(Comunicazioni e adempimenti formali)
1. La fruizione di benefici di natura fiscale o laccesso a regimi fiscali opzionali, subordinati allobbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali lautore dellinadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b)
effettui la comunicazione ovvero esegua ladempimento richiesto entro
il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c)
versi contestualmente limporto pari alla misura minima della sanzione
stabilita dallarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dallarticolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
esclusa la compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dallesercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dellimposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per lammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b)
presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni
documentali entro il 30 settembre;
c)
versino contestualmente limporto pari alla misura minima della sanzione
stabilita dallarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dallarticolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
esclusa la compensazione ivi prevista.
3. Allarticolo 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di cessione
delleccedenza dellimposta sul reddito delle società
risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui allarticolo
122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione
degli estremi del soggetto cessionario e dellimporto ceduto non determina
linefficacia ai sensi del comma 2 se il cessionario è lo stesso
soggetto consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui allarticolo
8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella
misura massima stabilita.».
4. Allarticolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,
le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione
periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni
realizzate senza applicazione dellimposta».
5. Allarticolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui allarticolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«3-bis. In
caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai
sensi del secondo comma dellarticolo 2487-ter del codice civile,
si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di
cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza,
il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime
dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni
già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della
data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione
dellipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione
della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo dimposta
in cui si verifica linizio della liquidazione.».
6. A decorrere dal 1º
gennaio 2012, allarticolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le parole: «,di importo non inferiore a euro tremila»
sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Lobbligo
di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dellimposta sul
valore aggiunto per le quali è previsto lobbligo di emissione
della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente
e fornitore, dellimporto di tutte le operazioni attive e passive
effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto lobbligo
di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata
qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600,
comprensivo dellimposta sul valore aggiunto.».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalle seguenti: «Negli» e dopo le parole: «con la precisazione dellindirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»;
b) nellarticolo 60, il secondo periodo del terzo comma è soppresso.
8. Allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».».
9. I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli:
a) operatori di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
b)
esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità
superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti
per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità
globale supera i 10 metri cubi di cui allarticolo 25 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995;
c)
operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di
vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze
17 maggio 1995, n. 322;
d)
operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale
ai sensi dellarticolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504
del 1995 e dellarticolo 22 del decreto del Ministro delle finanze
27 marzo 2001, n. 153;
e)
operatori che impiegano lalcol etilico e le bevande alcoliche in
usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 9
luglio 1996, n. 524.
10. Con provvedimenti dellAgenzia
delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti:
a)
tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica
dei dati delle contabilità degli operatori di cui al comma 9, lettere
da b) ad e);
b)
regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità
trasmessi telematicamente;
c)
istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità
da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri
di cui al comma 9.
11. Allarticolo 35
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma
3 è inserito il seguente: «3-bis. Fatta salva, su motivata
richiesta del depositario, lapplicabilità delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore
ai 10.000 ettolitri laccertamento del prodotto finito viene effettuato
immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori,
direttamente dallesercente limpianto. Il prodotto finito deve
essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta
assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b)
e c).».
12. Allarticolo 3,
comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153,
lultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le fabbriche
di cui allarticolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative,lassetto del deposito fiscale e le modalità
di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti
con determinazione del Direttore dellAgenzia delle dogane.».
13. Allarticolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui allarticolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».