DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per lattuazione
di
direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive contenute negli allegati A e B annessi alla presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive medesime. Per le direttive contenute negli allegati A e B il cui termine così determinato sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive contenute negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati, nel rispetto dellarticolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, delleconomia e delle finanze e con
gli altri Ministri interessati in relazione alloggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive contenute nellallegato B, nonché
quelli relativi allattuazione delle direttive contenute nellallegato
A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo lacquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere
dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data
di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per lespressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi
1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie
sono corredati della relazione tecnica di cui allarticolo 17, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento allesigenza di garantire
il rispetto dellarticolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette
alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente
legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi
2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma
6.
6. I decreti legislativi, relativi
alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dellarticolo
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano
alle condizioni e secondo le procedure di cui allarticolo 11, comma
8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. I decreti legislativi adottati
ai sensi dellarticolo 3 della presente legge, se attengono a materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
allarticolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
8. Il Ministro per gli affari europei,
nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto
dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per gli affari europei
ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie
di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse,
da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Governo, ove non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
contenute negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti
sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
(Princìpi e criteri direttivi generali
della
delega legislativa)
1. In aggiunta ai princìpi e criteri direttivi contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui allarticolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono allattuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b)
ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto
di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c)
al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare losservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dellammenda fino a 150.000 euro e dellarresto fino a tre anni,
sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti.
In tali casi sono previste: la pena dellammenda alternativa allarresto
per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano linteresse
protetto; la pena dellarresto congiunta a quella dellammenda
per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle
predette ipotesi, in luogo dellarresto e dellammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e
seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento
di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è
prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi
diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nellambito dei
limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera
sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa
potenzialità lesiva dellinteresse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo
o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che linfrazione
può recare al colpevole ovvero alla persona o allente nel
cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare losservanza
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre
sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e,
nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà
e diritti derivanti da provvedimenti dellamministrazione, nonché
sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo
fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono
o furono destinate a commettere lillecito amministrativo o il reato
previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dallarticolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dallarticolo
20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni
anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui allarticolo 117, quarto comma, della Costituzione,
le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
d)
eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano lattività
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione
alle direttive, nei soli limiti occorrenti per ladempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,
nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dallattuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi
fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
si provvede a carico del fondo di rotazione di cui allarticolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e)
allattuazione di direttive che modificano precedenti direttive già
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione
non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti
modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva
modificata;
f)
nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dellUnione europea comunque intervenute
fino al momento dellesercizio della delega;
g)
quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni
diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni
statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune
forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle
regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
lunitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità,
lefficacia e leconomicità nellazione amministrativa
e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h)
quando non sono dostacolo i diversi termini di recepimento, sono
attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le
stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.
(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria
di violazioni di disposizioni dellUnione europea)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dellUnione europea nellordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive dellUnione europea attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti dellUnione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dellarticolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.
I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi
di cui allarticolo 2, comma 1, lettera c), della presente
legge.
3. Gli schemi di decreto legislativo
di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per lespressione del parere da parte dei
competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti
dai commi 3 e 9 dellarticolo 1.
(Oneri relativi a prestazioni e a controlli)
1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
(Delega al Governo per il riordino
normativo
nelle materie interessate
dalle direttive dellUnione europea)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui allarticolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive dellUnione europea, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i princìpi fondamentali delle materie di cui allarticolo 117, terzo comma, della Costituzione o di altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante lindicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
(Introduzione e reintroduzione di specie animali e vegetali).
1. Il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dellIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui allallegato D annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, e delle specie di cui allallegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nonché per lintroduzione in deroga a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle finalità del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell11 giugno 2007.
2. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette
nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo unadeguata
consultazione del pubblico interessato dalladozione del provvedimento
di reintroduzione o di ripopolamento sulla base delle linee guida di cui
al comma 1, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie
di cui al citato comma 1, dandone comunicazione al Ministero dellambiente
e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonché
presentando agli stessi Ministeri un apposito studio che evidenzi che tale
reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente al conseguimento
delle finalità di cui allarticolo 1, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
3. È vietata lintroduzione
in natura di specie e di popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica
anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone quando la loro
introduzione interessa porzioni di territorio esterne allarea della
loro presenza naturale.
4. Su istanza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti di gestione
delle aree protette nazionali, lintroduzione delle specie e delle
popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal
Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e con il Ministero della salute, per quanto di competenza, previo parere
dellIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze
ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute
e del benessere delle specie autoctone.
5. Per lintroduzione e la traslocazione
di specie e di popolazioni faunistiche alloctone per limpiego ai
fini di acquacoltura si applica il regolamento (CE) n. 708/2007 del
Consiglio, dell11 giugno 2007.
6. Lautorizzazione di cui al
comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio,
comprendente unanalisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti
privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, che evidenzi lassenza di pregiudizi per le specie e gli
habitat naturali. Qualora lo studio evidenzi linadeguatezza
delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati princìpi
di prevenzione e di precauzione, compreso il divieto dellintroduzione.
I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato
previsto dallarticolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.
7. Nel decreto di cui al comma 1 è
specificata la procedura per lautorizzazione in deroga al divieto
di cui al comma 3.
8. Il Governo provvede ad apportare
le modifiche necessarie allarticolo 12 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
e successive modificazioni.
(Delega al Governo per lattuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo allistituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui allarticolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, delleconomia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali, il turismo e lo sport e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per lattuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo allistituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per limportazione di legname nella Comunità europea, e del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate allattuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005;
b)
determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni
del regolamento (CE) n. 2173/2005 in modo tale che le sanzioni risultino
dissuasive;
c)
individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti
istituzionali che devono collaborare nellattuazione dei regolamenti
(CE) n. 2173/2005 e (CE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste
e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare laccesso
alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;
d)
determinazione di una tariffa per limportazione di legname proveniente
dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale
previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, calcolata sulla base del
costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e destinazione
delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli
di cui allarticolo 5 del medesimo regolamento.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui allarticolo 2, in quanto compatibili.
3. Dallattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alladempimento dei compiti derivanti dallattuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dellolio doliva)
1. Larticolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Designazione dellorigine). 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare nelletichetta o nei documenti commerciali degli oli extravergini doliva e degli oli doliva vergini la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.
2. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque utilizza una designazione di origine nelletichetta
o nei documenti commerciali o nella presentazione degli oli extravergini
doliva e degli oli doliva vergini in difformità da quanto
previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali
attuative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.
La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza nelletichetta
o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altri simboli che
possono indicare unorigine geografica diversa dalle designazioni
di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni
nazionali attuative.
3. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque utilizza una designazione di origine nelletichetta
o nei documenti commerciali o nella presentazione dellolio doliva
composto da oli doliva raffinati e da oli doliva vergini e
dellolio di sansa doliva in difformità da quanto previsto
dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima
sanzione si applica a chiunque utilizza nelletichetta o nella presentazione
dei citati oli segni, figure o altri simboli che evocano una qualunque
origine geografica.
4. Chiunque, prima dellinizio
dellattività di confezionamento degli oli extravergini doliva
e degli oli doliva vergini, non osserva lobbligo di registrarsi
nellapposito elenco tenuto nellambito del Sistema informativo
agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del
regolamento (CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La
medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione
dellattività di confezionamento.
5. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque, pur essendovi obbligato, non istituisce il registro nel
quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni
degli oli extravergini doliva e degli oli doliva vergini previsto
dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da mille euro a seimila euro. Se linosservanza riguarda
il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi comprese linesattezza
e lincompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a
milleduecento euro».
2. Larticolo 5 del decreto legislativo 30
settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Identificazione delle partite).
1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sullidentificazione
delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento
(CE) n. 1019/2002 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro».
3. Larticolo 6 del decreto legislativo 30
settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Sanzioni per piccoli e grandi
quantitativi). 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono fissate nella misura
da cinquanta euro a trecento euro se i fatti ivi previsti sono riferiti
a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.
2. Le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, 4 e 5 sono
fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi
previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila
litri.
3. Ai fini dellapplicazione
delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati il
quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto
di produzione».
4. Al comma 1 dellarticolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: «inflazione» è sostituita dalla seguente: «infrazione» e le parole: «si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».
5. Il comma 1 dellarticolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:
«1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dellIspettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nellambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è lautorità competente allapplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo».
