
allatto del riversamento agli stessi comuni dellimposta municipale
propria di cui allarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214. Entro 30 giorni dal versamento delle somme, con decreti del
Ministero dell economia e delle finanze, gli importi recuperati sono
assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dellinterno.
9. Il comma
5 dellarticolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
è sostituito dai seguenti:
«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui allarticolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento allultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dellinterno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza lente locale è tenuto a versare allentrata del bilancio dello Stato le somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dellesercizio 2011.».
10. A decorrere dal 1º aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dallarticolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, larticolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato. Il minor gettito per gli enti locali derivanti dallattuazione del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per lanno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2013 è reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.
11. Il concorso
alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano previsto dallarticolo 28, comma 3,
primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è
ridotto di 180 milioni di euro per lanno 2012 e 239 milioni di euro
annui a decorrere dallanno 2013.
12. Nellarticolo
2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1-ter è
inserito il seguente: «1-quater. In relazione a quanto disposto
dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dellarticolo
6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore
dellAgenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione
delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello
in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui allarticolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.».