(Previsto dallarticolo 17, comma
30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL
DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 1
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione,
riscossione e accertamento, a norma dellarticolo 3, comma 134, lettera
b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
... Omissis ...
Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute). 1. Le somme dovute ai sensi dellarticolo 2, comma 2, e dellarticolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. [Qualora
le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della
dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo
è concesso dallufficio, su richiesta del contribuente, nelle
ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.
La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione].
3. Limporto
della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione. Sullimporto delle rate successive
sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal
primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della
comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato
scadono lultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato
pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche
di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento
della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e limporto
dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto
versato, è iscritto a ruolo.
4-bis.
Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva comporta liscrizione a ruolo a titolo
definitivo della sanzione di cui allarticolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata
allimporto della rata versata in ritardo, e degli interessi legali.
Liscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale
del ravvedimento di cui allarticolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine
di pagamento della rata successiva.
5. La notificazione
delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste
dai commi 4 e 4-bis è eseguita entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in
ritardo.
6. Le disposizioni
di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5 si applicano anche alle somme
da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dallarticolo
1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente
ai redditi soggetti a tassazione separata.
6-bis.
Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo
decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito.
7. Nei casi
di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa
la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui allarticolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni.
... Omissis ...
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
... Omissis ...
Art. 19. - (Dilazione del pagamento). 1. Lagente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
1-bis.
In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1,
la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un
ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta
decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di
rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo
crescente per ciascun anno.
[2. La richiesta,
di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dellinizio
della procedura esecutiva.]
3. In caso
di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b)
lintero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente
ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c)
il carico non può più essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nellatto di accoglimento dellistanza di dilazione.
[4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, leventuale fidejussore o il terzo datore dipoteca non versa limporto garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente lindicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore dipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.]
... Omissis ...
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
... Omissis ...
Art. 38. - (Requisiti di ordine generale).
... Omissis ...
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore allimporto di cui allarticolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui allarticolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dellarticolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui allarticolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato lofferta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui allarticolo 2359 del codice civile, e di aver formulato lofferta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui allarticolo 2359 del codice civile, e di aver formulato lofferta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e leventuale esclusione sono disposte dopo lapertura delle buste contenenti lofferta economica.
... Omissis ...
ARTICOLO 2
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
... Omissis ...
Art. 43-ter. - (Cessione delle eccedenze nellambito del gruppo). Le eccedenze dellimposta sul reddito delle persone giuridiche e dellimposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o allente dello stesso gruppo, senza losservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Nei confronti
dellamministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è
efficace a condizione che lente o società cedente indichi
nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti
a ciascuno di essi.
[Le eccedenze
di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti
dellimposta sul reddito delle persone giuridiche e dellimposta
locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la
cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2.]
Agli effetti
del presente articolo appartengono al gruppo lente o società
controllante e le società da questo controllate; si considerano
controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dallente
o società controllante o tramite altra società controllata
da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore
al 50 per cento del capitale, fin dallinizio del periodo di imposta
precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società
e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette allimposta
sul reddito delle persone giuridiche, indicate nellelenco di cui
alla lettera a) del comma 2 dellarticolo 38 del predetto decreto
n. 127 del 1991 e nellelenco di cui alla lettera a) del
comma 2 dellarticolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
Si applicano
le disposizioni del comma 2 dellarticolo 43-bis.
... Omissis ...
Decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.
Art. 1. 1. Le disposizioni
di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dellarticolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, si applicano a condizione:
... Omissis ...
c) che lintento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente lindicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché lindicazione dellufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima delleffettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare allAgenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.
... Omissis ...
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, allimposta regionale sulle attività
produttive e allimposta sul valore aggiunto, ai sensi dellarticolo
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
... Omissis ...
Art. 5. - (Dichiarazione nei casi di liquidazione). 1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti allimposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui allarticolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui allarticolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra linizio del periodo dimposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro lultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto in via telematica.
... Omissis ...
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo dimposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dallarticolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo dimposta.
... Omissis ...
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica.
... Omissis ...
Art. 21. - (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate). 1. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo laggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dellimposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per lomissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
... Omissis ...
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
... Omissis ...
Art. 58. - (Domicilio fiscale). Agli effetti dellapplicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
Le persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale
nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno
il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito
o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in
cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani,
che risiedono allestero in forza di un rapporto di servizio con la
pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai
sensi dellarticolo 2, comma 2bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza
nello Stato.
I soggetti
diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in
cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa;
se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove
è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in
mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
In tutti gli
atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici
finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti,
con la precisazione dellindirizzo.
Le cause di
variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno
successivo a quello in cui si sono verificate.
... Omissis ...
