«Art. 28-bis. (Proroga delle disposizioni per lincremento di efficienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna). 1. Le risorse disponibili per lapplicazione dellarticolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, allocate sul capitolo 7334 Fondo finalizzato allefficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per lanno 2010, nonchè le risorse pari a 1 milione di euro, per lanno 2011, accantonate ai sensi dellarticolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, per lapplicazione del citato articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, restano destinate alla medesima finalizzazione fino alla definizione delle modalità di erogazione stabilite tramite apposito decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze e con il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare».