«Art. 14-bis. (Proroga degli interventi in favore del comune di Pietrelcina). 1. Il termine di cui al comma 5-bis dellarticolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per lanno 2012 nel limite di spesa di euro 500.000.
2. Allonere
di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per lanno 2012, si provvede
mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di
cui allarticolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili,
come integrata, da ultimo, dallarticolo 33, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183.
3. Il Ministro
delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».