Art. 60. - (Notificazioni). Le variazioni e le modificazioni dellindirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dellavvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dellufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dallultima dichiarazione annuale.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dallufficio;
b)
il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario latto o lavviso
ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis)
se il consegnatario non è il destinatario dellatto o dellavviso,
il messo consegna o deposita la copia dellatto da notificare in busta
che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce alloriginale
e alla copia dellatto stesso. Sulla busta non sono apposti segni
o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dellatto. Il
consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia
dellavvenuta notificazione dellatto o dellavviso, a mezzo
di lettera raccomandata;
c)
salvo il caso di consegna dellatto o dellavviso in mani proprie,
la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d)
è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso
una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la
notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso
lelezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione
effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con
provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate;
e)
quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è
abitazione, ufficio o azienda del contribuente, lavviso del deposito
prescritto dallarticolo 140 del codice di procedura civile, in busta
chiusa e sigillata, si affigge nellalbo del comune e la notificazione,
ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita
nellottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis)
è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello
Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o
che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente
ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d),
lindirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri
atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dellatto o dellavviso
in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
f)
le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice
di procedura civile non si applicano.
Lelezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.
Le variazioni
e le modificazioni dellindirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni,
dal trentesimo giorno successivo a quello dellavvenuta variazione
anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi
di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello
della ricezione da parte dellufficio della dichiarazione prevista
dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda
di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle
persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di
inizio attività IVA. Se la comunicazione è stata omessa la
notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale
risultante dallultima dichiarazione annuale.
Salvo quanto
previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dallarticolo
142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non
residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento allindirizzo della residenza
estera rilevato dai registri dellAnagrafe degli italiani residenti
allestero o a quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui allarticolo 2188 del codice civile. In mancanza
dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso
di ricevimento è effettuata allindirizzo estero indicato dal
contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale
o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In
caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni
di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione
ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi
del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato allAgenzia
delle entrate lindirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni,
con le modalità previste con provvedimento del Direttore dellAgenzia
delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto
dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque
notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data
della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono
dalla data in cui latto è ricevuto.
... Omissis ...
Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto
alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra laltro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»,
di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche
in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti
recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della
domanda in particolari settori.
Art. 1. - (Disposizioni
in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali
e nazionali operate, tra laltro, nella forma dei cosiddetti «caroselli»
e «cartiere»). 1. Per contrastare levasione
fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»,
anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica,
i soggetti passivi allimposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente
allAgenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti
con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute,
registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del
10 maggio 1999 e al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze
21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
... Omissis ...
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
... Omissis ...
Art. 35. - (Accertamento dellaccisa sulla birra).
... Omissis ...
3. Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, fabbriche di birra.
... Omissis ...
Decreto Ministeriale 27 marzo 2001, n. 153
Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione,
trasformazione, circolazione e deposito dellalcole etilico e delle
bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per
leffettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico
ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.
... Omissis ...
Art. 3. - (Assetto dei depositi fiscali).
... Omissis ...
4. Per il controllo della produzione e del condizionamento della birra sono installati misuratori delle materie prime, ad esclusione del luppolo, estratte dai silos o dagli altri magazzini di stoccaggio, del mosto introdotto nelle cantine di fermentazione, della birra introdotta nei reparti di condizionamento, nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni, come definiti dallarticolo 9, comma 1, anche se di birra analcolica non tassabile; è anche facoltà dellUTF effettuare il suggellamento di linee, apparecchiature, locali e varchi e prescrivere, ai sensi dellarticolo 2, comma 2, lettera d), lesecuzione delle opere ritenute necessarie. Lassetto delle linee di trasferimento deve essere tale da non consentire il passaggio delle materie prime alla lavorazione senza essere misurate e lintroduzione del mosto in cantina e della birra nel reparto dimbottigliamento se non attraverso tubazioni fisse su cui siano inseriti misuratori. Per le fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri e sono destinate al solo rifornimento di un attiguo locale di mescita e di minuta vendita, lassetto del deposito fiscale e le modalità per il controllo della produzione sono stabiliti di volta in volta dallAgenzia.
... Omissis ...
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
... Omissis ...
Art. 53. - (Soggetti obbligati e adempimenti).
... Omissis ...
7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dellAgenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dellautorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
... Omissis ...
ARTICOLO 3
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
... Omissis ...
Art. 72-bis. (Pignoramento
dei crediti verso terzi). 1. Salvo che per i crediti pensionistici
e fermo restando quanto previsto dallarticolo 545, commi quarto,
quinto e sesto, del codice di procedura civile, latto di pignoramento
dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della
citazione di cui allarticolo 543, secondo comma, numero 4, dello
stesso codice di procedura civile, lordine al terzo di pagare il
credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito
per cui si procede:
a)
nel termine di quindici giorni dalla notifica dellatto di pignoramento,
per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente
alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
... Omissis ...
Art. 76. - (Espropriazione
immobiliare). 1. Il concessionario può procedere allespropriazione
immobiliare se limporto complessivo del credito per cui si procede
supera complessivamente:
a)
ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio
ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario
dellunità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione
principale, ai sensi dellarticolo 10, comma 3-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) ottomila euro, negli altri casi.
2. Il concessionario non
procede allespropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato
a norma dellarticolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie
aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore
agli importi indicati nel comma 1.
Art. 77. - (Iscrizione
di ipoteca). 1. Decorso inutilmente il termine di cui allarticolo
50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili
del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dellimporto
complessivo del credito per cui si procede.
... Omissis ...
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per leconomia.
... Omissis ...
Art. 7. - (Semplificazione fiscale).