(Princìpi e criteri direttivi per lattuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui allarticolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi per lattuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) ferme restando le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;
b) previsione,
per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle
associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori
delle installazioni interessate, di requisiti autorizzativi sotto forma
di disposizioni generali vincolanti;
c) semplificazione
e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase
istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio
di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;
d) utilizzo
dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse
allattuazione della direttiva;
e) revisione
dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe
da applicare per le istruttorie e per i controlli;
f) revisione
e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una
maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.
(Modifica allarticolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorizzazione integrata ambientale)
1. Allarticolo 29-quater, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «ad ogni effetto» sono inserite le seguenti: «ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere di settore in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e, in ogni caso,».
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE)
1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;
b) allarticolo
2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«e 6»;
c) allarticolo
2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 6»;
d) allarticolo
5, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A condizione
che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora
le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti
ai sensi della normativa vigente, loperatore può allegare
integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono
tali informazioni»;
e) allarticolo
6, comma 10, dopo le parole: «fornendo al medesimo le informazioni
pertinenti» sono inserite le seguenti: «, comprese quelle sul
diritto di partecipare al processo decisionale e sullautorità
competente alla quale presentare osservazioni e quesiti,»;
f) allarticolo
7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 6»;
g) allarticolo
8, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Lautorità competente,
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di
rinnovo dellautorizzazione di cui allarticolo 7, ovvero, in
caso di riesame ai sensi del citato articolo 7, comma 5, contestualmente
allavvio del relativo procedimento, comunica alloperatore la
data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli
atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro
il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
loperatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione
su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:
a) la domanda di
autorizzazione contenente lindicazione della localizzazione della
struttura di deposito e del nominativo delloperatore;
b) informazioni
dettagliate sulle autorità competenti responsabili del procedimento
e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere
le osservazioni, nonché sui termini per la presentazione delle stesse;
c) se
applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra
Stati membri dellUnione europea prima delladozione della decisione
relativa a una domanda di autorizzazione ai sensi dellarticolo 16;
d) la
natura delle eventuali decisioni;
e) lindicazione
delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni e dei mezzi
utilizzati per la divulgazione.
1-bis. Lautorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi allautorità stessa in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione, presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte delloperatore.
1-ter. Le forme di pubblicità
di cui al comma 1 del presente articolo tengono luogo delle comunicazioni
di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni»;
h) allarticolo
8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni allautorità competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. Loperatore provvede a informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis»;
i) allarticolo
10, comma 1, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 3»;
l) allarticolo
10, comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;
m) allarticolo
11, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali
verifiche possono essere effettuate dallautorità competente
stessa o da enti pubblici o da esperti indipendenti dei quali la stessa
si avvale con oneri a carico delloperatore»;
n) allarticolo
12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di inadempienza delloperatore, lautorità competente
può assumersi gli incarichi delloperatore dopo la chiusura
definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui allarticolo
14 e fatta salva la normativa nazionale e dellUnione europea in materia
di responsabilità civile del detentore dei rifiuti»;
o) allarticolo
13, comma 1, lettera a), dopo le parole: «valutare la probabilità
che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono
inserite le seguenti: «anche con riferimento agli inquinanti in esso
presenti,»;
p) allarticolo
16, comma 3, le parole: «loperatore trasmette le informazioni
di cui allarticolo 6, comma 14,» sono sostituite dalle seguenti:
«loperatore trasmette immediatamente le informazioni di cui
allarticolo 6, comma 15,»;
q) allarticolo
17, comma 1, la parola: «, successivamente» è sostituita
dalle seguenti: «a intervalli periodici in seguito, compresa la fase
successiva alla chiusura» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità
delloperatore in base alle condizioni dellautorizzazione».
(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delleconomia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui allarticolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), della presente legge nonché dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di modalità applicative della direttiva 2001/7/UE con riferimento ai contratti conclusi tra pubbliche amministrazioni e imprese prima del termine di cui allarticolo 12, paragrafo 4, della medesima direttiva 2011/7/UE;
b) individuazione,
con riferimento ai contratti conclusi prima del termine di cui allarticolo
12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE, di una disciplina transitoria
relativa ai pagamenti delle imprese che vantano crediti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, per quanto concerne i relativi contratti di
subfornitura;
c) adeguamento
delle procedure contabili in materia di flessibilità di bilancio
e rafforzamento della programmazione dei flussi di cassa.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati della relazione tecnica di cui allarticolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e sono trasmessi alle Camere, dopo lacquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, ai fini dellespressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento allesigenza di garantire il rispetto dellarticolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Qualora i termini per lespressione del parere parlamentare di cui al presente comma scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1 o successivamente, questultimo è prorogato di tre mesi.
3. I decreti legislativi di cui al
comma 1 sono emanati ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, solo successivamente allentrata in
vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
4. Allarticolo 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180, lalinea è sostituito
dal seguente: «Il Governo è delegato ad adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un decreto
legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
per il recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:».
(Modifica allarticolo 139 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori)
1. Allarticolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno».
(Princìpi e criteri direttivi per lattuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)
1. Ai fini dellattuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui allarticolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare losservanza e lapplicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico allinterno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
b)
vietare lutilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti ed esemplari
di specie in via destinzione a meno che non risulti obbligatorio
in base a legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali o non si
tratti di ricerche finalizzate alla salute delluomo o delle specie
coinvolte, condotte in conformità ai princìpi della direttiva
2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il
Consiglio superiore di sanità;
c)
vietare lallevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione
di cui alla lettera b) in tutto il territorio nazionale;
d)
assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti
degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione
del rapporto tra danno e beneficio, delleffettiva necessità
della manipolazione e dellimpatto che questa potrebbe avere sul benessere
degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale
e per lambiente;
e)
vietare lutilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni
didattiche e di esperimenti bellici, ad eccezione dellalta formazione
dei medici e dei veterinari;
f)
vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora
provochino dolore allanimale;
g)
definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo,
proporzionato e dissuasivo.
2. Dallattuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alladempimento dei compiti derivanti dallattuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(Delega al Governo per ladeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dellUnione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellinterno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delleconomia e delle finanze, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione allesportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dellapplicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni dellUnione europea e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dellUnione europea, nonché agli accordi internazionali già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;
b)
disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando
le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni
e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della normativa;
c)
razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei
limiti consentiti dalla vigente normativa dellUnione europea;
d)
previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione,
per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti delluomo,
dei prodotti a duplice uso non compresi nellelenco di cui allallegato
I del citato regolamento (CE) n. 428/2009;
e)
previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive
nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a
duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia
di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nellambito
dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
3. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE)
n. 428/2009, anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi
stabilite, in quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.
4. Dallattuazione della delega
di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alladempimento
dei compiti derivanti dallattuazione della delega con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(Recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, e ulteriori misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, dopo la lettera d) del sesto comma dellarticolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
«d-bis) alle
cessioni, effettuate fino al 30 giugno 2015, di quote di emissione di cui
allarticolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, e alle cessioni di unità del monte-emissioni
assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità
di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione
delle emissioni, di cui allarticolo 3, comma 1, lettere e-bis),
numeri 1) e 2), q) e u), del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere
utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003».
2. Al fine di contrastare levasione in materia
di imposta sul valore aggiunto, al sesto comma dellarticolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti lettere:
«d-ter) alle
cessioni di diritti di cui allarticolo 11, comma 3, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nellambito dellapplicazione
delle direttive di cui al comma 5 dellarticolo 11 del medesimo decreto
legislativo;
d-quater) alle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui allarticolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per lincremento dellefficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dellarticolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui allarticolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui allarticolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1º settembre 2004».
3. Lefficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dellUnione europea ai sensi dellarticolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE)
1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»;
b)
allarticolo 10, comma 6, dopo le parole: «Loperazione
di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;
c)
allarticolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili
e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile
e accumulatori»;
d)
allarticolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio»
sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;
e)
allarticolo 23:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;
2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;
f) allallegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono soppressi.
(Modifica dellarticolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti letichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari)
1. Larticolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. (Designazione degli aromi).
1. Fatte salve le disposizioni contenute nel capo IV del regolamento
(CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, gli
aromi sono designati con i seguenti termini:
a) aromi,
o con una denominazione più specifica o con una descrizione dellaroma,
se il componente aromatizzante contiene aromi definiti allarticolo
3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f)
e h), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
b) aroma di affumicatura, o aromatizzanti di affumicatura prodotti da alimenti o da categorie o basi di alimenti, ovvero aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio, se il componente aromatizzante contiene aromi definiti allarticolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.
2. Il termine naturale per descrivere un aroma è utilizzato conformemente allarticolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.
3. In deroga a quanto previsto
al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione
o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nellelenco
degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica,
immediatamente dopo il termine aroma.
4. Nei prodotti che contengono
più aromi tra i quali figurano il chinino e la caffeina, lindicazione
può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine
aromi, con la dicitura incluso chinino o inclusa
caffeina.
5. Quando una bevanda destinata
al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o
disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione
superiore a 150 mg/litro, la menzione: Tenore elevato di caffeina
deve figurare sulletichetta, nello stesso campo visivo della denominazione
di vendita della bevanda. Tale menzione è seguita, tra parentesi
e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dellarticolo
14, dallindicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100ml.
6. Le disposizioni di cui al
comma 5 non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè,
di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione
di vendita contenga il termine caffè o tè».
(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui allarticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con le disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e con le disposizioni attuative delle direttive 2009/127/CE e 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro della salute, del Ministro per gli affari
europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dellambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento
delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dellUnione
europea e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione
della disciplina della produzione, della commercializzazione e dellutilizzo
dei prodotti fitosanitari, anche mediante labrogazione totale o parziale
delle disposizioni vigenti in materia;
b)
tutela degli interessi relativi alla salute delluomo, degli animali
e dei vegetali, tutela dellambiente, protezione e informazione del
consumatore e tutela della qualità dei prodotti, garantendo la libera
circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
c)
individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare del
Ministero della salute, di concerto con il Ministero delleconomia
e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto
del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe
dovute dalle imprese per le procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni
alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e
ai controlli ufficiali;
d)
semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e
di riconoscimento delle imprese del settore fitosanitario, in conformità
alle disposizioni dellUnione europea;
e)
applicazione di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
5. Dallattuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
(Modifica allarticolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462)
1. Il comma 5 dellarticolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:
«5. I dati di cui al comma 1 sono inseriti nella relazione sul piano integrato di controllo nazionale pluriennale elaborato, in applicazione dellarticolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, dal Ministero della salute, che ne cura la trasmissione annuale al Parlamento».
(Modifica dellarticolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione)
1. Larticolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. (Cooperazione). 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dellUnione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e unazione comune per limitare tale impatto.
2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1».
(Delega al Governo per il riordino
normativo
in materia di medicinali
ad uso veterinario)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 dellarticolo 5 della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, con la vigente normativa in materia di medicinali per uso veterinario, nonché con i regolamenti (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, e n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, delleconomia e delle finanze, dellistruzione, delluniversità e della ricerca e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dellUnione europea e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e commercializzazione dei medicinali ad uso veterinario, anche mediante labrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;
b)
previsione di un sistema che consenta, ai fini della tutela della salute
pubblica e del benessere animale, la tracciabilità del medicinale
ad uso veterinario nelle fasi di produzione, distribuzione e commercializzazione,
attraverso limplementazione della banca dati del farmaco umano del
Ministero della salute e un nuovo modello di prescrizione medico-veterinaria;
c)
snellimento delle procedure di collaborazione e interscambio delle informazioni
concernenti la farmacovigilanza dei medicinali veterinari in commercio
nellUnione europea tra le amministrazioni coinvolte nelle attività
di controllo;
d)
riordino della disciplina delluso in deroga dei medicinali omeopatici
veterinari tenuto conto delle nuove norme dellUnione europea in materia
di limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale;
e)
adeguamento delle disposizioni vigenti relative ai termini per il rilascio
delle autorizzazioni allimmissione in commercio di medicinali per
uso veterinario alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2008;
f)
razionalizzazione delle operazioni di registrazione eseguite dai soggetti
interessati, quali in particolare la tenuta delle scorte di medicinali
veterinari e i trattamenti effettuati sugli animali;
g)
razionalizzazione del sistema delle tariffe e dei diritti spettanti al
Ministero della salute per i servizi resi relativamente al rilascio dellautorizzazione
allimmissione in commercio di medicinali veterinari mediante procedure
semplificate.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.
4. Dallattuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alladempimento dei compiti derivanti dallattuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni contenute nella direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, attuata con il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Nellesercizio della delega di cui al presente comma, il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività;
b) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dellapparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati allarticolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge, con previsione di una sanzione amministrativa il cui importo non sia inferiore a 500 euro né superiore a 500.000 euro.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dellarticolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri, per gli affari regionali, il turismo e lo sport e delleconomia e delle finanze.
3. Dallattuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate
a carico della finanza pubblica.
4. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono alladempimento dei compiti derivanti dallattuazione
del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, a seguito dellapertura del caso EU Pilot 1254/10/MOVE per mancata applicazione della direttiva 2004/49/CE in materia di indagini sugli incidenti ferroviari)
1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
20:
1)
al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque subordinata
a» sono sostituite dalle seguenti: «è svolta in coordinamento
con»;
2)
al comma 2, lalinea è sostituito dal seguente: «Gli investigatori
incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono:»;
3)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui lAutorità
giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino
ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia
permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al
comma 2»;
4)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ove lAutorità giudiziaria
abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono
accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi
di riservatezza previsti dal diritto dellUnione europea e nazionale.
A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dallarticolo
22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è,
nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura
delle indagini preliminari è competente il giudice che procede.
Lesercizio delle attività e dei diritti degli investigatori
incaricati non deve pregiudicare lindagine giudiziaria. Se lesame
o lanalisi di alcuni elementi di prova materiale può modificare,
alterare o distruggere tali elementi, è richiesto il preventivo
accordo tra lAutorità giudiziaria competente e gli investigatori
incaricati. Accordi possono essere conclusi tra lOrganismo investigativo
e lAutorità giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto
della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti lutilizzo e
lo scambio di informazioni nonché le attività di cui ai commi
1, 2 e 2-bis»;
b) allarticolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa autorizzazione dellAutorità» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo con lAutorità».
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)
1. Allarticolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Chi ha subìto un danno ingiusto
per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario
posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con
dolo o colpa grave nellesercizio delle sue funzioni ovvero per diniego
di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto
colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di
quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà
personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione
del diritto»;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Salvi i casi previsti dai commi
3 e 3-bis, nellesercizio delle funzioni giudiziarie non può
dar luogo a responsabilità lattività di valutazione
del fatto e delle prove»;
c) dopo il comma
3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini della determinazione
dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi
del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti
gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato,
con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della
norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità
o inescusabilità dellerrore di diritto. In caso di violazione
del diritto dellUnione europea, si deve tener conto se il giudice
abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da unistituzione
dellUnione europea, se non abbia osservato lobbligo di rinvio
pregiudiziale ai sensi dellarticolo 267, terzo paragrafo, del Trattato
sul funzionamento dellUnione europea, nonché se abbia ignorato
manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dellUnione
europea».
2. Agli oneri derivanti dallattuazione del
comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per lanno 2011 e in 4,9
milioni di euro annui a decorrere dallanno 2012, si provvede, quanto
a 2,45 milioni di euro per lanno 2011, mediante utilizzo delle risorse
di cui allarticolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, e, quanto a 4,9 milioni di euro a decorrere dallanno
2012, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa
prevista allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
3. Ai sensi dellarticolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro delleconomia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro delleconomia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dallattività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nellambito delle spese rimodulabili di cui allarticolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro delleconomia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alladozione delle misure di cui al secondo periodo.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, concernente le apparecchiature elettriche ed elettroniche)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allallegato 1B, al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi e di grandi dimensioni)» sono soppresse;
b)
allallegato 1B, al numero 1.18, dopo le parole: «daria»
sono aggiunte le seguenti: «e per il condizionamento»;
c)
allallegato 1B, dopo il numero 8.9 è inserito il seguente:
«8.9-bis Test di fecondazione».
(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217 Legge comunitaria 2010)
1. Alla legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
1 sono premessi i seguenti:
«Art. 01. (Delega al Governo per
lattuazione di direttive comunitarie). 1. Ove non
diversamente previsto nei successivi articoli, i decreti legislativi di
cui alla presente legge sono adottati, nel rispetto dellarticolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delleconomia
e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione alloggetto
della direttiva.
2. Gli schemi dei decreti legislativi
sono trasmessi, dopo lacquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine per lespressione del parere
parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti
dai commi 3 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti dalla presente legge ovvero dal comma 4 del
presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre
mesi.
3. Gli schemi dei decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, di cui alla presente legge, che comportino
conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui allarticolo
17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento allesigenza di garantire
il rispetto dellarticolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette
alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
4. Entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura
indicata nei commi 1, 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto
previsto dal comma 5.
5. I decreti legislativi adottati,
ai sensi dellarticolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure
di cui allarticolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
6. I decreti legislativi adottati
ai sensi della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanati
alle condizioni e secondo le procedure di cui allarticolo 11, comma
8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per gli affari
europei, nel caso in cui una o più deleghe di cui alla presente
legge non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che
dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri
con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per
gli affari europei ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati
e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive
da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione
delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
8. Il Governo, ove non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive, di cui alla presente legge, ritrasmette con le sue osservazioni
e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 02. - (Princìpi
e criteri direttivi generali della delega legislativa). 1. Salvi
gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni
di cui al capo II, e in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi
contenuti nelle direttive da attuare ai sensi della presente legge, i decreti
legislativi di cui alla presente legge sono informati ai seguenti princìpi
e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni
direttamente interessate provvedono allattuazione dei decreti legislativi
con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima
semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione
e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b)
ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto
di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c)
al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare losservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dellammenda fino a 150.000 euro e dellarresto fino a tre anni,
sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti.
In tali casi sono previste: la pena dellammenda alternativa allarresto
per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano linteresse
protetto; la pena dellarresto congiunta a quella dellammenda
per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle
predette ipotesi, in luogo dellarresto e dellammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e
seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento
di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è
prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi
diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nellambito dei
limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera
sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa
potenzialità lesiva dellinteresse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo
o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che linfrazione
può recare al colpevole ovvero alla persona o allente nel
cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare losservanza
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre
sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e,
nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà
e diritti derivanti da provvedimenti dellamministrazione, nonché
sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo
fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono
o furono destinate a commettere lillecito amministrativo o il reato
previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dallarticolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dallarticolo
20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni
anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui allarticolo 117, quarto comma, della Costituzione,
le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
d)
eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano lattività
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione
alle direttive, nei soli limiti occorrenti per ladempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,
nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dallattuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi
fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
si provvede a carico del fondo di rotazione di cui allarticolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e)
allattuazione di direttive che modificano precedenti direttive già
attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione
non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti
modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva
modificata;
f)
nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dellUnione europea comunque intervenute
fino al momento dellesercizio della delega;
g)
quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni
diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni
statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune
forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle
regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
lunitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità,
lefficacia e leconomicità nellazione amministrativa
e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h)
quando non sono dostacolo i diversi termini di recepimento, sono
attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le
stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi»;
b)
allarticolo 24, il comma 1 è abrogato.
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (senza termine di recepimento).
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea n. L 74/3 del 19 marzo 2011 (senza termine di recepimento);
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste,
negli Stati membri, alle società a mente dellarticolo 48,
secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
in materia di diritto delle società, relativa alle società
a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di
polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza
dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);
2010/18/UE del Consiglio, dell8 marzo 2010, che attua laccordo
quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE,
UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (scadenza 8 marzo 2012);
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010,
sulla prestazione energetica nelledilizia (scadenza 9 luglio 2012);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua laccordo
quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite
da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (scadenza 11 maggio
2013);
2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul
quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti
nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di
trasporto (scadenza 27 febbraio 2012);
2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sullapplicazione
del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne
che esercitano unattività autonoma e che abroga la direttiva
86/613/CEE del Consiglio (scadenza 5 agosto 2012);
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune dimposta sul valore aggiunto
per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (scadenza 31 dicembre
2012);
2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa
alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai
trapianti (scadenza 27 agosto 2012);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010,
sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (scadenza
10 novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010,
sul diritto allinterpretazione e alla traduzione nei procedimenti
penali (scadenza 27 ottobre 2013);
2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010,
relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o
in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE
(scadenza 19 maggio 2012);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010,
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dellinquinamento) (scadenza 7 gennaio 2013);
2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010,
che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (scadenza
21 luglio 2012);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE
(scadenza 1º gennaio 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente
la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI
(scadenza 6 aprile 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell8 giugno 2011,
che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo
ai medicinali per uso umano, al fine di impedire lingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (scadenza 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell8 giugno 2011,
sulla restrizione delluso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (scadenza 2 gennaio
2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare
esaurito e dei rifiuti radioattivi (scadenza 23 agosto 2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011,
che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli
pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per luso di talune
infrastrutture (scadenza 16 ottobre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011,
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (scadenza 7 novembre 2013).