TITOLO I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Articolo 1.
(Rateizzazione debiti tributari)
1. Allarticolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 è abrogato.
2. Allarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1-bis è soppresso lultimo periodo;
b)
dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:« 1-ter.
Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi
1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di
importo crescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta
di rateazione, lagente della riscossione può iscrivere lipoteca
di cui allarticolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dellistanza,
ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le
ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione».
c)
al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,»
sono soppresse e dopo le parole: «due rate» è inserita
la seguente: «consecutive».
3. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dellarticolo 19, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Al fine
di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale,
gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi
in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché
intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca
di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento
delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione
del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli
enti previdenziali.
5. Allarticolo
38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
dopo le parole: «allimporto di cui allarticolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602» sono inserite le seguenti: «; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative allobbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili».
6. Sono fatti
salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore
del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione
contenuta nel comma 5.
(Comunicazioni e adempimenti formali)
1. La fruizione di benefici di natura fiscale o laccesso a regimi fiscali opzionali, subordinati allobbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali lautore dellinadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b)
effettui la comunicazione ovvero esegua ladempimento richiesto entro
il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c)
versi contestualmente limporto pari alla misura minima della sanzione
stabilita dallarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dallarticolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
esclusa la compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dallesercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dellimposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per lammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b)
presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni
documentali entro il 30 settembre;
c)
versino contestualmente limporto pari alla misura minima della sanzione
stabilita dallarticolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dallarticolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
esclusa la compensazione ivi prevista.
3. Allarticolo 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di cessione
delleccedenza dellimposta sul reddito delle società
risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui allarticolo
122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione
degli estremi del soggetto cessionario e dellimporto ceduto non determina
linefficacia ai sensi del comma 2 se il cessionario è lo stesso
soggetto consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui allarticolo
8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella
misura massima stabilita.».
4. Allarticolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,
le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione
periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni
realizzate senza applicazione dellimposta».
5. Allarticolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui allarticolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«3-bis. In
caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai
sensi del secondo comma dellarticolo 2487-ter del codice civile,
si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di
cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza,
il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime
dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni
già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della
data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione
dellipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione
della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo dimposta
in cui si verifica linizio della liquidazione.».
6. A decorrere dal 1º
gennaio 2012, allarticolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le parole: «,di importo non inferiore a euro tremila»
sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Lobbligo
di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dellimposta sul
valore aggiunto per le quali è previsto lobbligo di emissione
della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente
e fornitore, dellimporto di tutte le operazioni attive e passive
effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto lobbligo
di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata
qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600,
comprensivo dellimposta sul valore aggiunto.».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalle seguenti: «Negli» e dopo le parole: «con la precisazione dellindirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»;
b) nellarticolo 60, il secondo periodo del terzo comma è soppresso.
8. Allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,n. 73, dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».».
9. I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli:
a) operatori di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
b)
esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità
superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti
per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità
globale supera i 10 metri cubi di cui allarticolo 25 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995;
c)
operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di
vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze
17 maggio 1995, n. 322;
d)
operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale
ai sensi dellarticolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504
del 1995 e dellarticolo 22 del decreto del Ministro delle finanze
27 marzo 2001, n. 153;
e)
operatori che impiegano lalcol etilico e le bevande alcoliche in
usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 9
luglio 1996, n. 524.
10. Con provvedimenti dellAgenzia
delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti:
a)
tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica
dei dati delle contabilità degli operatori di cui al comma 9, lettere
da b) ad e);
b)
regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità
trasmessi telematicamente;
c)
istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità
da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri
di cui al comma 9.
11. Allarticolo 35
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma
3 è inserito il seguente: «3-bis. Fatta salva, su motivata
richiesta del depositario, lapplicabilità delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore
ai 10.000 ettolitri laccertamento del prodotto finito viene effettuato
immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori,
direttamente dallesercente limpianto. Il prodotto finito deve
essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta
assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b)
e c).».
12. Allarticolo 3,
comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153,
lultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le fabbriche
di cui allarticolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative,lassetto del deposito fiscale e le modalità
di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti
con determinazione del Direttore dellAgenzia delle dogane.».
13. Allarticolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui allarticolo 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».
(Facilitazioni per imprese e contribuenti)
1. Per lacquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dellUnione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui allarticolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) allatto delleffettuazione delloperazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e /o del committente apposita autocertificazione di questultimo, ai sensi dellarticolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dellUnione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato,
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione delloperazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a questultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, allAgenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dellAgenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Lefficacia
della disposizione di cui allarticolo 2, comma 4-ter, lettera
c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta
dallarticolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti
e amministrazioni pubbliche, è differita al 1º maggio 2012.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli sportelli
aperti al pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche è data
massima pubblicità al contenuto e agli effetti della disposizione
di cui al precedente periodo.
4. La disposizione
di cui al primo periodo del comma 3 non trova applicazione nei riguardi
di coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si sono già conformati alla disposizione di cui allarticolo
2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, come introdotta dallarticolo 12, comma 2, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.