... Omissis ...
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:
... Omissis ...
gg-decies) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lagente della riscossione non può iscrivere lipoteca di cui all articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se limporto complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dellunità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
2) ottomila euro, negli altri casi;
... Omissis ...
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
... Omissis ..
Art. 66. - (Imprese minori).
... Omissis ...
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui allarticolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dellultimo periodo del comma 4 dellarticolo 109. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi dimposta, in deroga allarticolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nellesercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui limporto del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.
... Omissis ...
Legge 23 dicembre 1977, n. 935
Arrotondamento degli importi ai fini dellapplicazione e della
riscossione delle imposte sui redditi e dellimposta sul valore aggiunto.
Art. 1. Tutti gli
importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei
sostituti dimposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dellimposta
sul valore aggiunto devono essere arrotondati a mille lire, per difetto
se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso
se è superiore; tutti i calcoli richiesti nelle dichiarazioni devono
essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono
essere arrotondati con i medesimi criteri.
Nelle dichiarazioni dei sostituti dimposta tutti gli importi da indicare devono essere espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.
... Omissis ...
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
... Omissis ...
Art. 55. - (Accertamento e liquidazione dellaccisa).
... Omissis ...
5. I soggetti di cui allarticolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dellenergia adoperata, corrispondono laccisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dellAgenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno lobbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dellAgenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere limposta mediante canone di abbonamento annuale.
... Omissis ...
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Disposizioni urgenti per la crescita, lequità e il consolidamento
dei conti pubblici.
... Omissis ...
Art. 11-bis. - (Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie). 1. Lespletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dellarchivio dei rapporti di cui all articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai sensi dellarticolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita lAgenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
... Omissis ...
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo.
... Omissis ...
Art. 2. - (Disposizioni in materia di entrate).
... Omissis ...
35-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita unimposta di bollo sui trasferimenti di denaro allestero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. Limposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dellimporto trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. Limposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dellUnione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dellUnione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
... Omissis ...
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008).
Art. 1.
... Omissis ...
361. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dellazione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, lestrazione e lutilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.
... Omissis ...
ARTICOLO 4
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.
... Omissis ...
Art. 14. - (Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).
... Omissis ...
8. A decorrere dallanno 2011, le delibere di variazione delladdizionale comunale allimposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1º gennaio dellanno di pubblicazione sul sito informatico di cui allarticolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dellanno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative allanno 2010 sono efficaci per lo stesso anno dimposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui allarticolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
... Omissis ...
Decreto 22 novembre 2005
Modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis
e 2-ter dellarticolo 7 del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
... Omissis ...
Art. 3. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2006 il contributo dell1 per mille del gettito ICI, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, è versato dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dagli altri soggetti previsti dallarticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, direttamente, entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui allarticolo 1, comma 1.
... Omissis ...
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria.
... Omissis ...
Art. 77-bis. - (Patto di stabilità interno per gli enti locali).
... Omissis ...
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino allattuazione del federalismo fiscale se precedente allanno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
... Omissis ...
Art. 77-ter. - (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome).
... Omissis ...
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino allattuazione del federalismo fiscale se precedente allanno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
... Omissis ...
Legge 13 dicembre 2010, n. 220
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2011).
Art. 1. - (Gestioni
previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi
e tabelle).
... Omissis ...
123. Resta confermata, sino allattuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dellarticolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dellarticolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
... Omissis ...
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Disposizioni urgenti per la crescita, lequità e il consolidamento
dei conti pubblici.
... Omissis ...
Art. 13. - (Anticipazione sperimentale dellimposta municipale propria).
... Omissis ...
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le seguenti disposizioni:
a) larticolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b)
il comma 3, dellarticolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dellarticolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c)
lultimo periodo del comma 5 dellarticolo 8 e il comma 4 dellarticolo
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d)
il comma 1-bis dellarticolo 23 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14;
d-bis)
i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dellarticolo
7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
... Omissis ...
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali.
... Omissis ...
Art. 243. - (Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti).
... Omissis ...
5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, è applicata una sanzione pari alla perdita dell1 per cento del contributo ordinario spettante per lanno per il quale si è verificata linadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi.
... Omissis ...
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Disposizioni urgenti per la crescita, lequità e il consolidamento
dei conti pubblici.
... Omissis ...
Art. 2. - (Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani). 1. A decorrere dal periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dellarticolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari allimposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dellarticolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
1-bis.
All articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per il
personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai
sensi dell articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446
del 1997» sono soppresse.
1-ter.
La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal
periodo dimposta in corso al 31 dicembre 2012.
2. Allarticolo
11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni»;
b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
... Omissis ...
ARTICOLO 5
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Disposizioni urgenti per la crescita, lequità e il consolidamento
dei conti pubblici.
... Omissis ...
Art. 10. - (Regime premiale per favorire la trasparenza).
... Omissis ...
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative allannualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dellarticolo 10 e dallarticolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
... Omissis ...
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
Disciplina dellimposta di bollo.
... Omissis ...
Art. 15-bis. - (Versamento dellacconto sullimposta di bollo assolta in modo virtuale). 1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nellarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dellimposta provvisoriamente liquidata ai sensi dellarticolo 15; per esigenze di liquidità lacconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.
