«Art. 22-bis. (Protezione accordata al diritto dautore) 1. Allarticolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dallarticolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data sono sostituite dalle seguenti: e a quelli da essi fabbricati nei quindici anni successivi a tale data».