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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3124


        Dopo l’articolo 28 è inserito il seguente:

        «Art. 28-bis. – (Proroga delle disposizioni per l’incremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna). – 1. Le risorse disponibili per l’applicazione dell’articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, allocate sul capitolo 7334 – Fondo finalizzato all’efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna – dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2010, nonchè le risorse pari a 1 milione di euro, per l’anno 2011, accantonate ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, per l’applicazione del citato articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, restano destinate alla medesima finalizzazione fino alla definizione delle modalità di erogazione stabilite tramite apposito decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».