... Omissis ...
Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e
di contratti vitalizi.
... Omissis ...
Art. 9. - (Denuncia e versamenti).
... Omissis ...
1-bis. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dellimposta liquidata per lanno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità lacconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.
... Omissis ...
Legge 31 dicembre 2009, n. 196
Legge di contabilità e finanza pubblica.
Art. 1. - (Princìpi
di coordinamento e ambito di riferimento).
... Omissis ...
2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.
... Omissis ...
Decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181
Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
... Omissis ...
Art. 2. - (Fondo unico giustizia).
... Omissis ...
6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1º aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nellambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate «Fondo unico giustizia», Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso dinteresse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio.
... Omissis ...
ARTICOLO 6
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dellorganizzazione del Governo, a norma dellarticolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
... Omissis ...
Art. 64. - (Agenzia del territorio). 1. Lagenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire lanagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, lintegrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. Lagenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.
2. Lagenzia
costituisce lorganismo tecnico di cui allarticolo 67 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può gestire, sulla base
di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale
con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e
allaggiornamento del catasto.
3. Lagenzia
gestisce losservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi
estimativi che può offrire direttamente sul mercato.
4. Il comitato
di gestione di cui allarticolo 67 del presente decreto legislativo
è integrato, per lagenzia del territorio, da due membri nominati
su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
... Omissis ...
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Disposizioni urgenti per la crescita, lequità e il consolidamento
dei conti pubblici.
... Omissis ...
Art. 14. - (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).
... Omissis ...
9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano dufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dellAgenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare allufficio provinciale dellAgenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per leventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
... Omissis ...
ARTICOLO 8
Legge 24 dicembre 1993, n. 537
Interventi correttivi di finanza pubblica.
... Omissis ...
Art.14. - (Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base imponibile).
... Omissis ...
4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui allarticolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo lesercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti.
... Omissis ...
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
... Omissis ...
Art. 39. - (Redditi determinati in base alle scritture contabili).
... Omissis ...
In deroga alle disposizioni del comma precedente lufficio delle imposte determina il reddito dimpresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:
... Omissis ...
d-ter) quando viene rilevata lomessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellapplicazione degli studi di settore, nonché lindicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dellarticolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
... Omissis ...
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dellutilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
... Omissis ...
Art. 51. - (Obbligo di comunicazione al Ministero delleconomia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo). 1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui allarticolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e allarticolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero delleconomia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dallarticolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.
... Omissis ...
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dellimposta sul valore aggiunto.
... Omissis ...
Art. 35. - (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività).
... Omissis ...
15-quinquies. Lattribuzione del numero di partita IVA è revocata dufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato lattività dimpresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia dimposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.
... Omissis ...
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti limposta
di registro.
... Omissis ..
Art. 76. - (Decadenza dellazione della finanza). 1. Limposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dellarticolo 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dellarticolo 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione dufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta limposta dovuta in base alle denunce prescritte dallarticolo 19.
1-bis.
Lavviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di
cui allarticolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine
di decadenza di due anni dal pagamento dellimposta proporzionale.
2. Salvo quanto
disposto nel comma 1-bis, limposta deve essere richiesta,
a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti
presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b)
dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui allarticolo
19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione
della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la
stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto
ricorso avverso lavviso di rettifica e di liquidazione della maggiore
imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui allarticolo
72, il termine decorre dalla data di registrazione dellatto;
c)
dalla data di registrazione dellatto ovvero dalla data di presentazione
della denuncia di cui allarticolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.
3. Lavviso di liquidazione dellimposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel terzo comma dellarticolo 52.
4. La soprattassa
e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel
termine stabilito per chiedere limposta cui le stesse si riferiscono
e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno
in cui è avvenuta la violazione.
5. Lintervenuta
decadenza non dispensa dal pagamento dellimposta in caso di registrazione
volontaria o quando si faccia uso dellatto ai sensi dellarticolo
6.
... Omissis ...
Legge 12 novembre 2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilità 2012).
... Omissis ...
Art. 14. - (Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini).
... Omissis ...
10. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
... Omissis ...
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica.
... Omissis ...
Art. 29. - (Concentrazione della riscossione nellaccertamento). 1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1º ottobre 2011 e relativi ai periodi dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
... Omissis ...
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare lavvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dellesecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dellAgenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. Lesecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dallaffidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nellipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente allaffidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b);
... Omissis ...
e) lagente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dellespropriazione forzata lesibizione dellestratto dellatto di cui alla lettera a), come trasmesso allagente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dellesibizione dellatto stesso in tutti i casi in cui lagente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), lespropriazione forzata è preceduta dalla notifica dellavviso di cui allarticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lespropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui laccertamento è divenuto definitivo;
... Omissis ...
Art. 30. - (Potenziamento dei processi di riscossione dellINPS).
... Omissis ...
2. Lavviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché lindicazione dellagente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nellanagrafe tributaria alla data di formazione dellavviso. Lavviso dovrà altresì contenere lintimazione ad adempiere lobbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché lindicazione che, in mancanza del pagamento, lagente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Lavviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dellufficio che ha emesso latto.