5. Al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: «sesto, del codice di procedura civile,» sono inserite le seguenti: «e dallarticolo 72-ter del presente decreto»;
b) dopo larticolo 72-bis, è inserito il seguente:
«72-ter (Limiti
di pignorabilità) 1. Le somme dovute a titolo di stipendio,
di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o
di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere
pignorate dallagente della riscossione: a) in misura pari
ad un decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura pari
ad un settimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma
la misura di cui allarticolo 545, comma 4, del codice di procedura
civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre
indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.»;
c)
allarticolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lagente
della riscossione può procedere allespropriazione immobiliare
se limporto complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente
ventimila euro».;
2)
al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sono sostituite
dalle seguenti: «allimporto indicato»;
d)
allarticolo 77 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Lagente
della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito
da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma
1, purché limporto complessivo del credito per cui si procede
non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.».
6. La disposizione di cui
al comma 1-bis dellarticolo 77 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Larticolo
7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, è abrogato.
8. Nellarticolo
66, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dedotti»;
b) la parola: «ricevuto» è sostituita dalla seguente: «registrato».
9. La disposizione del comma 8 trova applicazione a decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2011.
10. A decorrere
dal 1º luglio 2012, non si procede allaccertamento, alliscrizione
a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali
e locali, qualora lammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative
e interessi, non superi, per ciascun credito, limporto di euro 30,
con riferimento ad ogni periodo dimposta.
11. La disposizione
di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta
violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
12. Allarticolo
1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma è
sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostituti dimposta,
a decorrere da quelle relative allanno dimposta 2012, tutti
gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento
alla seconda cifra decimale.».
13. Allarticolo
55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
dopo le parole: «impianti di produzione combinata di energia elettrica
e calore» sono inserite le seguenti: «ed impianti azionati da
fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente».
14. Allarticolo
11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole:
«le banche e gli intermediari finanziari», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari
e le imprese di assicurazioni».
15. Al fine
di adempiere agli impegni internazionali assunti dallItalia in occasione,
tra laltro dei vertici G8 de LAquila (8-10 luglio 2009) e G20
di Cannes (3-4 novembre 2011) larticolo 2, comma 35-octies,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
16. Al comma
361 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo
le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite le
seguenti: «, nonché del direttore generale dellAmministrazione
autonoma dei monopoli di Stato».
(Fiscalità locale)
1. Allarticolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre».
2. Le disposizioni
concernenti limposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori,
di cui allarticolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
si applicano su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni
emanate prima dellapprovazione del presente decreto.
3. Il comma
1 dellarticolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero delleconomia e delle finanze 22 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006,
come modificato dallarticolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e dallarticolo 1, comma 23, lettera b), della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 il contributo dell1
per mille della quota di gettito dellimposta municipale propria spettante
al comune ai sensi dellarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno,
al soggetto di cui allarticolo 1, comma 1.».
4. Larticolo
77-bis, comma 30, e larticolo 77-ter, comma 19, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e larticolo 1, comma 123,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi
i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province
e dei comuni, relativi allanno dimposta 2012, emanate prima
dellapprovazione del presente decreto.
5. Alla lettera
a) del comma 14 dellarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ad
eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti
nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano».
6. Per lanno
2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti
dal Ministero dellinterno in favore degli enti locali sono determinati
in base alle disposizioni recate dallarticolo 2, comma 45, terzo
periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche
delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
7. Il Ministero
dellinterno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde, a titolo di
acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto
corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di
cui allarticolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna,
detto acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti
nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del Ministro dellinterno
21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 7 marzo 2002. Le somme erogate in acconto sono portate in detrazione
da quanto spettante per lanno 2012 ai singoli comuni a titolo di
trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale.
8. Nei confronti
dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo
fiscale da corrispondere nellanno 2012 risultino insufficienti a
recuperare lanticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero
è effettuato, da parte dellAgenzia delle entrate, sulla base
dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dellinterno,
allatto del riversamento agli stessi comuni dellimposta municipale
propria di cui allarticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214. Entro 30 giorni dal versamento delle somme, con decreti del
Ministero dell economia e delle finanze, gli importi recuperati sono
assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dellinterno.
9. Il comma
5 dellarticolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
è sostituito dai seguenti:
«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui allarticolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento allultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dellinterno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza lente locale è tenuto a versare allentrata del bilancio dello Stato le somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dellesercizio 2011.».
10. A decorrere dal 1º aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dallarticolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, larticolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato. Il minor gettito per gli enti locali derivanti dallattuazione del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per lanno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2013 è reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.
11. Il concorso
alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano previsto dallarticolo 28, comma 3,
primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è
ridotto di 180 milioni di euro per lanno 2012 e 239 milioni di euro
annui a decorrere dallanno 2013.
12. Nellarticolo
2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1-ter è
inserito il seguente: «1-quater. In relazione a quanto disposto
dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dellarticolo
6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore
dellAgenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione
delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello
in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui allarticolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.».