Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (258 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3124


        Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:

        «Art. 22-bis. – (Protezione accordata al diritto d’autore) – 1. All’articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall’articolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: “e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data“ sono sostituite dalle seguenti: “e a quelli da essi fabbricati nei quindici anni successivi a tale data“».