«Art. 11-bis. (Proroga in materia di impianti funiviari). 1. Allarticolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: proroga di due anni sono sostituite dalle seguenti: proroga di quattro anni.
2. Alla tabella
1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa
la seguente voce: due anni articolo 145, comma 46, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Alla tabella
1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo
2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: articolo
145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni Settore funiviario.
3. Per gli
impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni
previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere
unulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro
anni in relazione a quanto disposto dal comma 1».