... Omissis ...
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
Disciplina dellimposta di bollo
... Omissis ...
Art. 13. [Fatture,
note, conti ed estratti di conti].
Indicazione degli |
Imposte dovute |
Mododi pagamento |
N o t e |
|
Fisse |
Proporzionali |
1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare |
||
euro 1,81 |
1. Marche o bollo a punzone. |
1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, limposta si applica per ciascun percipiente. |
||
2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, limposta è riscossa in modo virtuale al momento dellemissione degli stessi. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dellimposta sul valore aggiunto o doganali, limposta è riscossa dagli uffici stessi |
2. Limposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000,
a meno che si tratti di ticevute o quietanze rilasciate a saldo per somma
inferiore al debito originario, senza lindicazione di questo o delle
precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma Indeterminata; b) per la quietanza o ricevuta apposta
sui documenti già assoggettati allimposta di bollo o esenti; c) per le quietanze apposte sulle
bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali
e dei biglietti delle lotterie nazionali. 3. Sono esenti dallimposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici. |
2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti dl addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dellaccreditamento o delladdebltamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare |
||
|
1. Marche o bollo a punzone. |
1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti allimposta. |
2-bis. Estratti conto, inviati dalle
banche ai clienti ai sensi dellarticolo 119 del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente
postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni
esemplare con periodicità annuale: a) se il cliente è persona
fisica b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica |
|
euro 34,20 |
3-bis. Lestratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dellanno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dellanno, limposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, limposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo rlsultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000 |
|||
3-ter. Limposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dellEnte poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero reiativi al deposito di titoli, indicati nellarticolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti allobbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dellanno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazIone. Limposta è comunque dovuta una volta lanno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dellanno, limposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Non sono soggetti allimposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dellapplicazione della predetta imposta e che siano chiuusi dufficio. Limposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente allanno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000 |
2-ter. Comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari: per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso |
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1 per mille |
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... Omissis ..
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Disposizioni urgenti per la crescita, lequità e il consolidamento
dei conti pubblici.
... Omissis ...
Art. 19. - (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti allestero).
... Omissis ...
7. Limposta di cui al comma 6 è determinata al netto delleventuale imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dellarticolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
8. Gli intermediari di cui all articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere limposta di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato lemersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dellanno precedente. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
... Omissis ...
11. Per laccertamento e la riscossione dellimposta di cui al comma 6 nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo.
... Omissis ...
15. Limposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dallatto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato limmobile.
16. Dallimposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito dimposta pari allammontare delleventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato limmobile.
... Omissis ...
20. Limposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell1 per mille annuo, per il 2011 e il 2012, e dell1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dellintermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
... Omissis ...
23. Con uno o più provvedimenti del Direttore dellAgenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative allanno di riferimento.
... Omissis
...
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dellimposta sul valore aggiunto, nonché
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
... Omissis ...
Art. 17. - (Oggetto). 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti allINPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori allanno dellimposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dellistanza da cui il credito emerge.
... Omissis ...
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in
materia di entrate e di contrasto allevasione fiscale.
... Omissis ...
Art. 37. - (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario).
... Omissis ...
49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dallarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori allanno dellimposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dallAgenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.
... Omissis ...
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dellimposta sul valore aggiunto.
... Omissis ...
Art. 52. - ( Accessi, ispezioni e verifiche). Gli Uffici dellimposta sul valore aggiunto possono disporre laccesso dimpiegati dellAmministrazione finanziaria nei locali destinati allesercizio dattività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per laccertamento dellimposta e per la repressione dellevasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono laccesso devono essere muniti dapposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dellufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche lautorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, laccesso nei locali destinati allesercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato
... Omissis ...
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria.
... Omissis ...
Art. 13. - (Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico). 1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire laccesso alla proprietà dellabitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari nellambito degli interventi previsti dallarticolo 11, comma 3, lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b)
riconoscimento del diritto di opzione allacquisto, purché
i soggetti interessati non siano proprietari di unaltra abitazione,
in favore dellassegnatario non moroso nel pagamento del canone di
locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora
risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da
parte dellassegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione
dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché
la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli
non conviventi;
c)
destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi
volti ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dallarticolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
3-bis.
Al fine di agevolare laccesso al credito, a partire dal 1º settembre
2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della gioventù, un Fondo per laccesso al credito
per lacquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità
per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo
periodo è pari a 4 milioni di euro per lanno 2008 e 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della
gioventù, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dintesa
con la Conferenza unificata, ai sensi dell articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo
restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per laccesso
al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento
del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di
politiche abitative.
3-ter.
Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640,
non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto
secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560,
a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640
del 1954.
3-quater.
Presso il Ministero delleconomia e delle finanze è istituito
il Fondo per la tutela dellambiente e la promozione dello sviluppo
del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni
di euro per lanno 2009, 30 milioni di euro per lanno 2010 e
30 milioni di euro per lanno 2011. A valere sulle risorse del fondo
sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari
nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dellambiente
e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse
e allindividuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze in coerenza con apposito
atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro
per lanno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
... Omissis ...
ARTICOLO 9
Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374
Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di
accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE
del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di
procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive
n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile
1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.
... Omissis ...
Art. 11. - (Revisione dellaccertamento, attribuzioni e poteri degli uffici).
... Omissis ...
4. Sono applicabili le disposizioni previste dallart. 52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
... Omissis ...
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
... Omissis ...
Art. 53. - (Soggetti
obbligati e adempimenti). 1. Obbligati al pagamento dellaccisa
sullenergia elettrica sono:
a)
i soggetti che procedono alla fatturazione dellenergia elettrica
ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;
b)
gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata
per uso proprio;
c)
i soggetti che utilizzano lenergia elettrica per uso proprio con
impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi
per uso promiscuo lutilizzazione di energia elettrica in impieghi
soggetti a diversa tassazione.
2. Su richiesta possono
essere riconosciuti come soggetti obbligati:
a)
i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata
con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata,
con potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano sede nel territorio nazionale, limposta di cui al comma 1 dellarticolo 52 è dovuta dalle società, designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dellAgenzia delle dogane prima dellinizio dellattività di fornitura dellenergia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).
4. I soggetti
di cui ai commi 1 e 2 hanno lobbligo di denunciare preventivamente
la propria attività allUfficio dellAgenzia delle dogane
competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli
impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione
dellattività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi
si sono verificati.
5. I soggetti
di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente
limposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, prestano
una cauzione sul pagamento dellaccisa determinata dal competente
Ufficio dellAgenzia delle dogane in misura pari ad un dodicesimo
dellimposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati
dal soggetto nella denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente
in possesso dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli
di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia
e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e
alle società di cui al comma 3 unautorizzazione, entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento della denuncia. Lautorizzazione
viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata
in giudicato per reati connessi allaccertamento ed al pagamento dellaccisa
sui prodotti energetici o sullenergia elettrica per i quali è
prevista la pena della reclusione.
6. I soggetti
di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente
Ufficio dellAgenzia delle dogane, limporto della cauzione che
deve risultare pari ad un dodicesimo dellimposta dovuta nellanno
precedente. Sono esonerati dallobbligo di prestare la cauzione le
Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. LAgenzia delle dogane
ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili
e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato
nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione,
in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla
notifica della revoca.
7. Ai soggetti
di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è
rilasciata, dal competente ufficio dellAgenzia delle dogane successivamente
alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dellautorizzazione
di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
8. I soggetti
di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente
limposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano
una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni
relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero
della partita IVA del soggetto, allubicazione delleventuale
officina, tutti gli elementi necessari per laccertamento del debito
«dimposta relativo ad ogni mese solare, nonché lenergia
elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione.
9. La dichiarazione
di cui al comma 8 è presentata al competente Ufficio dellAgenzia
delle dogane entro il mese di marzo dellanno successivo a quello
cui si riferisce
... Omissis ...
ARTICOLO 10
Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi
al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
... Omissis ...
Art. 2. - (Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia).
... Omissis ...
3-bis. Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lettera b), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nellipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dellorgano di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
... Omissis ...
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
... Omissis ...
Art. 24. - (Norme in materia di gioco).
... Omissis ...
25. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dallarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica nè ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso allestero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.
... Omissis ...
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento
e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in
materia di entrate e di contrasto allevasione fiscale.
... Omissis ...
Art. 38. - (Misure di contrasto del gioco illegale).
... Omissis ...
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, levasione e lelusione fiscale nel settore del gioco, nonchè di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero delleconomia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
... Omissis ...
l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
... Omissis ...
Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile.
... Omissis ...
Art. 12. - (Norme di carattere fiscale in materia di giochi). 1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2009, il Ministero delleconomia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:
... Omissis ...
p) disporre lattivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo;
... Omissis ...
ARTICOLO 11
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,
di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dellarticolo
3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
... Omissis ...
Art. 11. - (Altre violazioni
in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto).
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila
a lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a)
omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche
se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente
o a terzi nellesercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di
tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b)
mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi
nellesercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a)
o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c)
inottemperanza allinvito a comparire e a qualsiasi altra richiesta
fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nellesercizio dei poteri
loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nellapposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
[3. In caso
di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento
per cento dellintero ammontare dei crediti dimposta e dei contributi
in conto capitale dei quali si è indebitamente fruito.]
4. Lomessa
presentazione degli elenchi di cui allarticolo 50, comma 6, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due
milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione
nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati
a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito
di richiesta.
5. Lomessa
installazione degli apparecchi per lemissione dello scontrino fiscale
previsti dallarticolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18,
è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire
otto milioni.
[6. Al destinatario
dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli
organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze,
non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo
inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire
centomila a lire due milioni.
7. In caso
di violazione delle prescrizioni di cui allarticolo 53, comma 3,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.
... Omissis ...
Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
Misure di contrasto allevasione fiscale e disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria.
... Omissis ...
Art. 5-quinquies. - (Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati).
... Omissis ...
3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo dimposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica allAgenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire laccertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dellarticolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonché le procedure e i termini delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.
... Omissis ...
Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265
Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile,
di contrasto allelusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni,
di detassazione per lautotrasporto, di adempimenti per i concessionari
della riscossione e di imposta di bollo.
... Omissis ...
Art. 1. - (Disposizioni in materia di fiscalità dimpresa).
... Omissis ...
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo dimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica allAgenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire laccertamento della conformità delloperazione di cessione con le disposizioni dellarticolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile. In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, lAgenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per lanno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dallanno 2004. Al fine di assicurare lefficace realizzazione dellattività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dellazione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma lapplicazione dellarticolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dallarticolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Allarticolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, lultimo periodo è soppresso.
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Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale.
... Omissis ...
Art. 303. - (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana). Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano allaccertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.
La precedente disposizione non si applica:
a) quando nei casi previsti dallarticolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile lapplicazione dei diritti;
b)
quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento
sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima
voce, e lammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo
la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera
di meno di un terzo;
c)
quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel
valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle
merci dichiarate.
Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo laccertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata in misura non minore dellintero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per laccertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dellintero ammontare della differenza stessa.
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Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
... Omissis ...
Art. 50. - (Inosservanza di prescrizioni e regolamenti). 1. Indipendentemente dallapplicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
... Omissis ...
Art. 59. - (Sanzioni).
... Omissis ...
5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
... Omissis ...
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Art. 1. - (Accertamento,
contrasto allevasione ed allelusione fiscale, nonché
potenziamento dellAmministrazione economico-finanziaria).
1. Con determinazioni del direttore dellAgenzia delle dogane,
da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente
in forma telematica:
a)
dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati
come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali
ed esercenti depositi commerciali, concernenti lattività svolta
nei settori dei prodotti energetici, dellalcole e delle bevande alcoliche
e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5,
8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504;
b)
del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti
soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste
dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c)
delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e lenergia elettrica
di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Allarticolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è inserito
il seguente:
«2-bis. I soggetti
esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente allavvio
della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle
dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione
anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di
cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata
in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.».
3. In applicazione del
disposto dellarticolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003
del Consiglio, del 22 luglio 2003, lufficio doganale competente,
previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale
e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, può
disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci
medesime. È fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare
a fini giudiziari.
4. Con decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalità
e tempi della procedura di cui al comma 3.
4-bis.
Allarticolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma
1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al
fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti,
lamministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati,
decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei
prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite
con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto
con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente norma».
5. Allarticolo 34,
comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
nellultimo periodo, le parole: «di cui allarticolo 52»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per laccesso di cui al numero 7) del secondo comma dell articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per lAgenzia delle dogane, dal Direttore regionale».
6. Dopo il comma 12 dellarticolo
110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:
«12-bis. Le
disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi
rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti
allUnione europea aventi regimi fiscali privilegiati.».
7. Allarticolo 35,
comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei
contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione
ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento
dellimmagine»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche.».
8. Il comma 2 dell
articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è
sostituito dal seguente:
«2. Qualora siano
state contestate ai sensi dell articolo 16 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte
violazioni dellobbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino
fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione
delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997,
è disposta la sospensione della licenza o dellautorizzazione
allesercizio dellattività ovvero dellesercizio
dellattività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.
In deroga all articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo
n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente
esecutivo. Se limporto complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione
eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un
periodo da un mese a sei mesi».
8-bis. Dopo il comma
2 dell articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La
sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale
dellAgenzia delle entrate competente per territorio in relazione
al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata
contestata la terza violazione.
2-ter.
Lesecuzione e la verifica delleffettivo adempimento delle sospensioni
di cui al comma 2 è effettuata dallAgenzia delle entrate,
ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell articolo 63 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater.
Lesecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata
con il sigillo dellorgano procedente e con le sottoscrizioni del
personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo
imposto a fini fiscali».
8-ter. Le disposizioni di cui allarticolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti.
9. Ai fini
dellimmatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli
e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo
oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello
F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a
norma dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
e successive modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il
numero di telaio e lammontare dellIVA assolta in occasione
della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore
dellAgenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie
integrazioni.
10. Per i
veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, limmatricolazione
è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante
lassolvimento dellIVA e contenente il riferimento alleventuale
utilizzazione, da parte dellimportatore, della facoltà prevista
dall articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti.
11. Con provvedimento
del Direttore dellAgenzia delle entrate è fissata la data
a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9
e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dallapplicazione
delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma
380 dellarticolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
parole da: «Con la convenzione» a: «è definita»
sono sostituite dalle seguenti: «La convenzione prevista dallarticolo
1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, è gratuita e definisce anche».
13. Allarticolo
7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: «mediante posta
elettronica certificata».
14. Gli organismi
preposti allattività di controllo, accertamento e riscossione
dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative
per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto
dellimpiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi
negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo.
Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per
un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per lanno 2007 e
30 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2008, è destinata
ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale
dellAmministrazione economico-finanziaria, per metà delle
risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà
delle risorse, la concessione di incentivi allesodo, la concessione
di incentivi alla mobilità territoriale, lerogazione di indennità
di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale
qualificato. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite
in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il
regolamento di organizzazione del Ministero delleconomia e delle
finanze da adottare, ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali
e dellAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di
razionalizzare lordinamento dellAmministrazione economico-finanziaria,
potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci
pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e lazione
di contrasto dellevasione e dellelusione fiscale, con il predetto
regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione,
trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
16. Lo schema
di regolamento previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli
effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, è trasmesso
alle Camere per lacquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, le
quali rendono il parere entro trenta giorni dallassegnazione. Decorso
il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri
di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque emanato.
17. Al fine
di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali
la struttura interdisciplinare prevista dallarticolo 73, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato di coordinamento
del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo
strategico della Scuola superiore delleconomia e delle finanze nonché
la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi. Lautorizzazione
di spesa prevista dallarticolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, è soppressa. Lautorizzazione
di spesa prevista per lattività della Scuola superiore delleconomia
e delle finanze dallarticolo 4, comma 61, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 2003, n. 350, è ridotta a 4 milioni di euro
annui; la metà delle risorse finanziarie previste dallanzidetta
autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può
essere utilizzata dal Ministero delleconomia e delle finanze per
laffidamento, anche a società specializzate, di consulenze,
studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dellamministrazione
economico-finanziaria e, fino al 31 dicembre 2011 (10), per le esigenze
di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento
delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e
nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché per assicurare
la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di
base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni
anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee.
18. Allarticolo
67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:
«Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari
e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera lagenzia. I restanti
componenti sono scelti tra i dirigenti dellagenzia.».
19. In sede
di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati
di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore
del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
... Omissis ...
Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195
Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione
del regolamento (CE) n. 1889/2005.
... Omissis ...
Art. 6. - (Sequestro).
... Omissis ...
2. Il sequestro è eseguito nel limite del quaranta per cento dellimporto in eccedenza. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
... Omissis ...
Art. 7. - (Adempimenti oblatori). 1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne lestinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui allarticolo 3, e comunque, non inferiore a 200 euro. Il pagamento può essere effettuato allAgenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero delleconomia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dellavvenuto pagamento, sono trasmesse allAgenzia delle dogane.
... Omissis ...
5. È precluso il pagamento in misura ridotta qualora:
a) limporto del denaro contante eccedente la soglia di cui allarticolo 3 superi 250.000 euro;
b) il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione di cui allarticolo 3, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la ricezione dellatto di contestazione concernente lillecito per cui si procede.
... Omissis ...
Art. 8. - (Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni).
... Omissis ...
3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato dal Ministero delleconomia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
... Omissis ...
Art. 9. - (Sanzioni). 1. La violazione delle disposizioni di cui allarticolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dellimporto trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di cui allarticolo 3, con un minimo di 300 euro.
2. Ai fini dellapplicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano larticolo 23, commi 1 e 3, larticolo 23-bis e larticolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in quanto compatibili.
... Omissis ...
ARTICOLO 12
Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374
Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di
accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE
del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di
procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive
n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile
1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.
... Omissis ...
Art. 11. - (Revisione dellaccertamento, attribuzioni e poteri degli uffici).
... Omissis ...
6. Listanza di revisione presentata dalloperatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è ammesso ricorso entro trenta giorni al direttore compartimentale, che provvede in via definitiva.
7. La rettifica può essere contestata dalloperatore entro trenta giorni dalla data di notifica dellavviso. Al momento della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .
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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nellarticolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
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Art. 19. - (Atti impugnabili e oggetto del ricorso). 1. Il ricorso può essere proposto avverso:
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f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nellarticolo 2, comma 3;
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Legge 12 novembre 2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge di stabilità 2012).
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Art. 32. - (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).
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4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:
a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b)
delle spese per la concessione di crediti;
c)
delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati
ai finanziamenti dellUnione europea, con esclusione delle quote di
finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui lUnione europea
riconosca importi inferiori, limporto corrispondente alle spese non
riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità
interno relativo allanno in cui è comunicato il mancato riconoscimento.
Ove la comunicazione sia effettuata nellultimo quadrimestre, il recupero
può essere conseguito anche nellanno successivo;
d)
delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già
sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni,
determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
allarticolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;
e)
delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili
ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85;
f)
dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto
di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente,
a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del
calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti
in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle
regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui
attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove
disponibili;
g)
delle spese concernenti i censimenti di cui allarticolo 50, comma
3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite
dallISTAT;
h)
delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di
cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi
derivanti dai provvedimenti di cui allarticolo 5, comma 5-quater,
della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;
i)
delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate
entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dallattività
di recupero fiscale ai sensi dellarticolo 9 del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;
l)
delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario di cui allarticolo 21, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111;
m)
per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali
nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze,
di cui al comma 1 dellarticolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148;
n)
delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione
sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità
strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dallarticolo
6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente
e nei limiti previsti dal decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze di cui allarticolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148;
n-bis)
per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse
dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le
Regioni ricomprese nellObiettivo Convergenza e nel regime di phasing
in nellObiettivo Competitività, di cui al Regolamento del
Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata
allAccordo sullattuazione del Piano di Azione Coesione del
15 novembre 2011. Lesclusione opera nei limiti complessivi di 1.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
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