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Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 3124


        Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

        «Art. 11-bis. – (Proroga in materia di impianti funiviari). – 1. All’articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: “proroga di due anni“ sono sostituite dalle seguenti: “proroga di quattro anni“.

        2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa la seguente voce: “due anni – articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni“. Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è soppressa la seguente voce: “articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni – Settore funiviario“.
        3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono richiedere un’ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1».